Articolo 1462 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 256/1974Depositata il 12/11/1974
La clausola disciplinata dall'art. 1462 del codice civile ha la sua fonte in un contratto liberamente stipulato, e precisamente in un contratto di prestazioni corrispettive; e, come risulta dalla collocazione della norma nella sez. I del capo XIV del quarto libro del codice, "Della risoluzione per inadempimento", ha il limitato effetto di escludere da parte del contraente convenuto per l'adempimento dal contraente che di regola ha gia' adempiuto la propria prestazione la proponibilita' di determinate eccezioni "al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta". Pertanto la clausola in questione, operando sul terreno sostanziale dell'adempimento, non costituisce ostacolo all'instaurarsi di un valido rapporto processuale, avendo solo l'effetto di consentire la pronta soddisfazione della pretesa creditoria della controparte senza far luogo all'esame delle eccezioni del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere, anche nello stesso giudizio, dopo l'adempimento. Dovendosi escludere che la clausola limitativa dell'opponibilita' di eccezioni determini difetto di giurisdizione, e' evidente che la disposizione dell'art. 1462 del codice civile non comporta negazione o inammissibile compressione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dal primo comma dell'art. 24 della Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 1462
Parametri costituzionali
Pronuncia 256/1974Depositata il 12/11/1974
La clausola di cui all'art. 1462 c.c. ha sicuro fondamento nel principio dell'autonomia negoziale, sancito dall'art. 1322 del codice civile e confermato dalla disposizione dell'art. 1372, per cui il contratto ha forza di legge tra le parti. La stessa, in quanto rivolta ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento della prestazione corrispettiva del conduttore, lungi dal creare un'ingiusta disparita' di trattamento, tende precisamente a mantenere quell'equilibrio delle posizioni contrattuali che l'inadempimento unilaterale romperebbe, tanto piu' che una domanda giudiziale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni ben difficilmente consentirebbe al locatore di riacquistare in modo sollecito la disponibilita' dell'immobile e di ottenere effettiva soddisfazione del suo credito. La preoccupazione, poi, circa la situazione di inferiorita' del contraente meno abbiente di fronte a quello piu' facoltoso sono eliminate dalla considerazione dell'ampiezza del potere discrezionale che il legislatore ha attribuito al giudice con il secondo comma dello stesso art. 1462. Qualora riconosce la sussistenza di gravi motivi, il giudice puo' sempre sospendere la condanna, con o senza cauzione, nonostante l'esistenza della clausola limitativa della proponibilita' di eccezione al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta. Con questa disposizione il legislatore ha compiuto tutto quanto poteva per evitare che l'applicazione di tale clausola abbia mai a determinare effetti abnormi, iniqui, o gravemente lesivi della situazione di diritto o di fatto del contraente convenuto per l'adempimento.
Norme citate
- codice civile-Art. 1462
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.