Articolo 492 - CODICE CIVILE
.
(Garanzia).
Se i creditori o altri aventi interesse lo richiedono, l'erede deve dare idonea garanzia per il valore dei beni mobili compresi nell'inventario, per i frutti degli immobili e per il prezzo dei medesimi che sopravanzi al pagamento dei creditori ipotecari.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.