Articolo 2272 - CODICE CIVILE
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(Cause di scioglimento).
La societa' si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilita' di conseguirlo;
3) per la volonta' di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralita' dei soci, se nel termine di sei mesi questa non e' ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale.
((5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.))
((311))
((316))
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