Articolo 244 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 170/1999Depositata il 14/05/1999
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto). - S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
Norme citate
- codice civile-Art. 235, comma 1
- codice civile-Art. 244, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 170/1999Depositata il 14/05/1999
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, in quanto - mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 cod. civ., in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della moglie, delle circostanze della procreazione - non altrettanto puo' dirsi nel caso di impotenza di generare del marito, tenuto conto delle caratteristiche di tale forma di impotenza, che anche la moglie puo' ignorare, e del fatto che, in tal caso, le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, la sola consapevolezza dell'adulterio non essendo elemento sufficiente ad escludere la paternita' del marito; ed in quanto, una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, e' tuttavia caratterizzata da una propria "causa petendi", costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziche' alla conoscenza dell'impotenza del marito.
Norme citate
- codice civile-Art. 244, comma 1
- codice civile-Art. 235, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 3
- legge-Art. 27
Pronuncia 429/1991Depositata il 27/11/1991
In caso di azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne iniziata dal P.M., il diritto vigente fornisce strumenti sufficienti per proteggere lo stesso contro iniziative avventate e a loro volta i genitori legittimi contro azioni temerarie o ricattatorie. Quando, infatti, la domanda di nomina del curatore speciale e' proposta dal pubblico ministero nel presunto interesse di un minore infrasedicenne, il giudice, a tutela dello stesso, prima di emettere il decreto motivato previsto dall'art. 737 cod. proc. civ., deve allargare il campo di acquisizione delle sommarie informazioni, includendovi tutti gli elementi necessari o utili per valutare la sussistenza del suo interesse all'esperimento di un'azione che lo spoglierebbe dello stato di figlio legittimo senza garantirgli l'acquisto dello stato di filiazione nei confronti del padre naturale. All'uopo il giudice deve, tra l'altro, ordinare l'audizione dei genitori legittimi ed eventualmente anche delle persone interessate che hanno eccitato l'iniziativa del pubblico ministero per accertarsi della purezza delle loro intenzioni in quanto il tramite del pubblico ministero, di per se solo, non e' sufficiente garanzia. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 81 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - V. in materia anche la sent. n. 341/1990.
Norme citate
- codice civile-Art. 244
- legge-Art. 81
Parametri costituzionali
Pronuncia 429/1991Depositata il 27/11/1991
Riguardo all'azione di disconoscimento della paternita' di minore infrasedicenne appartiene alla discrezionalita' del legislatore stabilire se la valutazione dell'interesse del minore debba esser fatta nelle forme del procedimento camerale di nomina del curatore speciale abilitato all'esercizio dell'azione, oppure nelle forme di un separato procedimento preliminare di delibazione dell'ammissibilita' dell'azione. Ne' la scelta della prima soluzione, nell'art. 244 cod. civ., comporta una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina prevista dall'art. 274 per l'azione di dichiarazione della filiazione naturale, per la quale e' invece previsto il giudizio di delibazione, data la diversita' dei due casi sotto il profilo delle circostanze idonee a fondare l'azione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 184, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 244
- legge-Art. 81
Parametri costituzionali
Pronuncia 429/1991Depositata il 27/11/1991
La determinazione del giudice competente a decidere sul disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore, salvo il principio di ragionevolezza. L'attribuzione della competenza al tribunale ordinario nei casi previsti dall'art. 244, ultimo comma, cod. civ., anziche' al tribunale dei minorenni, non puo' dirsi irragionevole, ne' si possono desumere ragioni in contrario dal paragone con l'art. 274. Mentre l'azione di reclamo della filiazione naturale coinvolge soltanto il rapporto tra il minore e il preteso genitore, l'azione di disconoscimento della paternita' coinvolge anche i rapporti dei genitori legittimi tra loro, nonche' l'interesse generale al mantenimento dell'unita' della famiglia legittima, (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ. come sostituito dall'art. 81 legge 4 maggio 1983, n. 814, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- legge-Art. 81
- codice civile-Art. 244
Parametri costituzionali
Pronuncia 429/1991Depositata il 27/11/1991
La determinazione dei soggetti legittimati a proporre l'azione di disconoscimento della paternita' e' una scelta insindacabile del legislatore che ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioe' ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verita' "biologica" o della verita' "legale": una innovazione, che attribuisse direttamente la legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale e' il presunto padre naturale, rappresenterebbe la scelta di un criterio diverso, legato ad una ulteriore evoluzione della coscienza collettiva, che solo il legislatore puo' compiere. Ne' vale opporre che l'equilibrio tra verita' legale, che tutela l'unita' della famiglia legittima (art. 29 Cost.) e verita' biologica (art. 30 Cost.) e' stato gia' modificato dalla legge n. 184/1983 con l'ammettere la promozione dell'azione di disconoscimento della paternita' su iniziativa del P.M., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, giacche' la nuova norma, prevedendo che l'azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell'interesse del figlio, da un curatore speciale, e' rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell'azione assunto dalla legge n. 151 del 1975. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, ultimo comma, cod. civ., in parte qua, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.). - V., in riferimento al "favor veritatis" la sent. n. 134/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 244
- legge-Art. 81
Parametri costituzionali
Pronuncia 9/1986Depositata il 14/01/1986
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 stesso codice, che il termine per l'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito e' venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. La norma impugnata, in parte qua, e' stata infatti gia' dichiarata illegittima. - S. n. 134/1985.
Norme citate
- codice civile-Art. 244, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 9/1986Depositata il 14/01/1986
E' manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 244, secondo comma, codice civile, nella parte in cui dispone che l'azione di disconoscimento sia proponibile dal padre, entro il termine decorrente dalla nascita del figlio o dalla relativa notizia anziche' dalla conoscenza dei fatti che consentono il disconoscimento, relativamente ad ipotesi diverse dall'adulterio della moglie, laddove il giudizio a quo riguardava un caso di disconoscimento per adulterio.
Norme citate
- codice civile-Art. 244, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 134/1985Depositata il 06/05/1985
L'art. 244, comma secondo, cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 151 del 1975, fa decorrere per il padre il termine di un anno per proporre l'azione di disconoscimento dalla nascita, o dalla conoscenza della nascita del figlio, e non dal giorno in cui il padre venga, anche successivamente, a conoscenza dell'adulterio della moglie nel periodo del concepimento. Ma cosi' disponendo, esso viola il diritto di agire in giudizio per il disconoscimento, da parte del padre, irrazionalmente negandogli - in contrasto con l'art. 24, comma primo, Cost. - nel caso della scoperta dell'adulterio oltre un anno dopo la nascita del figlio, il diritto di avvalersi della facolta' che l'art. 235 cod. civ. gli attribuisce, di provare "che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'". Pertanto detta norma e' costituzionalmente illegittima, nella parte in cui, nel disciplinare i termini per l'azione di disconoscimento della paternita' da parte del padre, non dispone, per il caso previsto dal n. 3 dell'art. 235 dello stesso codice (adulterio della moglie o occultamento della gravidanza), che il termine dell'azione di disconoscimento decorra dal giorno in cui il marito sia venuto a conoscenza dell'adulterio della moglie. - S. n. 64/1982; O. nn. 765/1980 e 1044/1983.
Norme citate
- codice civile-Art. 244, comma 2
- codice civile-Art. 235 N.3
Parametri costituzionali
Pronuncia 247/1982Depositata il 29/12/1982
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 64/1982.
Norme citate
- codice civile-Art. 244
- legge-Art. 95
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.