Pronuncia 247/1982
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244 cod. civ. (Termini dell'azione di disconoscimento di paternità) e 244 sub art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151 promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1980 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Nicolodi Angelo e Nicolodi Monica ed altri, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981. Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale. Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe viene sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile, nel testo abrogato ed in quello attuale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione; che analoga questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 64 del 1982, con riferimento all'art. 244 nel testo quale vige a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 maggio 1975, n. 151; che anche nel caso che fu oggetto della ricordata sentenza, il giudice a quo aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile nella sua precedente formulazione e che la Corte ritenne non esservi luogo a provvedere al riguardo, atteso che la detta norma non poteva trovare applicazione nel giudizio in cui era sorto l'incidente di costituzionalità; che analoga situazione si riscontra sul punto nel giudizio a quo, in quanto l'atto di citazione per disconoscimento di paternità è stato notificato in data 25 gennaio 1979; considerato che nell'ordinanza di remissione non sono stati addotti argomenti nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244 del codice civile sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Oronzo Reale
Data deposito: Wed Dec 29 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: ELIA
Massime
ORD. 247/82. FAMIGLIA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - TERMINI DELL'AZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice civile-Art. 244
- legge-Art. 95