Articolo 3 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 4/2023Depositata il 23/01/2023
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze, sez. prima pen., perché proceda, alla luce delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento complessivamente agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 11 del d.lgs. n. 36 del 2018, nella parte in cui, introducendo l'art. 649- bis cod. pen., ha esteso, secondo il diritto vivente, la procedibilità d'ufficio della truffa all'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata, e in subordine dello stesso art. 649- bis cod. pen., nella parte in cui prevede la procedibilità d'ufficio dei reati ivi contemplati - e, in ulteriore subordine, della sola truffa - nell'ipotesi in cui ricorra la recidiva qualificata. Successivamente all'ordinanza di rimessione, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l'art. 649- bis cod. pen . , ampliando le ipotesi di procedibilità a querela dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita, tramite l'esclusione della recidiva dal novero delle circostanze aggravanti ad effetto speciale che ne determinano la procedibilità d'ufficio.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 11
- codice penale-Art. 649 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 76
Pronuncia 3/2023Depositata il 20/01/2023
Il tendenziale collegamento della sospensione dell'ordine di esecuzione con i casi di accesso alle misure alternative costituisce un punto di equilibrio ottimale dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza. L'ingresso in carcere per condannati che si trovano nelle condizioni di poter chiedere una misura alternativa è problematico tanto dal punto di vista del principio di eguaglianza-ragionevolezza, quanto dal punto di vista della necessaria finalità rieducativa della pena. Infatti: a) l'ingresso in carcere determina sempre una brusca frattura dei legami del condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto - lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che potrebbe essere già iniziato durante il processo, quando il condannato stesso si trovava in stato di libertà o era comunque sottoposto a misura cautelare non carceraria; b) quando la pena da scontare sia breve, è assai probabile che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena; c) ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione e quelli per l'accesso alle misure alternative concedibili sin dall'inizio dell'esecuzione della pena rende di fatto impossibile la concessione di misure alternative prima dell'ingresso in carcere, ogniqualvolta la condanna sia ancora contenuta nel limite che consentirebbe l'accesso alla misura ma sia superiore a quello fissato per la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il che finisce per frustrare lo stesso intento perseguito dal legislatore nel dettare la disciplina della misura alternativa. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44619; S. 41/2018 - mass. 40066 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 656, comma 9, lett. a , cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'art. 423- bis , secondo comma, cod. pen. Non sussistono sufficienti ragioni per non applicare anche nel caso in esame la regola generale della sospensione dell'ordine di esecuzione, che vige per tutti i condannati a una pena contenuta in limiti che consentano l'accesso immediato a misure alternative alla detenzione, i quali non si trovino in stato di custodia cautelare in carcere al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Particolarmente illogica appare, in questo contesto, la disparità di trattamento tra i condannati per il delitto in esame e i condannati per quello, strutturalmente affine, di incendio colposo, posto a tutela dell'incolumità pubblica - e cioè della vita e dell'incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo -, comunque punito con il medesimo quadro edittale previsto per l'incendio boschivo colposo. L'impossibilità di presentare domanda di ammissione ai benefici penitenziari in stato di libertà determinata dalla disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Savona comporta, infine, un ostacolo alla funzione rieducativa della pena, che ridonda in questo caso in una violazione anche dell'art. 27, terzo comma, Cost.). ( Precedenti: S. 238/2021 - mass. 44303; S. 216/2019 - mass. 41621; S. 125/2016 - mass. 38890 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
Pronuncia 270/2022Depositata il 30/12/2022
La violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedente: S. 165/2020 - mass. 43304 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. La norma censurata - nel dettare per i militari una peculiare disciplina, che diverge in modo significativo e più favorevole da quella parallela per gli impiegati civili - non è irragionevole, né viola il principio di eguaglianza. Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione osta infatti, di per sé, alla possibilità di invocarla quale tertium comparationis e le situazioni non sono assimilabili, poiché, ancora oggi, persiste la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare. ( Precedenti: S. 225/2014 - mass. 38117; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 131/2009 - mass. 33422 ).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 13
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 269/2022Depositata il 27/12/2022
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, 31, commi 3 e 4- bis , del d.lgs. n. 150 del 2011, e 70- octies , comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, il quale, trattato dal rimettente come una sorta di statuto unico, non attribuisce alla coppia omoaffettiva - che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti - il diritto, nell'acquisita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati. Da un lato il rimettente non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere, avendo del tutto obliterato l'esame della domanda dell'attore, senza farsi carico della esigenza di svolgere un approfondimento in ordine alla effettiva necessità di un siffatto trattamento, quindi procedendo alla illustrazione dei propri dubbi di illegittimità costituzionale in via del tutto ipotetica; dall'altro, non risulta alcuna manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, quando invece sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile in tal senso. Né l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, infine, sarebbe stata ostacolata dalla mancata previsione della partecipazione al giudizio del partner dell'attore, perché questi avrebbe potuto esservi convenuto, su iniziativa dell'attore o iussu iudicis , secondo le regole generali del processo civile. ( Precedenti: S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577 ).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 26
- decreto legislativo-Art. 31, comma 3
- decreto legislativo-Art. 31, comma 4
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 70 OCTIES, comma 5
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
Pronuncia 266/2022Depositata il 22/12/2022
Rientrano nella discrezionalità del legislatore, con il limite della manifesta irragionevolezza, le scelte relative all' an e al quantum delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 62/2021 - mass. 43761; S. 212/2019 - mass. 40902; S. 115/2019 ). Il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito è applicabile alla generalità delle sanzioni amministrative. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. 45227; S. 95/2022 - mass. 44714; S. 185/2021 - mass. 44239; S.112/2019 - mass. 42628 ). Previsioni sanzionatorie rigide sono consentite, purché ciò risponda al principio di ragionevolezza, dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. ( Precedenti: S. 246/2022 - mass. da caricare S. 185/2021 - mass. 44239; S. 68/2021 - mass. 43807; S. 99/2020 - mass. 42519; S. 24/2020 - mass. 42454; S. 22/2018 - mass. 39794 S. 212/2019 - mass. 40902; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 222/2018 - mass. 40937 e 40938; S. 197/2018 - mass. 40388; S. 50/1980 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. La previsione dell'obbligatoria applicazione di una sanzione fissa come la revoca della patente - pur suscettibile di incidere pesantemente su diritti fondamentali della persona, in primis sul diritto al lavoro, e ancorché applicata cumulativamente alle altre sanzioni previste dai commi 19 e 22 dell'art. 176 cod. strada - non può ritenersi manifestamente irragionevole né sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito per la quale è prevista, poiché anche chi inverte il senso di marcia nel tratto immediatamente successivo ai caselli di uscita dall'autostrada crea un gravissimo pericolo per la vita e l'incolumità propria e altrui. Né può considerarsi irragionevole la previsione di una sanzione più severa per le inversioni del senso di marcia compiute nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, rispetto a quella prevista per le strade urbane ed extraurbane secondarie, considerata la generale minore pericolosità di questi ultimi comportamenti). ( Precedenti: S. 68/2021 - mass. 43807; S. 373/1996 - mass. 22943; O. 58/1999 - mass. 24493; O. 168/1998 - mass. 23897; O. 235/1998 - mass. 24017; O. 422/1997 - mass. 23616; O. 190/1997 - mass. 23320; O. 89/1997 - mass. 23163 ).
Norme citate
- codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 263/2022Depositata il 22/12/2022
È dichiarata inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, sez. prima civile, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dell'art. 11 -octies , comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come conv., che modifica la disciplina dei prestiti del consumatore e disciplina il rimborso anticipato, prevedendo che il consumatore abbia diritto alla riduzione non solo dei costi recurring , ma anche di quelli relativi alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi c.d. up-front ), solo per i contratti stipulati successivamente alla novella (25 luglio 2011). Il rimettente si è limitato a lamentare una differenza di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra contratti conclusi anteriormente e successivamente al 25 luglio 2021, senza spiegare le ragioni che renderebbero tale differenza contrastante con il parametro costituzionale. ( Precedenti: S. 128/2022 - mass. 44943; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 11 OCTIES, comma 2
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 262/2022Depositata il 22/12/2022
L'ordinamento pone un principio generale di non discriminazione in base all'età nell'accesso all'occupazione e al lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego. Rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire requisiti d'età per l'accesso ai pubblici impieghi, purché non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole e, comunque, siano immuni da ingiustificate disparità di trattamento. ( Precedenti: S. 275/2020 - mass. 43147; O. 268/2001 - mass. 26449; S. 160/2000; O. 357/1999; S. 466/ 1997 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede che il limite di età «non superiore a trenta anni» si applica al concorso per l'accesso al ruolo dei funzionari tecnici psicologi della Polizia di Stato. La norma censurata dal Consiglio di Stato - a fronte del generale principio di non discriminazione in base all'età in materia di occupazione e lavoro, anche sotto il profilo dei criteri di selezione e delle condizioni di assunzione nel pubblico impiego - fissa il citato limite massimo di età, che risulta arbitrario e irragionevole, in quanto i commissari tecnici psicologi sono chiamati a svolgere funzioni di carattere tecnico-scientifico, a seguito di un lungo e specializzato iter formativo, e per il loro reclutamento non è richiesto il superamento di prove di efficienza fisica.)
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 31, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 260/2022Depositata il 20/12/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l'impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all'ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». La scelta del legislatore di unificare la punizione delle due ipotesi di rapina impropria a dolo di possesso e a dolo di impunità in reato complesso, equiparandone il trattamento sanzionatorio, non è irragionevole. A prescindere, infatti, dalla circostanza che l'agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia per consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure - nella prospettiva del rimettente - al solo scopo di procurarsi l'impunità, entrambe le fattispecie sono connotate (come la rapina propria) da una contestuale duplice aggressione al patrimonio e alla persona altrui. Di qui anche l'eterogeneità del tertium evocato dal rimettente - il reato teleologicamente aggravato ai sensi dell'art. 61, primo comma, n. 2), cod. pen. - per il quale invece non è richiesta una specifica relazione di contestualità in rapporto al reato del quale si vuole procurare l'impunità. Neppure sussiste una diversità sul piano dell'intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d'impeto, e avere invece carattere programmatico. ( Precedente: S. 190/2020 - mass. 43265 ).
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 258/2022Depositata il 20/12/2022
La violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione non può essere evocata se non attraverso la denuncia di arbitrarietà e di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, combinandosi, sotto questo profilo, con il riferimento all'art. 3 Cost. ed implicando lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza sulla legge censurata. ( Precedenti: S. 208/2014 - mass. 38088; S. 243/2005 - mass. 29477; S. 306/1995 - mass. 22187; S. 63/1995 - mass. 21965; S. 250/1993 - mass. 19638; O. 100/2013 - mass. 37088; O. 47/2013 - mass. 36978 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
Pronuncia 258/2022Depositata il 20/12/2022
Spetta al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale; la discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, a quello del TFR. ( Precedente: S. 244/2020 ). La comune matrice, di natura previdenziale, delle indennità di fine rapporto non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina, in quanto ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, mantiene caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali dell'istituto. ( Precedente: S. 458/2005 - mass. 30030 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 30, commi primo, lett. b , e secondo, del d.PR. n. 1032 del 1973, che disciplina, per il TFS, i tempi entro i quali l'INPS può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente. In ragione della non comparabilità del TFS del TFR quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni preclude la valutazione comparativa prospettata dal rimettente, la disciplina censurata - pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o altre figure affini di indennità - non intacca la funzione fondamentale dell'istituto e, anzi, risulta del tutto in linea con la funzione previdenziale dell'indennità; la stessa, infatti, è ispirata alla ratio della tutela dell'affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali e opera un ragionevole bilanciamento tra le ragioni dell'erario e l'interesse del beneficiario del trattamento. Inoltre, il termine decadenziale previsto - un anno dall'adozione dell'originario provvedimento di liquidazione -, lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresenta uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa, senza incidere, in caso di errore non tempestivamente rettificato, su eventuali responsabilità individuali. Spetta al prudente apprezzamento del legislatore valutare se eliminare la disciplina censurata, per favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato, ovvero mantenerla.) ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41048; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 148/2017 - mass. 41098; S. 191/2005 ).
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 97
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.