Articolo 114 - COSTITUZIONE

((La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 219/2022Depositata il 24/10/2022

Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Spese non connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali - Assoggettamento al principio della sostenibilità economica - Spese generatrici di debiti scaduti - Necessità prioritaria di disporne il pagamento, sia per le esigenze dei creditori, sia per la stretta connessione con l'equilibrio di bilancio (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma del t.u. enti locali secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria). (Classif. 036005).

Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 248, comma 4

Pronuncia 66/2022Depositata il 11/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata adeguata circoscrizione del thema decidendum - Carattere ancipite delle questioni - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norme che prevedono l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" e un meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile). (Classif. 112003).

Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598). Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. ( Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 815
  • legge-Art. 1, comma 529

Pronuncia 47/2022Depositata il 01/03/2022

Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione del ricorso in luogo errato - Nullità, anziché inesistenza (nel caso di specie: manifesta inammissibilità, per erroneità del luogo di notifica del ricorso, della questione di legittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna e la loro permanenza nella carica fino all'insediamento degli organi provinciali). (Classif. 111004).

La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. ( Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p , Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b , dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 240/2021Depositata il 07/12/2021

Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all'uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l'ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 14
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 19

Pronuncia 108/2021Depositata il 27/05/2021

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure in favore degli enti territoriali - Istituzione di apposito fondo - Avviso di rettifica della legge istitutiva del fondo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentata violazione delle disposizioni sulla decretazione d'urgenza, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai Comuni esclusi dal fondo attraverso l'avviso di rettifica, menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità del conflitto.

È dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell'avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell'atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive. Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007, e n. 27 del 1996 ). Sebbene l'oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera causa petendi , ma concretano il "bene della vita" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio.

Pronuncia 108/2021Depositata il 27/05/2021

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore, a seguito di avviso di rettifica, dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché dei Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, per intero e in riferimento al comma 1, del d.l. n. 34, come conv. Il testo impugnato - che, in sede di conversione, così come risultante dalla rettifica operata in data 20 maggio, ha fatto sì che l'art. 112 diventasse l'art. 112, comma 1, senza subire modifiche di rilievo -, nell'individuare i Comuni che accendono al fondo istituito per l'anno 2020 per fronteggiare la crisi epidemiologica da COVID-19, esclude quelli ricadenti nelle "zone rosse" delle Province di Padova, Treviso e Venezia. La ricorrente, nel sollevare le censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni, motiva in modo generico e apodittico sulle ragioni per le quali le pretese violazioni ridonderebbero sulle attribuzioni dei Comuni veneti e su quelle proprie. Né le lacune nelle motivazioni del ricorso possono essere colmate dalle memorie illustrative depositate in prossimità dell'udienza, nelle quali, ad ogni modo, la ricorrente non è andata oltre la insufficiente indicazione delle competenze regionali, richiamando peraltro ambiti di competenza differenti da quelli individuati nel ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 56 del 2020 ). Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. ( Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2020, n. 151 del 2017, n. 147 e n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015 ). È possibile motivare la ridondanza di questioni sollevate su parametri costituzionali che non riguardano la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni anche tramite l'indicazione dell'art. 119 Cost. Tuttavia, in tali ipotesi è necessario che la ricorrente argomenti in concreto in relazione all'entità della compressione finanziaria lamentata e alla sua concreta incidenza sull'attività di competenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 194 del 2019 n. 83 del 2016, n. 68 del 2016, n. 64 del 2016, n. 43 del 2016 e n. 36 del 2014 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 112
  • decreto-legge-Art. 112, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 108/2021Depositata il 27/05/2021

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Riconoscimento, in sede di conversione, al Comune di San Colombano al Lambro di un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2020 - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento dei Comuni esclusi e violazione menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112, comma 1- bis , del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che prevede un contributo specifico, pari a 500.000 euro, per il Comune di San Colombano al Lambro al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in quanto perpetuerebbe la disparità di trattamento nei confronti dei Comuni veneti rientranti nelle Province di Padova, Treviso e Venezia. Le censure non esprimono reali margini di autonomia, dimostrandosi soltanto quali meri argomenti a sostegno delle ragioni di incostituzionalità espresse in riferimento all'art. 112, comma 1, del citato decreto-legge, delle quali, pertanto, condividono la sorte della dichiarazione di inammissibilità.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 112, comma 1
  • legge-Art.

Pronuncia 108/2021Depositata il 27/05/2021

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure destinate in favore degli enti territoriali - Istituzione, mediante decreto-legge, di un fondo in favore dei Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, nonché i Comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020 per almeno trenta giorni consecutivi - Istituzione, in sede di conversione, di ulteriore fondo per i Comuni non ricompresi nel primo - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata irragionevole disparità di trattamento e violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Motivazione generica e apodittica - Inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 118 e 119 Cost., dell'art. 112- bis del d.l. n. 34 del 2020, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 40 milioni per i Comuni non compresi tra quelli previsti dall'art. 112, comma 1, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei Comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Le censure sono espressamente motivate mediante rinvio a quelle rivolte all'art. 112, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., e pertanto ad esse non possono che estendersi le ragioni di inammissibilità già rilevate in relazione alle questioni aventi ad oggetto tale ultima disposizione, anche in riferimento all'art. 97 Cost. (parametro evocato solo per l'art. 112- bis ), perché anche rispetto a questo la ricorrente non ha adeguatamente assolto l'onere di motivazione richiesto in ordine ai profili di una possibile ridondanza sul riparto di competenze.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 112 BIS
  • legge-Art.

Pronuncia 221/2020Depositata il 20/10/2020

Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni - Incompatibilità con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata - Applicazione anche agli incarichi in atto - Ricorso della Regione Lazio - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

È dichiarato estinto il processo - per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte - relativo alla questione di legittimità costituzionale, promossa con ricorso della Regione Lazio, dell'art. 25- septies , commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, concernente l'incompatibilità - anche per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione - del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento.(Nella specie, la rinuncia fa seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 247 del 2019 e all'uscita della Regione Lazio dal commissariamento, con rientro della stessa nella gestione ordinaria della sanità). La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 1
  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 2
  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 3
  • legge-Art.

Pronuncia 220/2020Depositata il 20/10/2020

Sanità pubblica - Commissario ad acta per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle Regioni - Incompatibilità con l'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione commissariata - Applicazione anche agli incarichi in atto - Ricorso della Regione Campania - Lamentata violazione dei principi di leale collaborazione, di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa, nonché difetto di omogeneità delle previsioni censurate, aggiunte in sede di conversione di decreto-legge - Sopravvenuta mancanza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta mancanza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - promosse, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma , e 120 Cost., dalla Regione Campania - dell'art. 25- septies , commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che dispongono la incompatibilità del conferimento e del mantenimento dell'incarico di commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario delle Regioni rispetto all'espletamento di incarichi istituzionali presso la Regione soggetta a commissariamento, sancendo l'applicabilità di tale incompatibilità anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le norme impugnate sono già state rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc , poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza n. 247 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero art. 25- septies . ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019 e n. 138 del 2014; ordinanze n. 54 del 2013 e n. 206 del 2012 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 1
  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 2
  • decreto-legge-Art. 25 SEPTIES, comma 3
  • legge-Art.

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.