Articolo 114 - COSTITUZIONE

((La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento)).
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 51/2025Depositata il 18/04/2025

Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Pianificazione comunale - Funzione intimamente connessa al riconoscimento del principio dell'autonomia dei comuni - Possibili deroghe, a protezione di concorrenti interessi generali - Conseguenti interventi regionali - Limiti - Rispetto dei principi di proporzionalità, necessità ed adeguatezza (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Lazio per cui, nelle more dell'approvazione di specifica deliberazione del consiglio comunale conforme ai requisiti previsti dalla legislazione nazionale, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale censurata, è possibile effettuare, ad esclusione di determinate aree, gli interventi edilizi indicati senza il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici). (Classif. 090010).

La funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell?autonomia dei comuni e non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l?autonomia dei comuni, benché l?autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell?autonomia municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale ? fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali ? di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 62514; S. 119/2024 - mass. 46273; S. 70/2023 - mass. 45563; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 119/2020 ? mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 ? mass. 40610; S. 160/2016 ? mass. 38956; S. 46/2014 ? mass. 37770; S. 478/2002 ? mass. 27377; S. 378/2000 ? mass. 25647; S. 83/1997 ? mass. 23181).La pianificazione territoriale non è funzionale solo all?interesse all?ordinato sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali. Nell?esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l?autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 90/2023 - mass. 45506; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell?interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale impone di valutare, nell?ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la legge regionale toglie all?autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all?adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all?autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell?autonomia stessa. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p, e sesto comma, e 118 Cost., l?art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all?art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l?altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all?esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la disposizione censurata, subordinando l?ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001», senza altro specificare, consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018, l?esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell?art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell?ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d?uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all?art. 14-bis t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l?opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. Dall?altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell?interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante il periodo transitorio, infatti, l?evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).

Norme citate

  • legge della Regione Lazio-Art. 4, comma 4

Pronuncia 45/2025Depositata il 17/04/2025

Bilancio e contabilità pubblica ? Riequilibrio della finanza pubblica ? Trasferimenti pluriennali dal Fondo di solidarietà comunale (FSC) al Fondo speciale per l?equità del livello dei servizi (FELS) ? Ricorso della Regione Liguria ? Lamentata lesione dei principi di correlazione tra risorse e funzioni, adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, non regressione nell?attuazione dei LEP e perequazione verticale ? Difetto di motivazione ? Inammissibilità della questione. (Classif. 036015).

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell?art. 1, commi 494 e 497, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui dispone lo spostamento di risorse dal FSC al FELS senza considerare la correlazione tra risorse e funzioni, quanto a un adeguato dimensionamento dei fabbisogni da finanziare, l?assenza di regressioni nell?attuazione dei LEP, il principio di perequazione verticale. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione. (Precedenti: S. 192/2024 - mass. 46500-46501). 

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 494
  • legge-Art. 1, comma 497

Parametri costituzionali

Pronuncia 45/2025Depositata il 17/04/2025

Bilancio e contabilità pubblica - Riequilibrio della finanza pubblica - Tagli al Fondo di solidarietà comunale (FSC) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata lesione dei principi di autonomia finanziaria degli enti locali e di leale collaborazione, nonché preclusione alla piena erogazione dei LEP - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 036015).

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Liguria, in riferimento agli artt. 5, 114 e 120, secondo comma, Cost., dell?art. 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui, imponendo un taglio lineare a valere sulle risorse del FSC, precluderebbe la piena erogazione dei LEP e violerebbe l?autonomia finanziaria degli enti locali e il principio di leale collaborazione. Il ricorso difetta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, limitandosi a menzionare i parametri costituzionali senza fornire alcuna argomentazione quanto alla loro violazione.

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 533

Parametri costituzionali

Pronuncia 136/2023Depositata il 06/07/2023

Comuni, province e città metropolitane - Liberi consorzi comunali e città metropolitane - Ulteriore rinvio della data per l'elezione del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio metropolitano - Proroga al 31 agosto 2023 delle funzioni dei commissari straordinari - Violazione del principio di ragionevolezza, del carattere rappresentativo ed elettivo degli organi territoriali nonché del dovere di istituire la Città metropolitana - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050007).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5 e 114 Cost., l?art. 13, comma 43, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che rinvia di un anno le elezioni ? dal 2022 al 2023 ?, già più volte posposte, dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, e proroga contestualmente il mandato dei commissari straordinari nominati dalla Regione che ne svolgono attualmente le funzioni. Gli organi di governo degli enti di area vasta in Sicilia sono attualmente disciplinati dallo statuto in modo sostanzialmente coincidente con la legge n. 56 del 2014, caratterizzata dalla loro elezione indiretta. Tale assetto istituzionale, tuttavia, è rimasto sinora sostanzialmente inattuato, a seguito del continuo rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta in Sicilia. La disposizione impugnata dal Governo altro non rappresenta dunque che l?ultimo anello di una catena di rinvii, che ha fatto sì che le elezioni ? originariamente da svolgersi rispettivamente fra il 1° ottobre e il 30 novembre 2015 e tra il 30 giugno e il 15 settembre 2016 ?, irragionevolmente ancora non abbiano avuto luogo, in violazione anche dell?autonomia attribuita a tali enti dai parametri evocati, stante il loro essere costitutivi della Repubblica ed il loro carattere, essenziale e caratterizzante, autonomistico; tanto più che essa non menziona alcuna giustificazione per il rinvio. A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell?autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale. (Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 50/2015 - mass. 38298; S. 230/2001 - mass. 26479; S. 286/1997 - mass. 23494).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 43

Parametri costituzionali

Pronuncia 90/2023Depositata il 09/05/2023

Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione Siciliana - Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti e per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente (c.d. piano casa siciliano) - Abrogazione della possibilità, entro un termine perentorio, dei comuni di escludere dal piano casa immobili o zone del proprio territorio o di imporre limitazioni e modalità applicative - Ricorso del Governo - Lamentata eccedenza dalla competenza statutaria e violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e in materia di ordinamento penale - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 090008).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 14 dello statuto e agli artt. 3, 5, 9, 97, 114, secondo comma, 117, primo, secondo, lett. p ) e s ), e sesto comma, e 118 Cost., dell'art. 37, comma 1, lett. c ), n. 2), della legge reg. Siciliana n. 23 del 2021, che ha abrogato l'art. 6, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 6 del 2010, il quale disponeva che i comuni, entro un termine perentorio di centoventi giorni, potessero escludere o limitare l'applicabilità del piano casa siciliano ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative. L'abrogato art. 6, comma 4, aveva una operatività temporalmente limitata, per cui, al momento dell'avvenuta abrogazione, i Comuni non potevano più farne applicazione; ciò considerato, il ricorrente avrebbe dovuto adeguatamente motivare circa le ragioni per cui l'abrogazione dispostane con la norma impugnata determinerebbe la lesione dei numerosi parametri evocati.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 37, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 6, comma 4

Pronuncia 219/2022Depositata il 24/10/2022

Bilancio e contabilità pubblica - Copertura finanziaria - Spese non connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali - Assoggettamento al principio della sostenibilità economica - Spese generatrici di debiti scaduti - Necessità prioritaria di disporne il pagamento, sia per le esigenze dei creditori, sia per la stretta connessione con l'equilibrio di bilancio (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma del t.u. enti locali secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria). (Classif. 036005).

Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 248, comma 4

Pronuncia 66/2022Depositata il 11/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancata adeguata circoscrizione del thema decidendum - Carattere ancipite delle questioni - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto norme che prevedono l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate" e un meccanismo di esenzione da responsabilità amministrativa e contabile). (Classif. 112003).

Costituisce onere del rimettente circoscrivere adeguatamente il thema decidendum del giudizio incidentale. ( Precedente: S. 168/2020 - mass. 42598). Quando i rimettenti non si limitano a una presentazione sequenziale della medesima questione ma chiedono alla Corte costituzionale due diversi interventi, in rapporto di alternatività irrisolta, ciò impedisce di identificare il verso delle censure, con conseguente carattere ancipite delle questioni, il che ridonda nella loro inammissibilità. ( Precedenti: S. 152/20 - mass. 42563; S. 95/20 - mass. 42969 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111, 114, 117, 118 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost. - dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, come interpretato dall'art. 1, comma 815, della legge n. 160 del 2019, in combinato disposto con l'art. 1, comma 529, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui prevede, anche agli effetti dei rapporti pendenti tra enti territoriali e società private "scorporate", l'automatico annullamento dei debiti di importo residuo fino a mille euro, l'inapplicabilità delle procedure di invio delle comunicazioni di inesigibilità e del relativo controllo e, fatti salvi i casi di dolo, l'improcedibilità del giudizio di responsabilità amministrativo e contabile. Il rimettente non ha adeguatamente circoscritto il thema decidendum del giudizio né ha chiarito se l'oggetto delle censure sia, per effetto dall'art. 1, comma 815, l'art. 4 nella sua interezza, ovverosia lo stralcio automatico in sé considerato o nella parte in cui è applicabile anche alle società scorporate).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 815
  • legge-Art. 1, comma 529

Pronuncia 47/2022Depositata il 01/03/2022

Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione del ricorso in luogo errato - Nullità, anziché inesistenza (nel caso di specie: manifesta inammissibilità, per erroneità del luogo di notifica del ricorso, della questione di legittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna e la loro permanenza nella carica fino all'insediamento degli organi provinciali). (Classif. 111004).

La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. ( Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p , Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b , dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 240/2021Depositata il 07/12/2021

Comuni, Province e Città metropolitane - In genere - Identificazione ratione officii tra il Sindaco del Comune capoluogo e il Sindaco della Città metropolitana - Denunciata violazione dei principi di democrazia e di uguaglianza dei cittadini, con particolare riferimento all'uguaglianza del diritto di voto e al sistema delle autonomie locali - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Sollecito al legislatore affinché l'ente metropolitano funzioni conformemente ai canoni costituzionali. (Classif. 050001).

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 13, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 14
  • legge della Regione siciliana-Art. 4, comma 2
  • legge-Art. 1, comma 19

Pronuncia 108/2021Depositata il 27/05/2021

Enti locali - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure in favore degli enti territoriali - Istituzione di apposito fondo - Avviso di rettifica della legge istitutiva del fondo - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Veneto - Lamentata violazione delle disposizioni sulla decretazione d'urgenza, irragionevole disparità di trattamento rispetto ai Comuni esclusi dal fondo attraverso l'avviso di rettifica, menomazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali, del principio di buon andamento e imparzialità, nonché dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza - Difetto di motivazione - Inammissibilità del conflitto.

È dichiarato inammissibile, per difetto di motivazione, il conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 97, 114, 118 e 119 Cost. - a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato nella G.U. del 20 maggio 2020 con il quale si è corretto il testo dell'art. 112 del d.l. n. 34 del 2020, che istituisce un fondo a favore di alcuni enti territoriali colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Regione Veneto per alcuni dei parametri evocati si è limitata a denunciarne la violazione ad opera dell'avviso di rettifica senza indicare quali siano le competenze costituzionali incise e in qual modo la denunciata illegittimità del citato avviso si rifletta su di esse; per altri si è, invece, limitata ad una generica e potenziale prospettazione delle competenze costituzionali coinvolte nel caso di specie, non avendo in alcun modo dimostrato gli effetti concreti che la denunciata illegittimità dell'atto impugnato avrebbe prodotto su di esse. Tuttavia, non si può non rilevare le conseguenze che possono aversi sul sistema delle fonti ove non venga rispettato il confine tra le correzioni di errori materiali e le modifiche normative vere e proprie, le quali devono essere operate, ovviamente, seguendo in modo rigoroso le forme che l'ordinamento costituzionale prescrive. Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale. Se ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione costituzionale delle competenze o, comunque sia, se non vengano date prova e adeguata motivazione di tale alterazione, il conflitto non può ritenersi ammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 28 del 2018, n. 263 del 2014, n. 380 del 2007, e n. 27 del 1996 ). Sebbene l'oggetto del conflitto di attribuzione tra enti sia duplice (identificandosi, tanto nella questione sulla competenza, quanto nell'atto del quale si chiede l'annullamento), la sua sostanza si identifica sempre nella questione di competenza, per come esplicata in concreto e non per come attribuita in astratto. Le attribuzioni che vengono in rilievo in sede di conflitto non possono considerarsi, quindi, quale mera causa petendi , ma concretano il "bene della vita" controverso, non potendosi mai risolvere il conflitto in un giudizio a carattere meramente impugnatorio.

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.