Articolo 13 - COSTITUZIONE

La liberta' personale e' inviolabile. Non e' ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, ne' qualsiasi altra restrizione della liberta' personale, se non per atto motivato dall'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorita' giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di liberta'. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Riproposizione nel medesimo grado di giudizio - Preclusione, salva la diversità degli elementi identificativi della questione - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, ferma la rimozione del vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale che omette di prevedere la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori relativi a perquisizioni ed ispezioni illegittime operate dalla polizia giudiziaria). (Classif. 111006).

Il giudice a quo non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281 ) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il petitum su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Obbligo di motivazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199023).

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l'atto motivato quando l'autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi - più delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un'esegesi letterale della norma determinerebbe, d'altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d ), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. ( Precedente: S. 252/2020 - mass. 42717 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Difetto di motivazione - Sanzione della nullità assoluta - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199023).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell'inutilizzabilità, anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Proposizione di questioni analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio e dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).

Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 220/2022Depositata il 25/10/2022

Reati e pene - In genere - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 - Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus, senza che tale provvedimento amministrativo sia preceduto o seguito da alcuna forma di controllo giurisdizionale, neppure nelle forme del giudizio di convalida ex post dell'operato dell'autorità amministrativa - Denunciata violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 210001).

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, sez. penale, in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 2, lett. e ), e 4, comma 6, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., che sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al virus che genera il COVID-19, e sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione, in assenza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, oppure di convalida da parte di quest'ultima. La sentenza n. 127 del 2022 ha già dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato e il rimettente non adduce alcun argomento utile in senso contrario. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 105/2001 - mass. 26150 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • decreto-legge-Art. 4, comma 6
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 13

Pronuncia 205/2022Depositata il 15/09/2022

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela - Necessità di tutelare i danni non patrimoniali, in applicazione dell'art. 2059 cod. civ. - Limite delle offese non bagatellari (Classif. 081004).

I danni non patrimoniali sono quelli conseguenti alla lesione di interessi costituzionalmente protetti e, più precisamente, conseguenti alla lesione di diritti inviolabili della persona. ( Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127 ). Il diritto inviolabile di cui all'art. 13 Cost. va tutelato a fronte di coercizioni fisiche, ovvero di forme di privazione o restrizione, aventi a oggetto il corpo della persona, non astrattamente previste dalla legge e irrogate senza un regolare giudizio a tal fine instaurato. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44865; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 11/1956 - mass. 41 ). La lesione dei diritti inviolabili della persona, di cui all'art. 2 Cost., va ascritta ai «casi previsti dalla legge», che ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. consentono il risarcimento dei danni non patrimoniali. Più precisamente, sia la previsione, nell'art. 2 Cost., della "garanzia" dei diritti inviolabili della persona, sia il senso stesso dell'inviolabilità, proiettata nei rapporti orizzontali, sono idonei a recepire implicitamente il rinvio di cui all'art. 2059 cod. civ. Ai diritti inviolabili della persona non può dunque negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva, talora integrata - in presenza di una particolare gravità soggettiva dell'illecito e relativamente alla componente del danno morale - anche da una funzione individual-deterrente. ( Precedente: S. 233/2003 - mass. 27841 ). Deve ritenersi immanente alla necessaria coesistenza pluralistica di libertà e diritti l'esigenza di non assecondare mere reazioni idiosincratiche, richiedendo a ogni persona inserita nel complesso contesto sociale il rispetto di un minimo di tolleranza. Pertanto, non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile della persona, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. ( Precedente: S. 235/2014 - mass. 38127 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, del diritto di difesa, dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e adeguatezza, nonché del bilanciamento con il diritto alla salute - Assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell'intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo . ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ) .

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. INTERO TESTO

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione delle libertà personale, di circolazione, del diritto al lavoro nonché del sistema delle fonti di diritto relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Impugnazione di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l'intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio a quo , e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). ( Precedente: S. 198/2021 - mass. 44313 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • Delibera del Consiglio dei ministri-Art.
  • legge-Art.

Pronuncia 127/2022Depositata il 26/05/2022

Libertà personale - In genere - Garanzia dell'habeas corpus - Portata. (Classif. 142001)

Il nucleo irriducibile dell' habeas corpus , tutelato dall'art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti ivi espressamente menzionati (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, o convalidato da quest'ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l'autorità di pubblica sicurezza. L'impiego della forza per restringere la capacità di disporre del proprio corpo, purché ciò avvenga in misura non del tutto trascurabile e momentanea, è precluso alla legge dalla lettera stessa dell'art. 13 Cost., se non interviene il giudice, la cui posizione di indipendenza e imparzialità assicura che non siano commessi arbìtri in danno delle persone. ( Precedenti: S. 30/1962 - mass. 1489; S. 13/1972 - mass. 5898 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 13

Pronuncia 127/2022Depositata il 26/05/2022

Libertà personale - In genere - Riserva di giurisdizione - Estensione alle misure limitative della libertà di locomozione che richiedano coercizione fisica o implichino forme di degradazione giuridica (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che sanzionano penalmente la violazione della quarantena obbligatoria imposta con provvedimento dell'autorità sanitaria a chi sia risultato positivo al virus da Covid-19). (Classif. 142001)

Le misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». ( Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S . 144/1997 - mass. 23255; S.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643, mass. 7644; S. 68/1964 - mass. 2187, mass. 2191 ; S. 30/1962 - mass. 1489, mass. 1490 ; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41 ; S. 2/1956 - mass. 12 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l'inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell'autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall'autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l'arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell'art. 13 Cost. che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l'affidabilità degli esami diagnostici fugano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 6
  • decreto-legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 13

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.