Articolo 1 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 14/2008Depositata il 25/01/2008
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218, censurati, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano (nella specie Governo del Principato di Seborga), ma considerato tale da comunità o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, dal momento che, essendosi il giudice rimettente limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza motivare riguardo al preteso contrasto, l'ordinanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 5
- codice di procedura civile-Art. 6
- legge-Art. 3
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.