Articolo 249 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai prossimi congiunti di una delle parti del processo civile di astenersi dall'obbligo di testimoniare. Il rimettente pare fondare il proprio dubbio di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento rispetto al processo penale ma si limita ad enunciare il contenuto delle differenti normative, senza dimostrare in che modo le regole dell'un processo debbano, in ossequio al principio di eguaglianza, costituire paradigma normativo anche per l'altro. - Sulle differenze fra processo civile e penale v., citate, ordinanza n. 30/2000 e ordinanze n. 78 e n. 500/2002.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facolta' di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facolta' di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facolta' di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarieta' che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalita' dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimita' costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilita', in presenza di una pluralita' di scelte e di modelli che il legislatore puo' adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. (cfr. Massima A), giacche' quale che sia l'ampiezza da riconoscere al diritto di difesa, questo non puo' comprendere la pretesa all'estensione di cause di non punibilita' inerenti alla disciplina sostanziale delle figure di reato. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facolta' di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non e' diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma e' invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attivita' forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non puo' che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalita' che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, piu' volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo
Il mancato richiamo - nell'art. 249 cod. proc. civ. - all'art. 350 cod. proc. pen., concernente il diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare, non puo' formare oggetto di pronuncia di illegittimita' costituzionale, in quanto le regole poste nei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 350 non sono estensibili al processo civile; ma, ancorche' sussistesse egualmente il sospetto di incostituzionalita' del precitato art. 249 cod. proc. civ. la relativa problematica e' di competenza del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti della parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile).