Articolo 651 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 c.p.c., secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quella contro il decreto pronunciato a sensi dell'art. 642 primo comma c.p.c., debbono essere precedute dal deposito per il caso di soccombenza. Detta norma infatti opera un razionale ed adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa ne' alcuna disparita' di trattamento arbitraria ed illogica. - S. n. 56/1963, O. nn. 99/1963, 138/1963, 159/1963.
Vedi: 24/56 D
V. Sent. 24/56 D (Nella specie era stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 del C.P.C., gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 56 del 27 aprile 1963).
Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) e' un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilita' dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) e' un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, percio', alla osservanza del principio di parita' statuito dall'art. 3 della Costituzione.
Il principio di uguaglianza, che e' alla base del bisogno di assicurare anche ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, non si puo' invocare al fine di permettere che si abusi del proprio diritto. (Nella specie il principio e' rispettato anche dalla disposizione di cui all'art. 651 del C.P.C. perche' dal deposito sono esonerati coloro i quali sono ammessi al beneficio del gratuito patrocinio).