Pronuncia 142/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 651 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di Latina, nel procedimento civile vertente tra Mastrantoni Mario e Pette Raffaele, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Latina con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 142/76. PROCESSO CIVILE - ONERE DI DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - NATURA - COD. PROC. CIV., ART. 651 - TENUITA' DELL'IMPORTO - NON FRUSTRA LA FINALITA' DELL'ISTITUTO - INSINDACABILITA' DELLA SCELTA LEGISLATIVA - NON CONTRASTA CON L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE FATTISPECIE - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, con riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 651 c.p.c., secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quella contro il decreto pronunciato a sensi dell'art. 642 primo comma c.p.c., debbono essere precedute dal deposito per il caso di soccombenza. Detta norma infatti opera un razionale ed adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa ne' alcuna disparita' di trattamento arbitraria ed illogica. - S. n. 56/1963, O. nn. 99/1963, 138/1963, 159/1963.