Articolo 24 - COSTITUZIONE

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa e' diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 266/2022Depositata il 22/12/2022

Circolazione stradale - Codice della strada - Violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore - Applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 047002).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Firenze in riferimento agli artt. 24 e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 176, comma 22, cod. strada che, con riguardo alla violazione del divieto di inversione di marcia nelle autostrade e alla connessa sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida a carico del trasgressore, ne prevede l'applicazione a qualsiasi tratto autostradale, compreso quello tra i caselli di entrata e di uscita e quello successivo al casello d'uscita. Il rimettente assume in modo stringato che il diritto di difesa sarebbe violato per il solo fatto che chi sia colpito da una sanzione amministrativa abbia l'onere di impugnarla e di chiederne al giudice la sospensione per evitarne l'immediata esecutività. Inoltre muove dal presupposto - mai affermato dalla Corte costituzionale e a supporto del quale sarebbe stato necessario un adeguato iter argomentativo - secondo cui il principio di non colpevolezza sino alla condanna definitiva sarebbe applicabile anche alle sanzioni amministrative.

Norme citate

  • codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)-Art. 176, comma 22

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Riproposizione nel medesimo grado di giudizio - Preclusione, salva la diversità degli elementi identificativi della questione - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, ferma la rimozione del vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale che omette di prevedere la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori relativi a perquisizioni ed ispezioni illegittime operate dalla polizia giudiziaria). (Classif. 111006).

Il giudice a quo non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281 ) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il petitum su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 243/2022Depositata il 02/12/2022

Azione e difesa (diritti di) - In genere - Processo penale - Scelta dei riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa (nella specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni che, nell'interpretazione assurta a diritto vivente, escludono, allo scadere del termine a difesa eventualmente richiesto nel giudizio direttissimo, che l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta). (Classif. 031001).

La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato - assistito dal proprio difensore - con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero. ( Precedenti: S. 174/2022 - mass. 44928; S. 146/2022; S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 273/2014 - mass. 38198). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica - la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità -, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa , senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi , il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ( Precedenti: S. 41/2022 - mass. 44624; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 113/2020 - mass. 43326; O. 254/1993 - mass. 19775 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 24

Pronuncia 228/2022Depositata il 11/11/2022

Esecuzione forzata - In genere - Divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive o in ottemperanza nei confronti degli enti del Servizio sanitario della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2025 - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, anche in executivis, e del principio di parità delle parti - Illegittimità costituzionale. (Classif. 097001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. l'art. 16- septies , comma 2, lett. g ), del d.l. n. 146 del 2021, come conv., il quale stabilisce che, fino al 31 dicembre 2025, nei confronti degli enti sanitari calabresi non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive e che i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione non producono effetti dalla suddetta data. La disposizione censurata dai Tribunali di Crotone e di Cosenza e dal TAR per la Calabria, pur affrontando i gravi problemi dell'organizzazione sanitaria calabrese con un disegno articolato e coerente, denuncia un vizio di sproporzione proprio in ordine al trattamento dei creditori muniti di titolo esecutivo. Se, infatti, la crisi dell'organizzazione sanitaria della Regione Calabria è di tale eccezionalità da giustificare in linea di principio una specifica misura provvisoria di improcedibilità esecutiva e inefficacia dei pignoramenti - non essendo irragionevole, a fronte di una situazione così straordinaria, che le iniziative individuali dei creditori, pur muniti di titolo esecutivo, si arrestino per un certo lasso di tempo -, la discrezionalità del legislatore non può tuttavia trascendere in un'eccessiva compressione del diritto di azione e in un'ingiustificata alterazione della parità delle parti in fase esecutiva, mancando l'obiettivo di un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco, stante l'applicazione della garanzia della tutela giurisdizionale assicurata dall'art. 24 Cost. anche la fase dell'esecuzione forzata. Nell'esercizio della sua discrezionalità, valuterà il legislatore l'introduzione di una misura temporanea di improcedibilità delle esecuzioni e di inefficacia dei pignoramenti, qualora risulti indispensabile in rapporto all'eccezionalità dei presupposti, osservando tuttavia i sopra enunciati limiti, circa la platea dei creditori interessati, l'obiettività delle procedure e la durata della misura, e tenendo altresì conto degli effetti medio tempore prodottisi. ( Precedenti: S. 140/2022 - mass. 44836; S. 236/2021 - mass. 44374; S. 168/2021 - mass. 44193; S. 128/2021 - mass. 43960; S. 186/2013 - mass. 37215; S. 321/1998 - mass. 24090 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 16 SEPTIES, comma 2
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Insufficiente descrizione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l'omessa previsione del ristoro a favore degli azionisti di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, sottoposte liquidazione coatta amministrativa con cessione a favore di Banca Intesa San Paolo). (Classif. 112005).

Il difetto di una complessiva ricostruzione del quadro normativo rilevante compromette irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle censure, precludendone lo scrutinio. ( Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44614; S. 259/2021 - mass. 44433; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 150/2019 - mass. 41415, S. 27/2015 - mass. 38256; S. 165/2014 - mass. 38001; S. 276/2013 - mass. 37460; O. 76/2022 - mass. 44691; O. 108/2020 - mass. 43446; O. 244/2017 - mass. 40153; O. 280/2020 - mass. 43593 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 45, 47 e 111, primo comma, Cost. e all'art. 47 CDFUE, dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017, come conv., che, nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa, disciplina le passività, i debiti e le controversie che non rientrano nella cessione, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ. L'ordinanza di rimessione denota una insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e una incompleta ricostruzione del quadro normativo rilevante, perché motiva la rimessione supponendo che le norme censurate - qualificate come norme-provvedimento, perché si occupano di un singolo contratto, incidono sulla sola convenzione di cessione, disciplinano un numero limitato di fattispecie e rivelano un contenuto concreto, ispirato da particolari esigenze - abbiano comportato che, con l'azienda bancaria, siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, tranne quelle risarcitorie e restitutorie analoghe al debito oggetto del giudizio civile pendente. Al contrario, il decreto-legge censurato consentiva ai commissari liquidatori di cedere al soggetto individuato l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, per l'effetto obbligando il cessionario a rispondere solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione concretamente attuata dalle parti del contratto. Né l'ordinanza di rimessione spiega se il debito, rispetto al quale la convenuta Intesa Sanpaolo spa si dichiara estranea, ovvero priva di titolarità del rapporto o carente di legittimazione passiva, rientri fra quelli restitutori nei confronti degli azionisti e obbligazionisti subordinati della ceduta Banca Popolare di Vicenza spa, i quali, in quanto passività consolidate anteriori al trasferimento, rimangono esclusi dalla cessione per l'operatività della regola del burden sharing . Le questioni, peraltro, sono inammissibili anche con riguardo alla lacunosa e contraddittoria prospettazione del rimettente quanto al tipo di intervento richiesto onde porre rimedio alla dedotta illegittimità costituzionale, non desumendosi in maniera univoca, né dal dispositivo, né dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione, se il giudice a quo invochi una generale ablazione di tutti i casi esclusi dalla cessione, o, piuttosto, un intervento manipolativo-additivo che estenda la responsabilità della cessionaria rispetto alle pretese risarcitorie o restitutorie degli acquirenti di azioni emesse dalle due Banche venete).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 223/2022Depositata il 03/11/2022

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Limite all'accesso - Soglia reddituale - Presunzione (relativa) del suo superamento per l'indagato o l'imputato già condannato per il reato di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità - Irragionevolezza e violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 175001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, sotto il profilo dell'intrinseca irrazionalità, e 24, secondo e terzo comma, Cost., l'art. 76, comma 4- bis , del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui ricomprende la condanna in via definitiva per il reato di cessione di sostanze stupefacenti «di lieve entità», di cui all'art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, tra quelle per le quali vige la presunzione di superamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze contrasta, per incoerenza rispetto allo scopo perseguito, con l'art. 3 Cost., dal momento che rispetto al duplice presupposto della norma - la particolare "redditività" del catalogo di reati per i quali la presunzione vige e la maggiore possibilità di occultamento dei profitti - i fatti di "piccolo spaccio", quand'anche aggravati ai sensi dell'art. 80 t.u. stupefacenti, si caratterizzano per un'offensività contenuta che non lascia ragionevolmente presumere il superamento dei limiti di reddito da parte del reo. La presunzione in esame - divenuta relativa a seguito della sentenza n. 139 del 2010 - viola anche il diritto fondamentale di azione e di difesa in giudizio, rendendo più gravoso l'onere probatorio posto a carico del richiedente per essere ammesso al beneficio. ( Precedenti: S. 139/2010 - mass. 34603; S. 144/1992 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 76, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 206/2022Depositata il 04/10/2022

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla mediazione obbligatoria conclusa con l'intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale, del diritto di difesa nonché di quello a una retribuzione proporzionata e dignitosa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 175001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 74, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 75, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 204/2022Depositata il 01/09/2022

Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale - Proroga fino al 31 dicembre 2021 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori e del principio della parità delle parti nel processo esecutivo - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la proroga della sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. La sentenza n. 236 del 2021 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44376; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 3, comma 8
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 204/2022Depositata il 01/09/2022

Esecuzione forzata - In genere - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle esecuzioni e inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020 - Denunciata violazione della tutela giurisdizionale dei diritti dei creditori e del principio della parità delle parti nel processo esecutivo - Questioni analoghe ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 097001).

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Cosenza e di Napoli, entrambi in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., che, nel contesto delle misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la sospensione delle esecuzioni e l'inefficacia dei pignoramenti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2020. I rimettenti non portano argomenti nuovi rispetto a quelli giudicati non fondati dalla sentenza n. 236 del 2021. ( Precedenti: S. 236/2021 - mass. 44374; O. 172/2022 - mass. 45007; O. 82/2022 - mass. 44660, O. 224/2021 - mass. 44398, O. 214/2021 - mass. 44330, O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877, O. 204/2020 - mass. 42950, O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 117, comma 4
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 203/2022Depositata il 28/07/2022

Responsabilità amministrativa e contabile - In genere - Codice di giustizia contabile - Giudizio per responsabilità amministrativa - Possibilità, da parte del giudice contabile, della chiamata in causa di soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati dal pubblico ministero - Esclusione - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Richiesta di intervento additivo precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità delle questioni - Possibilità di deficit di tutela del terzo, da colmare in via legislativa. (Classif. 219001).

Sono dichiarate inammissibili, per la richiesta di un intervento additivo precluso alla Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Campania, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 83, commi 1 e 2, cod. giustizia contabile, come modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 114 del 2019, che rispettivamente prevedono il divieto di chiamata in causa di altri soggetti non evocati in giudizio dal p.m. e impongono comunque all'autorità giudiziaria di valutare la responsabilità di tutti i soggetti concorrenti nell'illecito ai fini della decisione sull'eventuale scomputo di quote di responsabilità a carico dei convenuti. La norma censurata non esclude il possibile esercizio, da parte del giudice, in caso di «fatti nuovi», del potere officioso di segnalazione al p.m., che, titolare del potere di azione, potrà invitare il terzo a dedurre, al fine di discolparsi. Se invece la ipotizzata corresponsabilità del terzo derivi da un diverso apprezzamento da parte del giudice di fatti già valutati dal p.m., è giustificato il fatto che il terzo non possa essere chiamato a intervenire in giudizio, perché significherebbe un'inammissibile estensione officiosa della domanda del p.m., senza la garanzia, per il terzo, di una previa formale istruttoria e soprattutto senza il previo invito, a quest'ultimo, a dedurre e a discolparsi. Quanto, infine, alla possibilità di un'iniziativa volontaria del terzo stesso, essa implica la costruzione di una fattispecie processuale di suo intervento in giudizio e, prima ancora, di denuntiatio litis , che appaiono scelte di sistema, e che richiederebbero un intervento additivo precluso, perché devolute al legislatore, il quale dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. Tuttavia, il denunciato deficit di tutela del terzo, non convenuto e il cui intervento in giudizio non può essere ordinato dal giudice, né aversi su base volontaria senza aderire alla posizione del p.m., chiama il legislatore a intervenire nella materia, compiendo le scelte discrezionali ad esso demandate. ( Precedenti: S. 143/2022; S. 13/2022 - mass. 141001; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 44, comma 1
  • decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 2
  • decreto legislativo-Art. 44, comma 1

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.