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Pronuncia 243/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di G. P., con ordinanza del 13 maggio 2021, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Azione e difesa (diritti di) - In genere - Processo penale - Scelta dei riti alternativi - Modalità di esercizio del diritto di difesa (nella specie: illegittimità costituzionale delle disposizioni che, nell'interpretazione assurta a diritto vivente, escludono, allo scadere del termine a difesa eventualmente richiesto nel giudizio direttissimo, che l'imputato possa richiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta). (Classif. 031001).

La possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore costituisce una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La scelta del rito deve, in effetti, poter essere effettuata dall'imputato - assistito dal proprio difensore - con piena consapevolezza delle possibili conseguenze sul piano sanzionatorio connesse all'uno o all'altro rito, in relazione ai reati contestati dal pubblico ministero. ( Precedenti: S. 174/2022 - mass. 44928; S. 146/2022; S. 192/2020; S. 19/2020 - mass. 41591; S. 14/2020 - mass. 41577; S. 131/2019 - mass. 41347; S. 141/2018 - mass. 40182; S. 273/2014 - mass. 38198). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 24 Cost., gli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, cod. proc. pen., in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Gli avvisi disciplinati dalle norme censurate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica - la cui natura è considerata inderogabile dalla giurisprudenza di legittimità -, costituiscono imprescindibili adempimenti cui il giudice è chiamato a dar seguito, nel giudizio direttissimo, in vista dell'esercizio di essenziali prerogative difensive dell'imputato, in una fase caratterizzata da una marcata contrazione dei tempi processuali, che rende non sempre agevole distinguere nettamente la fase preliminare al dibattimento da quella propriamente dibattimentale. Incontestata, pertanto, la natura essenziale del termine a difesa rispetto all'esercizio del diritto di difesa dell'imputato, l'orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, per cui esso vale unicamente per la prosecuzione della fase dibattimentale del giudizio direttissimo, anziché in vista delle scelte che l'imputato ha la facoltà di compiere sull'accesso ai riti alternativi, lede il parametro evocato perché la scelta dell'imputato di accedere a uno dei riti speciali previsti dalle disposizioni del codice di rito deve raccordarsi con la disciplina particolarmente serrata dei tempi di instaurazione del giudizio direttissimo, senza che ciò possa comportare il sacrificio delle essenziali esigenze difensive dell'imputato sull'altare della speditezza dei tempi processuali. Non può dunque ritenersi che la scelta del rito debba necessariamente avvenire seduta stante e incognita causa , senza cioè un'adeguata ponderazione delle implicazioni che derivano da tale strategia processuale. Proprio al fine della salvaguardia di un imprescindibile spatium deliberandi , il giudice, ove l'imputato ne faccia richiesta, è quindi tenuto a concedere il termine non solo in vista dell'approntamento della migliore difesa nella prosecuzione della fase dibattimentale, ma anche in funzione dell'esercizio, consapevole della scelta sull'accesso al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. ( Precedenti: S. 41/2022 - mass. 44624; S. 68/2021 - mass. 43804; S. 113/2020 - mass. 43326; O. 254/1993 - mass. 19775 ).

Parametri costituzionali