About

Articolo 451 - CODICE PROCEDURA PENALE

Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.
La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.
Il presidente avvisa l'imputato della facolta' di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. ((293))
L'imputato e' altresi' avvisato della facolta' di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facolta', il dibattimento e' sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. ((293))
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Caricamento massime...

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.