Articolo 540 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata ed il giudice rimettente non prospetta nuovi profili rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, primo comma, del codice di procedura penale, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto subordina alla ricorrenza di "giustificati motivi" la provvisoria esecuzione del capo della sentenza riguardante la condanna al risarcimento dei danni od alle restituzioni, pronunciata in primo grado dal giudice penale. - V. sentenza 94/1996.
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della cui rilevanza nel giudizio 'a quo', il giudice rimettente abbia fornito una motivazione non implausibile. red.: F. Mangano
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 540, comma 1, c.p.p., censurato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutivita' 'ex lege' delle disposizioni civili della sentenza di primo grado, poiche' tale previsione non viola le garanzie costituzionali nei riguardi del danneggiato dal reato - il quale, ben potendo agire per la tutela del suo diritto alternativamente dinanzi al giudice civile o al giudice penale, scelga questa seconda possibilita', con cio' sopportando le conseguenze della struttura e della funzione del processo penale - ne' sotto il profilo di una pretesa disparita' di trattamento, in quanto i 'tertia comparationis' invocati a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza, attinenti al regime di esecutivita' della clausola provvisionale, l'uno, (art. 540, comma 2, c.p.p.) e a quello delle sentenze civili di primo grado, l'altro, (art. 282 c.p.c.) non sono comparabili con la norma in oggetto, per l'ontologica diversita' di presupposti ed effetti, ne' sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, in considerazione del potere discrezionale del legislatore nel modulare le condizioni di accesso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, potere che, nel caso, risulta non irragionevolmente esercitato. - V. S. nn. 40/1974, 95/1985, 65/1996. red.: F. Mangano