Articolo 74 - CODICE PROCEDURA PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, lettera a ), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e 74 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 7 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, relativamente alla parte in cui le norme censurate permettono la proposizione dell'azione civile in un giudizio penale di competenza del giudice di pace oltre i limiti di competenza per valore dell'omologo giudice civile. Premesso che in materia di individuazione del giudice competente, il legislatore gode di ampia discrezionalità con l'unico limite della ragionevolezza, che non assume rilievo la presunta maggiore o minore idoneità o qualificazione, che possa essere rivendicata o riconosciuta all'uno o all'altro organo della giurisdizione e che la garanzia del giudice naturale corrisponde a quella di giudice precostituito per legge ed è rispettata quando la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia ( come è evidente nel caso delle norme oggetto di censura) e non è invece utilizzabile per sindacare la scelta del legislatore che si esprime nella fissazione di quella regola. La disciplina della costituzione di parte civile nel processo penale, anche in quello di competenza del giudice di pace, risponde a precise esigenze di economia processuale e, pertanto, l'attribuzione in tali casi al giudice di pace di controversie che superano il valore stabilito dall'art. 7 cod. proc. civ. non può essere ritenuta irragionevole. - Sulla discrezionalità del legislatore nell'individuazione del giudice competente, v., citate, sentenza n. 460/1994 e ordinanza n. 481/2002. - Sulla garanzia del giudice naturale, v., citata, ordinanza n. 193/2003.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono "la possibilità di azione civile delle parti private nel processo penale". Infatti il rimettente sottopone a scrutinio trentatré articoli del codice di procedura penale di contenuto eterogeneo - tra cui figurano anche disposizioni che non riguardano affatto la questione - senza che tra esse si ravvisi quella reciproca, intima connessione che sola consente di coinvolgere nello scrutinio un intero complesso normativo. - Sulla possibilità di coinvolgere nello scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo v., da ultimo, sentenza n. 156/2001; ordinanze nn. 81 e 286/2001 qui citate.