Articolo 2 - COSTITUZIONE

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 269/2022Depositata il 27/12/2022

Stato civile - Rettificazione di attribuzione di sesso - Possibilità, a seguito della domanda giudiziale di rettificazione, di notificare l'atto di citazione introduttivo del giudizio al partner della precedente unione civile contratta con la persona interessata e di ordinare al competente ufficiale dello stato civile la trascrizione del matrimonio invece dello scioglimento dell'unione, previa dichiarazione congiunta delle parti, con conseguente trascrizione del matrimonio con le eventuali annotazioni relative al cognome e al regime patrimoniale - Omessa previsione - Denunciata violazione degli obblighi internazionali con riferimento al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto di discriminazione, come interpretati dalla Corte EDU, nonché disparità di trattamento - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 243002).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della legge n. 76 del 2016, 31, commi 3 e 4- bis , del d.lgs. n. 150 del 2011, e 70- octies , comma 5, del d.P.R. n. 396 del 2000, il quale, trattato dal rimettente come una sorta di statuto unico, non attribuisce alla coppia omoaffettiva - che, unita civilmente, abbia conosciuto la rettifica anagrafica del sesso di uno dei suoi componenti - il diritto, nell'acquisita eterosessualità, di transitare verso il matrimonio, senza interruzione del pregresso vincolo, così conservando diritti ed obblighi in precedenza maturati. Da un lato il rimettente non ha effettuato alcuna indagine sulla sussistenza delle condizioni richieste perché l'attore potesse essere autorizzato ad acquisire una nuova identità di genere, avendo del tutto obliterato l'esame della domanda dell'attore, senza farsi carico della esigenza di svolgere un approfondimento in ordine alla effettiva necessità di un siffatto trattamento, quindi procedendo alla illustrazione dei propri dubbi di illegittimità costituzionale in via del tutto ipotetica; dall'altro, non risulta alcuna manifestazione della volontà del partner dell'attore nel giudizio principale di convertire l'unione civile in matrimonio, quando invece sarebbe stata necessaria la dichiarazione congiunta dei contraenti dell'unione civile in tal senso. Né l'acquisizione di tale manifestazione di volontà, infine, sarebbe stata ostacolata dalla mancata previsione della partecipazione al giudizio del partner dell'attore, perché questi avrebbe potuto esservi convenuto, su iniziativa dell'attore o iussu iudicis , secondo le regole generali del processo civile. ( Precedenti: S. 170/2014 - mass. 38016; S. 138/2010 - mass. 34577 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 26
  • decreto legislativo-Art. 31, comma 3
  • decreto legislativo-Art. 31, comma 4
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 70 OCTIES, comma 5

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 2
  • Costituzione-Art. 3
  • Costituzione-Art. 117
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 8
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Riproposizione nel medesimo grado di giudizio - Preclusione, salva la diversità degli elementi identificativi della questione - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, ferma la rimozione del vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale che omette di prevedere la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori relativi a perquisizioni ed ispezioni illegittime operate dalla polizia giudiziaria). (Classif. 111006).

Il giudice a quo non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281 ) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il petitum su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Obbligo di motivazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199023).

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto del PM, di convalida della perquisizione eseguita d'iniziativa dalla PG, debba essere motivato. La norma censurata si presta ad una interpretazione conforme a Costituzione in quanto, benché il riferimento all'«atto motivato» compaia solo nel secondo comma dell'art. 13 Cost., a proposito delle perquisizioni disposte ab origine dall'autorità giudiziaria, e non nel successivo terzo comma, a proposito della convalida dei «provvedimenti provvisori» adottati dall'autorità di pubblica sicurezza nei casi eccezionali di necessità e urgenza, tassativamente indicati dalla legge, l'esigenza della motivazione anche della convalida deve ritenersi implicita nel dettato costituzionale, rimanendo altrimenti frustrata la ratio della garanzia apprestata dall'art. 13 Cost. Non avrebbe senso, infatti, che la norma costituzionale richieda l'atto motivato quando l'autorità giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua iniziativa, e non pure nell'ipotesi - più delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi eccezionali di necessità e urgenza nei quali la legge le consente di intervenire. Un'esegesi letterale della norma determinerebbe, d'altro canto, una ingiustificabile differenza di disciplina rispetto alla analoga ipotesi della convalida del sequestro, per la quale invece la motivazione è richiesta (art. 355, comma 2, cod. proc. pen). Infine, va aggiunto che la motivazione del decreto di convalida della perquisizione risulta ora espressamente imposta dal nuovo testo dell'art. 352, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d ), numero 1), del d.lgs. n. 150 del 2022, non ancora entrato in vigore a seguito del differimento disposto dall'art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, come convertito. ( Precedente: S. 252/2020 - mass. 42717 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Difetto di motivazione - Sanzione della nullità assoluta - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale, del diritto al rispetto del domicilio privato nonché dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199023).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13, 14 e 111, sesto comma, Cost. - dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la nullità, per difetto di motivazione, del decreto del PM, di convalida della perquisizione, sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall'art. 179, comma 2, cod. proc. pen. La previsione di una nullità di carattere relativo non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa della parte interessata poiché - intervenendo di regola la perquisizione nella fase delle indagini preliminari - essa è posta in grado di eccepire l'eventuale nullità della convalida fino alla chiusura della discussione nell'udienza preliminare o, se questa manchi, nella fase degli atti introduttivi del dibattimento, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. (art. 181, comma 2, cod. proc. pen.). Diversamente, accogliendo le questioni, si perverrebbe all'incongruo risultato di attribuire all'obbligo di motivazione del decreto di convalida della perquisizione uno "statuto rafforzato" persino rispetto all'obbligo di motivazione delle sentenze.

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Processo penale - Prove - Perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria - Decreto di convalida del pubblico ministero - Mancata adozione nei termini di legge - Sanzione dell'inutilizzabilità, anche in via derivata, di tutti i risultati probatori - Omessa previsione - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, della libertà personale e del diritto al rispetto del domicilio privato - Proposizione di questioni analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio e dichiarate inammissibili - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199023).

Sono dichiarate inammissibili, per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 13 e 14 Cost. - dell'art. 352 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui il PM non convalidi la perquisizione operata dalla polizia giudiziaria nei termini di legge, tutti i risultati probatori della stessa divengano inutilizzabili, anche in via "derivata". Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili in quanto la Corte costituzionale ha riscontrato che introdurre una figura di inutilizzabilità "derivata" richiederebbe una pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 237/2022Depositata il 28/11/2022

Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Espressa indicazione che ad essi si applichino i principi generali in materia previdenziale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 26, comma 1, lett. b ), della legge n. 724 del 1994, nella parte in cui, nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari, non prevede altresì che queste prestazioni vanno disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale. Il rimettente non esplicita adeguatamente le ragioni della rilevanza della censurata disposizione ai fini della decisione della controversia al suo esame. Egli infatti si limita alla tautologica affermazione secondo la quale l'omessa previsione, nella disposizione in scrutinio, della soggezione della disciplina dei vitalizi ai principi generali dell'ordinamento previdenziale assumerebbe rilevanza ai fini dell'esame di un punto controverso e fondamentale del giudizio. Non vengono, tuttavia, chiarite le ragioni per le quali la omissione riscontrata nella legge n. 724 del 1994 costituirebbe un ostacolo alla decisione della controversia all'esame, che investe una disposizione che concerne il solo trattamento fiscale dell'istituto in scrutinio. La individuazione di tale disciplina quale sedes materiae nella quale innestare l'auspicata pronuncia additiva avrebbe richiesto un supporto argomentativo idoneo ad esplicitare le ragioni per le quali l'addizione invocata sarebbe da collocarsi proprio in siffatto settoriale contesto normativo. Un ulteriore profilo di inammissibilità della questione attiene alla contraddittorietà logico-argomentativa in cui incorre il giudice a quo , posto che, dopo aver ritenuto detti principi immanenti nel sistema e vincolanti, al punto di utilizzarli quali parametro per l'annullamento di una parte della delibera, ne rileva il mancato richiamo in una disposizione legislativa che ha ad oggetto non già la disciplina generale dell'istituto di cui si tratta, ma solo la regolazione di un aspetto del tutto particolare. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44930; S. 52/2022 - mass. 44536; S. 289/1994 - mass. 20940 ).

Norme citate

  • legge-Art. 26, comma 1

Pronuncia 237/2022Depositata il 28/11/2022

Pensioni - In genere - Assegni vitalizi - Assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari - Soppressione dei regimi fiscali particolari - Rideterminazione mediante calcolo contributivo con deliberazione di organo interno del Senato - Denunciata disparità di trattamento, violazione del legittimo affidamento e del principio, anche convenzionale, della riserva di legge, e di quelli di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, della capacità contributiva, nonché della garanzia previdenziale - Insindacabilità dei regolamenti c.d. minori - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 176001).

Sono dichiarate inammissibili - in quanto le relative censure investono un atto normativo che non è compreso tra le fonti soggette al giudizio di legittimità costituzionale - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di garanzia del Senato in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 1, comma 1, della delib. del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018, che disciplina i vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari. Tale normativa - omologa a quella introdotta dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati con delib. n. 14 del 2018 - ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata , nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale, al termine di una evoluzione normativa che - fatta eccezione per la disciplina fiscale, di rango legislativo - ha sempre trovato il suo assetto in regolamenti degli organi di vertice amministrativo delle Camere. In particolare, la determinazione in scrutinio, adottata dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si inscrive nel novero dei regolamenti parlamentari c.d. "minori" o "derivati", che rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli c.d. "maggiori" o "generali". Sebbene l'opzione per la fonte legislativa - espressamente operata, con riguardo alla indennità, dall'art. 69 Cost. - garantirebbe in più la scrutinabilità dell'atto normativo davanti alla Corte costituzionale e assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo status di parlamentare - in quanto la disciplina del vitalizio, investendo una componente essenziale del trattamento economico del parlamentare, contribuisce ad assicurare a tutti i cittadini uguale diritto di accesso alla relativa funzione, scongiurando il rischio che lo svolgimento del munus parlamentare possa rimanere sprovvisto di adeguata protezione previdenziale -, anche i regolamenti parlamentari minori costituiscono una manifestazione della potestà normativa che la Costituzione riconosce alle Camere a presidio della loro indipendenza e, perciò, per il libero ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni. Essi contribuiscono, come tali, a delineare lo statuto di garanzia delle Assemblee parlamentari, quale definito e delimitato dagli artt. 64 e 72 Cost., ossia dalle norme che segnano l'ambito di competenza riservato avente ad oggetto l'organizzazione interna e, rispettivamente, la disciplina del procedimento legislativo per la parte non direttamente regolata dalla Costituzione. Spetta, pertanto, agli organi dell'autodichia il giudizio - che si svolge secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio - sulla legittimità della deliberazione censurata. ( Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40991; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 379/1996 - mass. 22938; S. 154/1985 - mass. 10917 ).

Norme citate

  • deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica-Art. 1, comma 1

Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Censura dell'intero testo e di sue singole norme - Assenza di alternatività - Conseguente prospettazione ancipite - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112003).

Sono inammissibili le plurime questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo chiedendo alla Corte costituzionale, senza evidenziare alcun nesso di subordinazione logico-giuridica, di scegliere tra i diversi interventi prospettati, e cioè dichiarare costituzionalmente illegittimi l'intero testo di legge censurato, ovvero singole norme di esso, secondo un'alternatività irrisolta che impedisce di identificare il verso delle censure, e perciò fornisce una prospettazione ancipite in ordine alla non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44792; S. 66/2022 - mass. 44740; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 168/2020 - mass. 42597; S. 152/2020 - mass. 42563; O. 104/2020 - mass. 42975 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili la pluralità di questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE, sia dell'art. 4, commi 1, lett. b e d , e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017; sia dell'art. 3, comma 1, lett. a , b e c , del d.l. n. 99 del 2017; sia al medesimo decreto-legge, come conv., relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa. Il rimettente non ha in alcun modo chiarito l'ordine nel quale le questioni dovrebbero essere esaminate e la relazione tra le stesse esistente).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. INTERO TESTO
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 3, comma 1
  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 4, comma 3
  • decreto-legge-Art. 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 225/2022Depositata il 07/11/2022

Banche e istituti di credito - In genere - Avvio e svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza e di Veneto Banca, con cessione a favore di Banca Intesa San Paolo - Esclusione della cessione di alcune passività, debiti e controversie - Denunciati disparità di trattamento, eccesso di potere legislativo, violazione del dovere di solidarietà economica, della normativa europea sugli aiuti di Stato, del diritto di proprietà come riconosciuto anche a livello europeo e convenzionale, del principio della tutela del risparmio e della funzione sociale della cooperazione, del principio costituzionale sull'imposizione delle prestazioni personali e patrimoniali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 032001).

Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione quanto alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 45, 47 Cost., nonché all'art. 1 Prot. add. CEDU e all'art. 17 della CDFUE - dell'art. 4, commi 1, lett. b ) e d ), e 3, e dell'art. 6 del d.l. n. 99 del 2017 come conv., che disciplina la procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa - in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE - imponendo ai commissari liquidatori di cedere l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi, in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario selezionato ai sensi dell'art. 3, comma 3. Il ricorrente non illustra le ragioni che possano dimostrare la pregiudizialità delle relative questioni rispetto alla definizione del processo principale, concernendo queste norme, rispettivamente: l'attuazione di un aiuto di Stato, mediante la fornitura di un supporto finanziario, volto a coprire il fabbisogno di capitale generatosi in capo alla cessionaria in seguito all'acquisizione di parte delle due Banche e a sostenere le misure di ristrutturazione aziendale da attivare; l'acquisizione di crediti in capo alla cessionaria e allo Stato verso la LCA; le misure di ristoro stabilite per gli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o loro successori mortis causa . Le questioni, pertanto, relative al regime degli interventi dello Stato e alla disciplina delle misure di ristoro, risultano avulse dai caratteri delle pretese avanzate nel giudizio a quo , atteso che questo ha ad oggetto una domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della sola cessionaria Intesa Sanpaolo spa. ( Precedenti: S. 109/2022 - mass. 44932; S. 283/2016 - mass. 39362 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 4, comma 1
  • decreto-legge-Art. 4, comma 3
  • decreto-legge-Art. 6
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 206/2022Depositata il 04/10/2022

Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Ambito di applicazione - Estensione alla mediazione obbligatoria conclusa con l'intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di solidarietà e di eguaglianza formale e sostanziale, del diritto di difesa nonché di quello a una retribuzione proporzionata e dignitosa - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Sopravvenuta carenza di oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 175001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 74, comma 2
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 75, comma 1

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.