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Articolo 56 - COSTITUZIONE

La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati e' di ((quattrocento)), ((otto)) dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ((20)) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per ((trecentonovantadue)) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti. (3) ((20))
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Massime della Corte Costituzionale

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