Articolo 71 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Esiste una sfera di prerogative del singolo parlamentare - diverse e distinte da quelle che spettano all'assemblea di cui fa parte - che, qualora risultino lese da altri organi parlamentari, possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato. Si tratta delle attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ). Per la tutela delle prerogative che spettano all'assemblea nel suo complesso la legittimazione a sollevare un conflitto compete a ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Sono inammissibili i conflitti sollevati da singoli parlamentari qualora la funzione rivendicata spetti alla Camera o al Senato, dovendo escludersi che essi possano rappresentare l'intero organo di appartenenza. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 67/2021 -mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083; O. 277/2017 - mass. 39733 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Riccardo Zucconi e altri sei nei confronti del Consiglio di Stato, in persona del Presidente pro tempore , per violazione degli artt. 11, 67, 71, 72, 101, 103, 111, settimo e ottavo comma, e 117 Cost., in relazione alle sentenze dell'Adunanza plenaria n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, in base alle quali le norme legislative che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario, e pertanto cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, oltre il 31 dicembre 2023. Con il ricorso i singoli parlamentari, denunciando il condizionamento che deriverebbe dalle due sentenze contestate a carico della funzione legislativa delle Camere, fanno valere una prerogativa che spetta, in realtà, alla Camera di appartenenza. Comunque, se anche si volessero ritenere effettivamente invocate prerogative spettanti ai parlamentari individualmente considerati, il ricorso non dà conto di alcun ostacolo all'esercizio del diritto di parola, proposta e voto dei deputati, attestando, anzi, l'avvenuto deposito di un disegno di legge e prospettando la possibilità della sua approvazione, sicché non risulta allegata né comprovata una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle loro prerogative costituzionali. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 ).
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte, le quali - ove risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, dovendo fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari e di violazioni rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene e non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083 ). Deve escludersi che, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 181/2018 - mass. 40206 ). Nelle ipotesi in cui il singolo parlamentare deduca unicamente violazioni dei Regolamenti della Camera e del Senato e delle relative prassi, operano rimedi interni alle assemblee parlamentari, cui è riservato il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 186/2021 - mass. 44181 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina, nei confronti, complessivamente, del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77, secondo comma, e 94 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, e in particolare del suo art. 7, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti, sulla base dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa. Con i conflitti in esame - indirizzati a contestare prevalentemente il modus operandi del Governo - non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti, in quanto non è ravvisabile in capo a questi ultimi una posizione che sia, se non propriamente contrapposta, quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. Quand'anche le lamentate lesioni fossero riconducibili alla sfera di attribuzioni del singolo parlamentare, mancherebbe, sotto il profilo oggettivo, il carattere manifesto ed evidente della violazione, atteso che dalla ricostruzione dell' iter legislativo ricavabile dai lavori parlamentari risulta che i ricorrenti hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari. Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, con riferimento al Governo, deve escludersi che, in un conflitto, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, mentre per gli altri soggetti, la prospettazione del ricorrente è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedenti: O. 181/2018 - mass. 40206; O. 277/2017 - mass. 39733 ).
L'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin dalla fase di ammissibilità. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438 ; O. 255/2021 - mass. 44437 ; O. 193/2021 - mass. 44327 ; O. 188/2021 - mass. 44209 ; O. 186/2021 - mass. 44181 ; O. 67/2021 - mass. 43797 ; O. 66/2021 - mass. 43780 ; O. 197/2020 - mass. 42909 ; O. 176/2020 - mass. 42352 ; O. 129/2020 - mass. 43535 ; O. 86/2020 - mass. 43341 ; O. 60/2020 - mass. 41938 ; O. 275/2019 - mass. 40942 ; O. 274/2019 - mass. 40941 ; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in riferimento agli artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 Cost. dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, sorto a seguito del d.l. n. 229 del 2021, e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, il quale, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del c.d. super green pass , ossia delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche. I ricorrenti non evidenziano alcuna manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso. Difetta inoltre palesemente la rilevanza della medesima norma, per la quale i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata alla Corte costituzionale l'autorimessione).
Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione e che, in ogni caso, non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile - per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare e per attinenza dell'asserito vizio alla corretta applicazione dei regolamenti parlamentari - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Pino Cabras e da altri sette deputati nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'adeguamento della normativa, introdotta mediante d.l. n. 127 del 2021, relativa all'obbligo della certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass . Tale normativa preserva integralmente la libera valutazione di opportunità della Camera in ordine all' an , al quando e al quomodo del processo di adeguamento; in ogni caso, gli atti oggetto del conflitto assunti dagli organi della Camera si limitano ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 60 regol. Camera, non sindacabile a mezzo del conflitto di attribuzione, con conseguente rigetto della sollecitazione all'autorimessione della questione relativa al d.l. n. 127 del 2021).
Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).
È dichiarato inammissibile, per difetto di violazioni manifeste delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Andrea Cecconi, per violazione degli artt. 71, primo comma, 72 e 67 Cost., nei confronti del Presidente della Camera dei deputati e, ove occorra, della Camera dei deputati, in riferimento alla decisione del Presidente della Camera di deputati, comunicata con lettera del 10 gennaio 2020, di non ammettere il progetto di legge A.C. n. 1781, per inammissibilità delle previsioni riguardanti l'introduzione dell'istituto del c.d. "referendum di richiamo", presentato dallo stesso ricorrente (cofirmatario l'onorevole Antonio Tasso), in materia di elezione della Camera dei deputati e di elezione del Senato della Repubblica, nonché relativo alla determinazione e revisione dei collegi uninominali. Dalla prospettazione del ricorrente non emerge che la valutazione di inammissibilità del progetto di legge abbia prodotto, di per sé, un vulnus grave e manifesto della prerogativa parlamentare di iniziativa legislativa e, di conseguenza, neppure della prerogativa della discussione e del voto in assemblea e, in generale, del libero esercizio del mandato parlamentare. Al singolo parlamentare spettano una serie di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone come componente dell'Assemblea, che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta, sotto il profilo oggettivo, dovendosi fondarsi sull'allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 67 del 2021, n. 66 del 2021, n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019 ). L'autonomia costituzionale riconosciuta alle Camere, in particolare dagli artt. 64 e 72 Cost., si esplica non solo mediante l'adozione del proprio Regolamento, ma altresì mediante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni regolamentari. In forza del principio di autonomia delle Camere, l'estensione del potere presidenziale di controllo sull'ammissibilità dei progetti di legge e le concrete modalità del suo esercizio possono essere oggetto di valutazione ad opera della Corte costituzionale solo in presenza di manifesta menomazione delle attribuzioni costituzionali del parlamentare. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014, n. 78 del 1984 e n. 129 del 1981; ordinanze n. 86 del 2020, n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016 ).
È dichiarato inammissibile, per mancata dimostrazione della manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal senatore Elio Lannutti, nei confronti del Senato della Repubblica e della V Commissione permanente (Bilancio) del Senato, per violazione degli artt. 97 e 100 del Regolamento del Senato e degli artt. 67, 71 e 72 Cost., in riferimento alle declaratorie di inammissibilità e di improponibilità di quattro emendamenti, di contenuto sostanzialmente identico, presentati dal medesimo senatore in sede di conversione di quattro decreti-legge. Il conflitto, nei termini in cui è stato prospettato, non attinge al livello del conflitto tra poteri dello Stato, perché le argomentazioni addotte nel ricorso attengono esclusivamente alla violazione di norme del Regolamento del Senato e della prassi parlamentare inerenti alla presentazione e discussione degli emendamenti, senza che sia dimostrata una manifesta lesione delle attribuzioni costituzionali invocate. ( Precedenti citati: ordinanze n. 66 del 2021, n. 366 del 2008 e n. 90 del 1996 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, a ciascuna Camera è riconosciuta e riservata la potestà di disciplinare, tramite il proprio Regolamento, il procedimento legislativo in tutto ciò che non sia direttamente ed espressamente già disciplinato dalla Costituzione; entro questi limite, infatti, le vicende e i rapporti attinenti alla disciplina del procedimento legislativo ineriscono alle funzioni primarie delle Camere e rientrano, per ciò stesso, nella sfera di autonomia che a queste compete. ( Precedenti citati: sentenze n. 120 del 2014 e n. 78 del 1984; ordinanza n. 149 del 2016 ). Al singolo parlamentare spettano, in quanto rappresentante della Nazione, un complesso di prerogative, diverse e distinte da quelle di cui dispone in quanto componente dell'assemblea, sicché nell'esercizio delle stesse egli esprime una volontà in sé definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Tali prerogative si esplicitano anche nel potere di iniziativa, testualmente attribuito "a ciascun membro delle Camere" dall'art. 71, primo comma, Cost., comprensivo del potere di proporre emendamenti, esercitabile tanto in commissione che in assemblea (art. 72 Cost.). ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). Non possono trovare ingresso nei giudizi per conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato le censure che riguardano esclusivamente violazioni o scorrette applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera, ma solo quelle inerenti a vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari. Ciò comporta che sui singoli parlamentari incombe l'onere di allegazione e deduzione della violazione di una propria attribuzione, da individuare puntualmente, parallelamente agli atti o comportamenti asseritamente lesivi, e fondata sulle norme della Costituzione, mentre resta riservato alle assemblee parlamentari il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle sole norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti citati: sentenza n. 9 del 1959; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 149 del 2016 ).
Sono dichiarati inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - promossi con separati ricorsi dai Presidenti, dai componenti dei gruppi parlamentari presso la Camera dei deputati «Forza Italia - Berlusconi Presidente», «Lega Salvini Premier» e «Fratelli d'Italia», nonché dai medesimi gruppi - nei confronti complessivamente del Governo, del Presidente e della V^ Commissione permanente (Bilancio, Tesoro e programmazione), della Conferenza dei capigruppo, del Presidente, dell'Assemblea e dei relatori della Camera dei deputati, nonché degli organi corrispondenti presso il Senato, per violazione degli artt. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81 e 94 Cost. - avverso la legge n. 160 del 2019 e il relativo iter di approvazione, ai fini dell'accertamento dell'avvenuta violazione delle prerogative costituzionali spettanti agli stessi ricorrenti, chiedendo altresì l'annullamento dei relativi atti, ivi compresa la legge n. 160 del 2019. Nel caso di specie - in cui si censura l'approvazione del disegno di legge di bilancio a seguito della presentazione al Senato di un maxi-emendamento, su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, cui ha fatto seguito un esame in tempi ridotti alla Camera, ove nel corso del dibattito in Assemblea è stata ancora posta la questione di fiducia sull'art. 1, nel testo approvato dal Senato - non sono state prospettate evidenti lesioni delle prerogative dei parlamentari, in quanto dalla sequenza oggettiva dei fatti non emerge un irragionevole squilibrio fra le esigenze in gioco nelle procedure parlamentari e, quindi, un vulnus delle attribuzioni dei parlamentari grave e manifesto. Il documento di economia e finanza (DEF), infatti, era stato approvato da un Governo diverso da quello che ha poi presentato il disegno di legge di bilancio, insediatosi solo nel settembre del 2019, cosa da cui è derivata una presentazione tardiva del progetto di bilancio alle Camere (avvenuta il 2 novembre 2019), con allungamento dei tempi d'esame in prima lettura al Senato, comunque espressivo di un'interlocuzione parlamentare. Il disegno di legge di bilancio è stato così trasmesso alla Camera il 17 dicembre 2019, periodo che, pur ridotto, ha comunque consentito una fase di esame in Commissione Bilancio, tanto che i deputati hanno presentato 1130 emendamenti (e 800 in Assemblea), mentre la loro mancata votazione e reiezione è stata anche conseguenza della scelta delle opposizioni di non partecipare ai lavori della Commissione, in seguito alla decisione del Governo di fornire parere contrario - come era nella sua indiscussa facoltà - sul complesso degli emendamenti, al fine di evitare l'esercizio provvisorio. ( Precedenti citati: ordinanza n. 17 del 2019 ). Il singolo parlamentare può ritenersi legittimato a sollevare conflitto di attribuzione solo quando siano prospettate violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione; di conseguenza, è necessario che il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al ricorrente, a tutela della quale è apprestato il rimedio giurisdizionale ex art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Le circostanze giustificative del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare richiamate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 17 del 2019, trattandosi di ragioni riferite a uno specifico caso concreto, non costituiscono una tassonomia esaustiva di elementi giustificativi. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 17 del 2019 ).
È dichiarato inammissibile - per carenza dei requisiti previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai senatori Stefano Collina e Daniele Manca, per violazione degli artt. 67, 68, 70, 71, 72 e 77 Cost., contro il Senato della Repubblica, nonché, per quanto occorra, la Camera dei Deputati e il Governo della Repubblica, in relazione all'asserito abuso del procedimento legislativo che si sarebbe consumato mediante l'inserimento, in sede di conversione del d.l. n. 135 del 2018, dell'emendamento 11.0.43 (testo 4), A.S. n. 989, poi divenuto art. 11- ter del citato d.l., conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. Se - in astratto - la palese estraneità delle disposizioni introdotte in fase di conversione può costituire un vizio procedimentale di gravità tale da determinare una menomazione delle prerogative costituzionali dei singoli parlamentari, tuttavia, nel caso di specie, il ricorso non offre elementi tali da portare all'evidenza né l'asserito difetto di omogeneità dell'emendamento oggetto del conflitto, né la conseguente palese violazione delle prerogative dei senatori ricorrenti, in quanto l'eterogeneità dell'emendamento è asserita sulla base di un mero raffronto tra la materia regolata dall'emendamento stesso e il titolo del decreto-legge. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). La legittimazione attiva del singolo parlamentare nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere rigorosamente circoscritta, quanto al profilo oggettivo, alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, e in particolare ai vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, per cui è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione, per cui, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, emerga dalla stessa prospettazione di parte contenuta nel ricorso una sostanziale negazione o un'evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al singolo parlamentare. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 2019 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, in sede di conversione non è consentito introdurre emendamenti privi di qualsiasi collegamento contenutistico o funzionale rispetto al testo originario del decreto-legge, i quali avrebbero l'effetto di spezzare il nesso di interrelazione tra il decreto-legge e la legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, secondo comma, Cost.; e ciò allo scopo di evitare che l'iter procedimentale peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario, previsto per l'approvazione della legge di conversione, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano la decretazione d'urgenza e vada a detrimento delle ordinarie dinamiche del confronto parlamentare. ( Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 ).
È dichiarato inammissibile - per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953 - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti del Governo dal CODACONS, dal senatore Bartolomeo Pepe e da Giovanni Pignoloni, nella qualità di cittadino elettore, in relazione alla delibera del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e all'atto del Governo, con i quali è stata autorizzata e poi posta, alla Camera dei deputati, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, degli artt. 1, 2 e 3 del testo unificato delle proposte di legge n. 2352 e abbinate A/R, concernenti l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale (artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111, 113, 117, 138 Cost., 13 della CEDU, 3 del Protocollo addizionale alla CEDU) e per violazione del divieto di porre la questione di fiducia su una legge elettorale (artt. 49 e 116, comma 4, del Regolamento della Camera e 72 Cost., in combinato disposto). A prescindere dalla incertezza della prospettazione dei ricorrenti, dovuta al carattere cumulativo e congiunto del ricorso e alla circostanza che le censure sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni, il CODACONS e il cittadino elettore non sono legittimati a sollevare conflitto, in quanto nessuno dei due può qualificarsi potere dello Stato ai sensi dell'art. 134 Cost., ed in quanto - sotto il profilo oggettivo - la posizione della questione di fiducia è inidonea a ledere direttamente la libertà di voto e la sovranità dei cittadini. Neppure il senatore è legittimato, nel caso di specie, a ricorrere per conflitto, posto che pretende inammissibilmente di rappresentare, in un conflitto promosso contro il Governo, l'intero organo cui appartiene, e che, in ogni caso, un membro del Senato non può lamentare la violazione del procedimento parlamentare svoltosi presso la Camera, non riguardando tale procedimento alcuna competenza o prerogativa di un senatore, configurandosi perciò come meramente ipotetica la lamentata lesione e come preventivo il relativo conflitto. Soggetti ed organi diversi dallo Stato-apparato possono essere parti di un conflitto tra poteri, ai sensi dell'art. 134 Cost. e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, solo se titolari di una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedente citato: ordinanza n. 17 del 1978 ). Il CODACONS non è titolare di funzioni costituzionalmente rilevanti, bensì delle sole situazioni soggettive spettanti alle organizzazioni proprie della società civile. ( Precedente citato : ordinanza n. 256 del 2016 ). Il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni [costituzionalmente rilevanti] tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione. (Precedenti citati: ordinanze n. 256 del 2016, n. 121 del 2011, n. 85 del 2009, n. 434 del 2008, n. 284 del 2008, n. 189 del 2008 e n. 296 del 2006) . Gli atti che si innestano nel procedimento legislativo sono inidonei a ledere la sfera di soggetti estranei alle Camere. ( Precedenti citati: ordinanze n. 121 del 2011, n. 120 del 2009, n. 172 del 1997, n. 45 del 1983 e, con particolare riferimento alla posizione della questione di fiducia da parte del Governo, n. 44 del 1983 ). La posizione della questione di fiducia è inidonea a ledere direttamente la libertà di voto e la sovranità dei cittadini, potendo semmai, in astratto, incidere sulle attribuzioni costituzionali dei membri del Parlamento, che rappresentano la Nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.). Resta impregiudicata la configurabilità di attribuzioni individuali di potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a promuovere un conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 149 del 2016, n. 222 del 2009, n. 177 del 1998 ) .