Articolo 81 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 255/2022Depositata il 20/12/2022
Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte, secondo quanto stabilito dall'art. 17 e dall'art. 19 della legge n. 196 del 2009, specificativo del precetto di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. L'obbligo di copertura finanziaria, applicabile anche agli enti territoriali ad autonomia speciale, deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45051; S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548; S. 384/1991 - mass. 17568; S. 6/2017 - mass. 39431 ). Copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse. Nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia con le disposizioni impugnate coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile. ( Precedenti: S. 274/2017 - mass. 41125; S. 184/2016 - mass. 38970; S. 192/2012 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 20, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere un'anticipazione ai Comuni delle spese per eseguire i provvedimenti di demolizione o di rimessione in pristino delle autorità amministrativa e giudiziaria. La norma regionale impugnata dal Governo, non contenendo alcuna quantificazione della spesa derivante dalla sua applicazione e nemmeno l'indicazione del relativo stanziamento, vìola il principio di copertura finanziaria delle spese. La finalità di adempiere alla funzione statutaria di garantire la tutela del territorio - mediante l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione e di rimessione in pristino relativi ad opere abusive - non può infatti giustificare una deroga al principio generale secondo cui la legge regionale che dispone una spesa deve essere corredata della esatta quantificazione e dell'indicazione della posta di bilancio, secondo le modalità previste nel d.lgs. n. 118 del 2011).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 20, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
Pronuncia 253/2022Depositata il 20/12/2022
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati. Tale funzione è importante per evitare una "zona franca" nel sistema di giustizia costituzionale per norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. ( Precedenti: S. 235/2021; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 89/2017 - mass. 41961 ). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una "correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. ( Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44379; S. 215/2021 - mass. 44279; S. 244/2020 - mass. 43116; S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391; S. 196/ 2018 - mass. 40372 ). I precedenti giudizi di parificazione, pur conferendo certezza ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, non possono sottrarre a successivi vagli una previsione di spesa sul presupposto che la stessa sia già stata passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi; un tale effetto preclusivo depotenzierebbe, altrimenti, la funzione di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43112 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
Pronuncia 253/2022Depositata il 20/12/2022
La disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego "contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, assegnata in via esclusiva allo Stato; le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, parametri interposti della materia, definiscono il rapporto tra i livelli della contrattazione collettiva e assegnano a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL. L'attribuzione alla contrattazione collettiva della disciplina della retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico costituisce principio ispiratore e conformativo della riforma del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, ora terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 29- bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione - censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale del Molise per il 2020 - riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. La previsione di detta indennità , collocandosi fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, non solo collide con la disciplina del rapporto di pubblico impiego - definita dal legislatore nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile - ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio a quo , introduce una voce di spesa a carico della finanza regionale senza il necessario fondamento nella citata contrattazione, incidendo così sull'equilibrio finanziario dell'ente e ledendo i criteri dettati dall'ordinamento per la corretta gestione della finanza pubblica allargata). ( Precedenti: S. 232/2019 - mass. 40824; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 112/2020 - mass. 43320 ).
Norme citate
- legge della Regione Molise-Art. 29 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 242/2022Depositata il 01/12/2022
L'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie, in quanto i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. La previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altresì conseguentemente e congiuntamente gli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m ), Cost., erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 166/2020; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41882 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 242/2022Depositata il 01/12/2022
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La disposizione impugnata - che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001 (comma 1), con possibilità di estensione ai familiari (comma 2) e detta una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime (commi 3 e 4) - deve essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti. La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono la Corte costituzionale dal sollecitare - in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni - la definizione del procedimento a cui l'art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all'Allegato 4. Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova infatti alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass 45053; S. 40/2022 - mass 44670; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051 ).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 1
Pronuncia 233/2022Depositata il 21/11/2022
L'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, con l'impossibilità di destinare risorse correnti, specificamente allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA, a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi. È tuttavia salva l'unica eccezione, prevista dall'art. 30, comma 1, terzo periodo, dello stesso d.lgs. n. 118 del 2011, a favore di Regioni che, gestendo in maniera virtuosa ed efficiente le risorse correnti destinate alla garanzia dei LEA, nonché conseguendo sia la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio, possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie. ( Precedenti: S. 132/2021 - mass. 43989; S. 197/2019 - mass. 41883 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e ed m , Cost., l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016 che - con riguardo al prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la Regione Siciliana, finalizzato all'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 - autorizza la copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016, mediante il Fondo sanitario. La norma regionale censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, vìola la competenza esclusiva statale nella materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché correla ad una entrata certamente sanitaria, come il Fondo sanitario, una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa vìola altresì la competenza esclusiva statale nella materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni poiché all'onere per la restituzione del prestito allo Stato - spesa non sanitaria - è stata data copertura con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA, distraendole così dalla loro originaria finalità . Sono invece state dichiarate inammissibili, per insufficiente e contraddittoria motivazione della non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione sollevate dal rimettente in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, Cost). ( Precedenti: S. 62/2020 - mass. 43127; S. 181/2015 - mass. 38521 ).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 6
Parametri costituzionali
Pronuncia 232/2022Depositata il 17/11/2022
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647 ). (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 119
- Costituzione-Art. 120
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 24
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 25
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 48
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 49
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 63
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 65
- decreto legislativo-Art. 2
Pronuncia 219/2022Depositata il 24/10/2022
Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 248, comma 4
Parametri costituzionali
Pronuncia 203/2022Depositata il 28/07/2022
Il nostro ordinamento processuale civile è, sia pure in linea tendenziale e non senza qualche eccezione, ispirato dal principio ne procedat judex ex officio , così da escludere che in capo all'organo giudicante siano allocati anche significativi poteri di impulso processuale. ( Precedente: S. 184/2013 - mass. 37213 ). La responsabilità amministrativa o erariale è connotata dalla combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, ciò che giustifica anche la possibilità di configurare la stessa solo in presenza di una condotta, commissiva o omissiva, imputabile al pubblico agente per dolo o colpa grave, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo ( Precedenti: S. 355/2010 - mass. 35180 ; S. 453/1998 - mass. 24378 ; S. 371/98 - mass. 24247 ). Nell'esercizio del «potere riduttivo», che rende possibile una attenuazione della responsabilità amministrativa, nei singoli casi, il giudice contabile può anche tener conto delle capacità economiche del soggetto responsabile, oltre che del comportamento, al livello della responsabilità e del danno effettivamente cagionato. Pertanto, nell'ambito della responsabilità amministrativa, l'intero danno subito e accertato dall'Amministrazione, non è di per sé risarcibile e costituisce soltanto il presupposto per il promovimento da parte del p.m. dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre invece una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile ( Precedenti: S. 183/2007 - mass. 31354 ; S. 340/2001 - mass. 26583 ). La regola generale della responsabilità amministrativa (o erariale) della parziarietà della stessa - ossia, per un lato, la possibilità di condannare ciascun responsabile per la parte che ha preso alla causa del fatto dannoso, e, per un altro, la responsabilità solidale dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo -, si giustifica per il fatto che, per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia. Ne deriva che l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dal p.m. dinanzi alla Corte dei conti e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, poiché la prima è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a tutela dell'interesse particolare della amministrazione attrice ( Precedente: S. 453/1998 - mass. 24379 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Campania, in riferimento agli artt. 76 e 81 Cost., dell'art. 83, commi 1 e 2, cod. giust. contabile, come modificato dall'art. 44 del d.lgs. n. 114 del 2019, che rispettivamente prevedono il divieto di chiamata in causa da parte del giudice di altri soggetti non evocati in giudizio dal p.m. e impongono comunque all'autorità giudiziaria di valutare la responsabilità di tutti i soggetti concorrenti nell'illecito ai fini della decisione sull'eventuale scomputo di quote di responsabilità a carico dei convenuti. Quanto all'art. 76 Cost. - a prescindere dal comma 3 dello stesso art. 83, il quale, in presenza di un fatto nuovo, prevede che il collegio possa trasmettere gli atti al p.m. affinché valuti la posizione dei soggetti che non aveva vagliato inizialmente -, il legislatore delegato, anche in applicazione della giurisprudenza contabile, detta una disciplina organica e coerente con il criterio di delega, in quanto: in nessun caso è possibile la chiamata officiosa in giudizio del terzo; l'apporto causativo del danno erariale ad opera del terzo può venire in rilievo solo per ridurre la responsabilità di chi è convenuto in giudizio per iniziativa del p.m.; la posizione del terzo può essere rimessa in gioco a seguito di "segnalazione" del giudice per fatti nuovi, ma solo per iniziativa del p.m. e nel rispetto della fondamentale garanzia del previo invito, al terzo, a dedurre e discolparsi. Quanto, poi, alla dedotta violazione dell'art. 81 Cost., sotto il profilo di una possibile mancata integrale copertura del danno erariale, l'evenienza che il giudice ritenga la concorrente - o esclusiva - responsabilità di un terzo, non evocato in giudizio dal p.m., appartiene all'ordinaria alea della controversia ed è compatibile con l'assetto processuale del giudizio di responsabilità voluto dal legislatore delegante. Ciò non determina alcun vulnus al parametro evocato, atteso che la tendenziale integrità del risarcimento del danno erariale, subito dalla PA, è assicurata, in principio, proprio dall'ampiezza dell'azione del p.m., integrata anche, in ipotesi, dalla segnalazione, ad opera del giudice, di «fatti nuovi». Residualmente poi rimane, ove ne sussistano i presupposti, l'azione risarcitoria ordinaria della PA danneggiata). ( Precedenti: S 415/1995; O. 261/2006 - mass. 30573 ).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 1
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1
- decreto legislativo-Art. 83 ALLEGATO 1, comma 2
- decreto legislativo-Art. 44, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 76
- Costituzione-Art. 81
Pronuncia 201/2022Depositata il 28/07/2022
L'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv. - il quale stabilisce in via generale che la partecipazione agli organi collegiali «è onorifica» e che la stessa «può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente» - costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica, applicabile anche alle autonomie speciali. ( Precedente: S. 172/2018 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 10, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 12 del 2021, che prevede la possibilità di invitare tecnici ed esperti ai lavori della Commissione consultiva di coordinamento per le aree sciabili, a titolo gratuito e senza rimborso spese. La norma regionale impugnata - pur senza estendere espressamente nei confronti di tali soggetti, occasionalmente invitati per fornire un parere su singole questioni, la previsione sia della gratuità della partecipazione, sia dell'assenza del rimborso delle spese, che il comma 2 del medesimo art. 10 riferisce espressamente ai soli componenti della commissione medesima - non può comportare nuovi oneri finanziari poiché, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., richiamato dall'art. 18, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, la partecipazione agli organi collegiali è a titolo onorifico e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 10, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 81
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.