Pronuncia 242/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), e dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 4 ottobre 2021 e il 1° febbraio 2022, depositati in cancelleria il 12 ottobre 2021 e il 3 febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 59 del registro ricorsi 2021 e al n. 10 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 44 dell'anno 2021 e n. 10 dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia; udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Isabella Fornelli per la Regione Puglia; deliberato nella camera di consiglio del 9 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'art. 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124» e all'Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi del 2021; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)», promosse, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito: Thu Dec 01 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

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Massime

Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Disposizioni impugnate - Rinvio, nella deliberazione a impugnare, alla relazione allegata, comprensiva delle norme indicate dall'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso avrebbe ad oggetto disposizioni non indicate nella deliberazione a impugnare, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La deliberazione indicata richiama la relazione a essa allegata, la quale, a sua volta, si riferisce in più passaggi all'intero art. 7, fino ad affermare esplicitamente che le censure rivolte al comma 1 vanno estese a quelli successivi. Impugnandoli, dunque, l'Avvocatura generale dello Stato si è senz'altro mantenuta all'interno del perimetro delle volontà espresse nella delibera governativa. ( Precedente: S. 177/2020 - mass. 43372 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 3
  • legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 4

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Ius superveniens abrogativo o modificativo della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere - Condizioni - Carattere satisfattivo e mancata applicazione medio tempore (nel caso di specie: cessazione della materia del contendere della norma della Regione Puglia che pone a carico del SSR l'analisi genomica avanzata, effettuata anche prima del sospetto diagnostico e al di fuori dei presidi della Rete nazionale). (Classif. 111012).

La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore. ( Precedente: S. 200/2022 - mass. 44982 ). (Nel caso di specie, è dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia 2021, n. 28, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m, e terzo, Cost., in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 124 del 1998, all'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, e all'Allegato 4 del d.P.C.m. 12 gennaio 2017. Da un lato, le disposizioni impugnate - alla luce sia di quanto riferito nella nota del 13 ottobre 2022 dell'ASL Bari, sia di quanto dichiarato dalla resistente in udienza, rispondendo al quesito al riguardo rivoltole ai sensi dell'art. 10, comma 3, delle Norme integrative - non hanno ancora trovato applicazione; dall'altro, si deve ritenere che lo ius superveniens, costituito dall'art. 7, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, abbia emendato le disposizioni impugnate rimuovendo i vulnera denunciati, in parte rinviando alla disciplina generale in materia secondo la tecnica del rinvio mobile, con la funzione di indicare la fonte competente a regolare una determinata materia, non di novarla, in parte non occupandosi più della consulenza specialistica sulla quale si appuntavano le doglianze).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2
  • legge della Regione Puglia-Art. 5
  • legge della Regione Puglia-Art. 6

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Piano di rientro dal disavanzo sanitario - Impossibilità, per le regioni sottoposte al piano, di incrementare le spese non obbligatorie - Vincolo espressione dei principi di coordinamento della finanza pubblica. (Classif. 231008).

L'assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie, in quanto i predetti vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. In costanza del piano di rientro, rimane inibita alla Regione, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. La previsione ad opera di una regione in piano di rientro dal disavanzo sanitario di una prestazione non ricompresa nei LEA, oltre a contrastare con l'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, viola altresì conseguentemente e congiuntamente gli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. m ), Cost., erodendo le risorse necessarie al finanziamento esclusivo delle prestazioni essenziali. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 161/2022 mass. 44954; S. 142/2021 - mass. 44011; S. 166/2020; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 197/2019 - mass. 41882 ).

Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Costo per fattispecie determinate, estese anche ai familiari, sulla base del sospetto diagnostico di malattia genetica rara formulato anche da uno specialista di branca in relazione all'ambito di afferenza del caso sospetto - Totale messa a carico del Servizio sanitario regionale, alle condizioni previste dalla normativa statale - Esito comunicato allo specialista del presidio di riferimento della Rete delle malattie rare - Possibile presa in carico, da parte della Rete, del paziente e, eventualmente, dei familiari - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA e del principio di copertura delle spese - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Sollecito al Legislatore, in collaborazione con le Regioni, per l'adeguamento e l'individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. (Classif. 231012).

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021. La disposizione impugnata - che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001 (comma 1), con possibilità di estensione ai familiari (comma 2) e detta una disciplina ancillare circa le modalità con cui rendere la prestazione diagnostica, sul presupposto della sua erogabilità quale LEA e secondo il relativo regime (commi 3 e 4) - deve essere interpretato nel senso che la prestazione diagnostica prevista possa essere erogata in regime di esenzione solo se essa risulti inclusa nei LEA attualmente vigenti. La cessazione della materia del contendere con riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 5 e 6 della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, nella loro versione originaria impugnata, e la non fondatezza di quelle dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 36 del 2021 non esimono la Corte costituzionale dal sollecitare - in ossequio al principio di leale collaborazione che deve informare i rapporti tra Stato e Regioni - la definizione del procedimento a cui l'art. 64, comma 2, del d.P.C.m. 12 gennaio 2017 subordina l'entrata in vigore, tra l'altro, dell'art. 15 del medesimo decreto in materia di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e del nomenclatore di cui all'Allegato 4. Il tempo trascorso, da cui deriva la sicura obsolescenza delle prestazioni previste, non trova infatti alcuna giustificazione in relazione a un tema essenziale per la garanzia del diritto alla salute in condizioni di eguaglianza su tutto il territorio nazionale, senza discriminazione alcuna tra regioni. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass 45053; S. 40/2022 - mass 44670; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017 - mass. 42051 ).

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 1
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2

Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale - Norme della Regione Puglia - Analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale - Esenzione per fattispecie determinate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella determinazione dei LEA - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231012).

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost., dell'art. 7, comma 1, della legge reg. Puglia n. 36 del 2021, che sostituisce l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 28 del 2021, stabilendo che il SSR garantisce in regime di esenzione alla compartecipazione della spesa sanitaria l'analisi genomica avanzata con sequenziamento qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, in particolare il d.m. n. 279 del 2001. La disposizione impugnata, nel ricollegare espressamente l'esenzione al sospetto diagnostico, non interferisce con la ripartizione dei costi relativi alla prestazione, disponendo in difformità da quanto previsto dal legislatore statale, bensì si pone in linea con il relativo esercizio. L'art. 5 del d.m. n. 279 del 2001, infatti, sulla base di un sospetto diagnostico - dunque, non solo nel caso, comunque contemplato, di accertamento della malattia rara - già prevede l'erogazione in regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni finalizzate alla diagnosi.

Norme citate

  • legge della Regione Puglia-Art. 7, comma 1
  • legge della Regione Puglia-Art. 1, comma 2

Parametri costituzionali