Articolo 117 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 62/2025Depositata il 29/04/2025
Nell?individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma occorre considerarne ratio, finalità e contenuti, tralasciando aspetti marginali ed effetti riflessi. (Precedenti: S. 94/2024 - mass. 46158; S. 267/2022 - mass. 42523; S. 193/2022 - mass. 44922). Nell?individuazione della materia cui ascrivere una determinata norma, il criterio della prevalenza è applicabile quando risulti evidente l?appartenenza del nucleo essenziale della disciplina a una determinata materia. (Precedente: S. 430/2007 - mass. 31958).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 62/2025Depositata il 29/04/2025
Definire i soggetti abilitati a offrire talune tipologie di servizi è decisivo ai fini della configurazione di un determinato settore di attività economica e rientra a pieno titolo nell?ampia nozione di concorrenza di cui al secondo comma, lett. e), dell?art. 117 Cost., trattandosi di una scelta che impone un limite alla libertà di iniziativa individuale e incide sulla competizione tra operatori economici nel relativo mercato. (Precedente: S. 265/2016 - mass. 39278).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 62/2025Depositata il 29/04/2025
Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale; l?esercizio della competenza legislativa trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell?adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46567; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 137/2018 - mass. 41384; S. 98/2017; S. 452/2007 - mass. 32000-32001-32002).Attesa la portata generale o trasversale della promozione della concorrenza, ben può accadere che una misura appartenente a una regolamentazione regionale, dettata in materie di competenza legislativa concorrente o residuale, si riverberi sulla tutela della concorrenza. Un simile intervento è ammissibile per non vanificare le competenze regionali, sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza. (Precedenti: S. 274/2012; S. 430/2007 - mass. 31953-31954). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell?art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l?art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall?art. 5, comma 1, lett. a, della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, nella parte in cui vieta alle imprese funebri l?esercizio del servizio di ambulanza mediante noleggio con conducente, o NCC, per il trasporto non urgente e programmabile di pazienti che non si trovino in stato di urgente bisogno sanitario. La disposizione regionale censurata dal Tar Calabria ? diversamente dal trasporto di soccorso, che trova il suo fondamento nella materia della tutela della salute in ragione del criterio della prevalenza ? non mira alla protezione di un interesse correlato alla tutela della salute stessa o di altro interesse pubblico affidato alla cura della Regione, giacché gli utenti di questo tipo di servizio non si trovano in una condizione di particolare vulnerabilità correlata alla salute propria o di un parente prossimo, mentre incide direttamente, e con effetti tutt?altro che marginali, sulla concorrenza, inserendo una barriera alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese e influendo negativamente anche sulla libera scelta dei cittadini, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza). (Precedente: S. 401/2007 - mass. 31871).
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 5, comma 1
- legge della Regione Calabria-Art. 7, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 62/2025Depositata il 29/04/2025
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell?art. 7, comma 4, della legge reg. Calabria n. 48 del 2019, come sostituito dall?art. 5, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria n. 38 del 2023, limitatamente all?inciso «nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile». Il giudizio a quo verte unicamente sul rilascio dell?autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) a uso ambulanza, non venendo quindi in rilievo lo svolgimento di altri servizi parasanitari, socioassistenziali o assimilabili, pure interdetti alle imprese funebri dalla normativa regionale censurata.
Norme citate
- legge della Regione Calabria-Art. 5, comma 1
- legge della Regione Calabria-Art. 7, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 41
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 59/2025Depositata il 24/04/2025
Alla Regione siciliana spetta, ai sensi dell?art. 17, primo comma, lett. h) e i), dello statuto, la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici, riqualificata come competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., in virtù della clausola di maggior favore. Tale titolo di potestà legislativa trova un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato, le quali, tuttavia, non possono essere così pervasive da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e devono essere esercitate nel rispetto dei limiti dell?adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine e agli obiettivi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566; S. 231/2020 - mass. 43208; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 65/2019 - mass. 42340; S. 137/2018; S. 98/2017; S. 93/2017 - mass. 41025; S. 67/2013; S. 142/2010 - mass. 34585; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 246/2009; S. 452/2007; S. 401/2007 - mass. 31871).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all?art. 117, secondo comma, lett. e e s, Cost., dell?art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, i quali assegnano alla Giunta la competenza a determinare la tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito, previo parere obbligatorio e vincolante ? che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine ? della Commissione idrica regionale. La Regione autonoma ha legittimamente esercitato la propria potestà legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, di servizio idrico integrato in relazione al peculiare aspetto della determinazione del corrispettivo del servizio reso, tramite la rete acquedottistica regionale, dal grossista individuato dalla Regione nei confronti dei diversi gestori del SII dei differenti ambiti territoriali (i c,d, grandi utenti). Da un lato, infatti, il livello nazionale non disciplina lo specifico aspetto della tariffa del grossista né, dall?altro, le norme regionali censurate sottraggono agli EGATO la competenza a predisporre la tariffa all?utenza finale. Infine, la disciplina censurata rispetta le competenze attribuite dal legislatore statale all?ARERA, sottoponendo anche la tariffa del sovrambito al metodo di calcolo dettato dall?Autorità e, all?esito della determinazione, alla sua approvazione. All?esercizio dell?indicata competenza residuale non possono opporsi le competenze esclusive e trasversali dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell?ambiente dal momento che l?individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell?ingrosso di sovrambito esula dal loro perimetro applicativo. Le disposizioni censurate, in sintesi, garantiscono la visione di insieme nella gestione dell?impianto regionale ? evitando anche il rischio di decisioni dei diversi EGATO sui singoli segmenti della rete in un?ottica parziale ?, trovano giustificazione nelle specificità dell?assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità, e si inseriscono in termini coerenti nella disciplina nazionale. Con riguardo alla seconda questione prospettata, infine, la previsione della tariffa unica non altera il legame tra la tariffa all?utenza finale e la peculiarità dei singoli ATO, dal momento che una volta determinata la tariffa unica del sovrambito, uguale per l?intera Regione, il costo della cessione all?ingrosso per ciascun ATO sarà calcolato secondo i volumi d?acqua forniti dal grossista ai grandi utenti, i quali rispecchiano le differenze tra i diversi territori. (Precedenti: S. 142/2010 - mass. 34584; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 117/2015 - mass. 38423; S. 67/2013 - mass. 37012).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 1
- legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 1
- legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 59/2025Depositata il 24/04/2025
Sono dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all?art. 117, secondo comma, lett. e) e s), Cost., dell?art. 2, comma 1-quinquies, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015 che stabilisce la gratuità della partecipazione dei membri della Commissione idrica regionale ? composta dai presidenti delle assemblee territoriali idriche e presieduta dall?assessore regionale per l?energia e i servizi di pubblica utilità ?, competente a rilasciare il parere obbligatorio e vincolante, che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine, per la determinazione, da parte della Giunta regionale, della tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito. Il rimettente non deve fare applicazione della disposizione censurata, in quanto nel giudizio a quo sono impugnate le determinazioni tariffarie del sovrambito e non si controverte sulla remunerazione della partecipazione dei membri della Commissione.
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 57/2025Depositata il 22/04/2025
L?assoggettamento ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, compresi i piani di prosecuzione, impedisce la possibilità di incrementare la spesa sanitaria per motivi non inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e per spese, dunque, non obbligatorie. In tali casi, la Regione interessata è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro o che incidano sulle misure in essi previste, come pure a non adottarne di nuovi. (Precedenti: S. 197/2024 - mass. 46596; S. 169/2024 - mass. 46425; S. 87/2024 - mass. 46096; S. 1/2024 - mass. 45902; S. 155/2023 - mass. 45756; S. 134/2023 - mass. 45667; S. 190/2022 - mass. 45051; S. 130/2020 - mass. 43489).Ogni piano di rientro è finalizzato, a un tempo, al contenimento della spesa sanitaria e alla garanzia dell?effettività dei LEA, la cui determinazione mira a evitare che, in parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Per assicurare la necessaria tutela del diritto fondamentale alla salute devono ritenersi obbligatorie le spese inerenti alle prestazioni corrispondenti ai LEA, mentre incorrono nel citato divieto le spese per prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. (Precedenti: S. 201/2024 - mass. 46545; S. 242/2022 - mass. 45164; S. 161/2022 - mass. 44954).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost., della legge reg. Puglia n. 21 del 2024, che istituisce il Centro regionale di riabilitazione pubblica ospedaliera di Ceglie Messapica ? CRRiPOCeM ? di proprietà e gestione interamente pubblica, in precedenza gestito da Fondazione privata, senza previa comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell?economia e delle finanze, nonostante la regione sia tuttora soggetta al piano di rientro dal disavanzo sanitario, e dispone la provvista finanziaria per la gestione pubblica del Centro. La legge regionale impugnata non viola né i parametri evocati né i principi fondamentali dettati dalle norme interposte richiamate dal ricorrente, perché non introduce una rilevante modifica della pregressa programmazione sanitaria e neppure un significativo incremento dell?impegno finanziario di settore: sotto il primo profilo, la Regione Puglia ha documentalmente dimostrato che ? a prescindere dall?incontestata proprietà pubblica dell?edificio e di parte degli impianti tecnologici ? il presidio ospedaliero di Ceglie Messapica, nell?ambito della rete ospedaliera della Regione Puglia, è sempre stato codificato quale struttura pubblica, e questo esclude il prospettato ?transito? tra i soggetti di diritto pubblico; quanto al secondo profilo, non sussiste il rischio di compromettere la piena realizzazione degli interventi programmati per il superamento del deficit sanitario, in quanto l?intervento legislativo regionale risulta pienamente armonico rispetto agli obiettivi concordati, sia perché nella specie vengono in rilievo prestazioni tutte certamente rientranti nei livelli essenziali di assistenza e dunque di natura obbligatoria, sia perché non emerge con evidenza alcun aumento della spesa sanitaria regionale direttamente conseguente all?internalizzazione dei servizi di riabilitazione, costituenti spesa obbligatoria; infine, con riferimento al personale, il programma operativo 2016-2018 non esclude affatto la possibilità di assumere personale al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Cosicché l?intervento censurato dal Governo si muove entro la cornice economico-finanziaria delineata appositamente dal piano di rientro).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 51/2025Depositata il 18/04/2025
La funzione di pianificazione comunale rientra in quel nucleo di funzioni amministrative intimamente connesse al riconoscimento del principio dell?autonomia dei comuni e non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, fino al punto da negarla. La competenza legislativa regionale in materia urbanistica non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l?autonomia dei comuni, benché l?autonomia comunale non implichi una riserva intangibile di funzioni, né escluda che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell?autonomia municipale, essendo consentito in particolare alla legge regionale ? fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali ? di prevedere interventi in deroga a tali strumenti. Infatti, il rispetto delle autonomie comunali deve armonizzarsi con la verifica e la protezione di concorrenti interessi generali, collegati ad una valutazione più ampia delle esigenze diffuse nel territorio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 62514; S. 119/2024 - mass. 46273; S. 70/2023 - mass. 45563; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 202/2021 - mass. 44250; S. 124/2021 - mass. 43933; S. 119/2020 ? mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813; S. 245/2018 ? mass. 40610; S. 160/2016 ? mass. 38956; S. 46/2014 ? mass. 37770; S. 478/2002 ? mass. 27377; S. 378/2000 ? mass. 25647; S. 83/1997 ? mass. 23181).La pianificazione territoriale non è funzionale solo all?interesse all?ordinato sviluppo edilizio, ma è volta anche al contemperamento di una pluralità di differenti interessi pubblici, incidenti sul medesimo territorio, che trovano il proprio fondamento in principi costituzionali. Nell?esercizio delle funzioni fondamentali di pianificazione urbanistica, l?autonomia comunale può quindi essere compressa per esigenze di tutela di interessi generali che richiedano di essere curati a un livello territoriale più ampio. (Precedenti: S. 142/2024 - mass. 46251; S. 90/2023 - mass. 45506; S. 19/2023 - mass. 45315; S. 17/2023 - mass. 45330; S. 229/2022 - mass. 45120; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 202/2021 - mass. 44250).La funzione pianificatoria spetta al comune, ma può essere attribuita ad altri livelli di governo in ragione della dimensione sovracomunale dell?interesse tutelato e delle sue esigenze di protezione unitaria. La dialettica istituzionale sottesa al principio di sussidiarietà verticale impone di valutare, nell?ambito della funzione pianificatoria attribuita ai comuni, quanto la legge regionale toglie all?autonomia comunale e quanto di questa residua, in nome di quali interessi sovracomunali attua questa sottrazione, quali compensazioni procedurali essa prevede e per quale periodo temporale la dispone. Le leggi regionali che comportino deroghe al principio di pianificazione sono dunque soggette a un giudizio di proporzionalità con riguardo all?adeguatezza e necessarietà della limitazione imposta all?autonomia comunale in merito a una funzione amministrativa che il legislatore statale ha individuato come connotato fondamentale dell?autonomia stessa. (Precedenti: S. 119/2020 - mass. 43479; S. 179/2019 - mass. 42813).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 114, secondo comma, 117, secondo comma, lett. p, e sesto comma, e 118 Cost., l?art. 4, comma 4, della legge reg. Lazio n. 7 del 2017. La disposizione censurata dal TAR Lazio dà attuazione all?art. 5, comma 9, del d.l. n. 70 del 2011, come conv., che affida alle regioni il compito di approvare leggi per incentivare, tra l?altro, la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tuttavia, mentre la norma statale in questione ha inteso consentire interventi sul tessuto edilizio esistente all?esclusivo fine di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e riqualificazione di aree urbane degradate, la disposizione censurata, subordinando l?ammissibilità degli interventi edilizi ivi previsti alla «previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al d.p.r. 380/2001», senza altro specificare, consente, in attesa delle delibere del consiglio comunale e comunque sino al 19 luglio 2018, l?esecuzione di interventi di trasformazione in assenza del permesso di costruire in assenza della delibera del Consiglio comunale. Tale deroga contravviene alla scelta del legislatore statale, che ha sottratto allo specifico potere regionale di allocazione ai sensi dell?art. 118, secondo comma, Cost. la funzione di pianificazione comunale, stabilendo che questa rimanga assegnata, in linea di massima, al livello dell?ente più vicino al cittadino. La disposizione censurata, infatti, da un lato certamente condiziona la potestà pianificatoria comunale, perché consente interventi di ristrutturazione con mutamento di destinazione d?uso senza necessità di ricorrere al permesso di costruire in deroga e quindi in assenza di una verifica in sede consiliare in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico da ritenere prevalente sulle previsioni dello strumento urbanistico. Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga di cui all?art. 14-bis t.u. edilizia, la delibera del Consiglio comunale rappresenta infatti un momento essenziale: è in questa sede che si colloca la valutazione circa l?opportunità di consentire lo scostamento dalla disciplina del piano regolatore o dei piani attuativi. Dall?altro lato, le misure di semplificazione derogatoria previste dalla disposizione censurata incidono in modo sproporzionato sulla funzione fondamentale dei comuni in materia di pianificazione urbanistica, poiché ha esautorato i Consigli comunali, sia pure in via temporanea, da qualsiasi valutazione dell?interesse pubblico sotteso alla realizzazione degli interventi edilizi richiesti. Durante il periodo transitorio, infatti, l?evidenziata sottrazione di determinanti interventi di trasformazione edilizia alla valutazione del Consiglio comunale comporta il rischio di un aumento incontrollato del carico urbanistico e degli insediamenti abitativi).
Norme citate
- legge della Regione Lazio-Art. 4, comma 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 5
- Costituzione-Art. 114
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 118
Pronuncia 48/2025Depositata il 17/04/2025
È dichiarata inammissibile, perché priva di sufficiente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all?art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell?art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l?art. 4-bis ai sensi del quale l?iscrizione ai percorsi d?istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l?avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest?ultima o l?avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. Il ricorrente, richiamando le norme del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, che determina i LEA, e il contenuto del PNPV 2023-2025, non spiega perché la disposizione impugnata inciderebbe sulla loro attuazione, affermandone l?interferenza in modo apodittico; sarebbe stata necessaria un?argomentazione dal momento che detta disposizione, invece, mira ad agevolare l?erogazione del vaccino anti-HPV, che rappresenta un LEA, risultando, peraltro, coerente con gli indirizzi statali. (Precedenti: S. 133/2024 - mass. 46294; S. 95/2024 - mass. 46134; S. 181/2023; S. 155/2023 ? m230001ass. 45751; S. 125/2023 - mass. 45698).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1
- legge della Regione Puglia-Art. 4 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 48/2025Depositata il 17/04/2025
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento agli artt. 34 e 117, commi secondo, lett. n), e primo, Cost., quest?ultimo in relazione all?art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, dell?art. 1 della legge reg. Puglia n. 22 del 2024 che, nel modificare la legge reg. Puglia n. 1 del 2024, vi inserisce l?art. 4-bis ai sensi del quale l?iscrizione ai percorsi d?istruzione previsti nella fascia di età 11-25 anni, compreso quello universitario, è subordinata, salvo formale rifiuto, alla presentazione di un documento attestante, alternativamente: la somministrazione del vaccino anti-HPV, l?avvio del programma di somministrazione, il rifiuto di quest?ultima o l?avvenuto espletamento del colloquio informativo sui benefici del detto vaccino. La disposizione impugnata, estranea alla materia di competenza esclusiva statale «norme generali sull?istruzione», è qualificabile come disposizione di dettaglio che rientra nelle materie concorrenti della tutela della salute, dal punto di vista teleologico, e dell?istruzione, dal punto di vista oggettivo. Essa non viola i confini di tali competenze, in quanto incide in misura limitata sulle modalità di iscrizione scolastica ? al solo fine di indurre alla vaccinazione anti-HPV, in coerenza con gli indirizzi statali ? né il diritto allo studio ? potendo l?adempimento richiesto tradursi in un semplice rifiuto di produrre la documentazione vaccinale. Né, infine, è leso, l?art. 117, primo comma, Cost., dato che l?art. 9 del GDPR prevede una deroga al divieto generale di trattamento dei dati personali ? fra i quali rientrano quelli relativi alla salute ? quando la norma interna, che persegua un fine di interesse pubblico nel rispetto del principio di proporzionalità, contempla misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell?interessato; la disposizione impugnata, perseguendo lo scopo di aumentare la copertura vaccinale e non richiedendo, comunque, che l?interessato riveli il proprio status (vaccinato o non vaccinato) ? consentendo che si attesti il mero svolgimento del colloquio o che si rifiuti la produzione di alcun documento ? risulta conforme a tale standard. (Precedenti: S. 42/2021- mass. 43701; S. 42/2017 - mass. 39642).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 1
- legge della Regione Puglia-Art. 4 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Regolamento UE-Art. 9
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.