Articolo 4 - COSTITUZIONE

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 209/2022Depositata il 13/10/2022

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune - Esclusione dall'esenzione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, nonché violazione della parità dei diritti dei lavoratori e dei contribuenti nonché dei principi di capacità contributiva, di tutela della famiglia e del risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).

Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Napoli in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune. Dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2 - anche il quinto periodo censurato è stato dichiarato, con la medesima sentenza, costituzionalmente illegittimo in via consequenziale. ( Precedenti: O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13, comma 2
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 707

Pronuncia 183/2022Depositata il 22/07/2022

Lavoro - Licenziamento individuale - Lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori - Previsione che l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro, anche in relazione a obblighi di matrice sovranazionale - Richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Indifferibilità dell'intervento del legislatore, non più rinviabile. (Classif. 138013).

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in base al quale, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. La norma censurata si caratterizza per alcune disarmonie che traggono origine, per un verso, dall'esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo dell'indennità e, per altro verso, dal criterio distintivo individuato dal legislatore, che si incardina sul numero degli occupati. Quanto al primo profilo, un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza. Quanto al secondo profilo, il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, quando invece oggi tale criterio, in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, non è più indicativo della effettiva forza economica del datore di lavoro, né rispecchia la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete. Tuttavia, spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate, fermo restando che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e indurrebbe la Corte costituzionale, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente. ( Precedenti: S. 180/2022; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40530; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7969; S. 152/1975 - mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7091; S. 81/1969 - mass. 3269; S. 45/1965 - mass. 2368 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 9, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 180/2022Depositata il 19/07/2022

Mafia e criminalità organizzata - In genere - Informazione interdittiva antimafia - Facoltà, per il prefetto che adotta il provvedimento, di escludere le decadenze e i divieti derivanti dalla misura, se incidenti sui mezzi di sostentamento per l'interessato e per la sua famiglia - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto nel caso di adozione delle misure di prevenzione, nonché violazione dei principi di diritto al lavoro e di difesa - Richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore - Inammissibilità delle questioni - Improcrastinabile necessità di un intervento legislativo. (Classif. 146001).

Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento manipolativo implicante scelte discrezionali affidate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Calabria, sez. di Reggio Calabria, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 24 Cost. - dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede il potere del prefetto di escludere le decadenze e i divieti stabiliti dal comma 5 dell'art. 67 del medesimo d.lgs., quando valuti che, in conseguenza degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia. Le misure di prevenzione personali e l'informazione antimafia costituiscono misure anticipatorie in funzione di difesa della legalità e da esse conseguono i medesimi effetti interdittivi; rispetto ad un'esigenza di primario rilievo, qual è la garanzia di sostentamento dell'interessato e della sua famiglia, non trova pertanto alcuna giustificazione la differente disciplina dei poteri attribuiti al giudice e al prefetto. Tuttavia l'estensione della deroga prevista per il giudice dal citato art. 67, comma 5, al procedimento amministrativo, comportando il trasferimento del relativo potere ad una diversa autorità, determinerebbe l'innesto, nel sistema vigente, di un istituto inedito, con attribuzione al prefetto di nuovi, specifici poteri istruttori, e richiederebbe scelte riservate alla discrezionalità legislativa, alla quale parimenti appartiene la possibilità di utilizzare al medesimo scopo gli strumenti del controllo giudiziario e delle misure di prevenzione collaborativa, innovandoli ulteriormente. La necessità di accordare tutela alle esigenze di sostentamento del soggetto colpito da interdittiva deve trovare soddisfazione in tempi rapidi attraverso un intervento legislativo non più procrastinabile. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 178/2021 - mass. 44157; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 57/2020 - mass. 43070; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 219/2019 - mass. 40895; O. 126/2019 - mass. 42638; S. 24/2019 - mass. 42491; O. 12/2017 - mass. 39284; S. 23/2016 - mass. 38720; S. 93/2010 - mass. 34453; S. 510/2000 - mass. 25896 ).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 92

Parametri costituzionali

Pronuncia 157/2022Depositata il 23/06/2022

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali (nella specie: giudice di pace) - Sussistenza - Limiti - Necessità di tutelare l'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione a norme statali che condizionano la conferma a tempo indeterminato dei magistrati onorari al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali). (Classif. 114003).

I singoli organi giurisdizionali - e quindi anche il giudice di pace - sono legittimati ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in relazione al carattere diffuso che connota il potere di cui sono espressione, e alla loro competenza a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, ma tale legittimazione sussiste limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale assistita da garanzia costituzionale. ( Precedenti: O. 35/2022 - mass. 44519; O. 19/2021 - mass. 43577; O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150; O. 139/2016 - mass. 38914; O. 296/2013 - mass. 37496; O. 151/2013 - mass. 37166; O. 25/2013 - mass. 36921; O. 366/2008 - mass. 32908; O. 338/2007 - mass. 31674; O. 22/2000 - mass. 25134; O. 340/1999 - mass. 24977; O. 244/1999 - mass. 24798; O. 87/1978 - mass. 12752 ). Presupposto per la sollevazione del conflitto di attribuzione da parte del singolo giudice è che questi sia attualmente investito del processo, in relazione al quale soltanto i singoli giudici si configurano come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano, dal momento che il carattere diffuso, che connota gli organi giurisdizionali in ordine a tale competenza, viene in rilievo solo con riferimento al concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali. ( Precedenti: O. 285/2011 - mass. 35892; O. 127/2006 - mass. 30292; O. 144/2000 - mass. 25308 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Cristina Piazza, in qualità di Giudice di pace presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bologna, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 104, primo comma, 105, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE; alle clausole 2, 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE; alla direttiva 2003/88/CE, in relazione ai commi da 629 a 633 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, che, nel modificare l'art. 29 del d.lgs. n. 116 del 2017, condizionano la conferma a tempo indeterminato, sino al compimento dei settanta anni di età, dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore di quest'ultimo al superamento di una procedura valutativa, con attribuzione, in caso di esito positivo, di un trattamento economico parametrato a quello di un funzionario amministrativo, anziché a quello dei magistrati professionali. L'atto di promovimento non indica alcun processo in corso di svolgimento ed affidato per la trattazione e decisione alla ricorrente, la quale neppure motiva in ordine all'incidenza delle disposizioni censurate su attribuzioni costituzionali da esercitare in relazione a uno o più procedimenti; in tal modo il giudizio per conflitto tra poteri è utilizzato dalla stessa come una sorta di ricorso diretto, eccentrico rispetto ai mezzi di tutela offerti dall'ordinamento, in funzione di difesa di propri, asseriti, diritti tutelati dalla Costituzione). ( Precedenti: O. 32/2022 - mass. 44518; O. 254/2021 - mass. 44436; O. 279/2011 - mass. 35882 ).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 629
  • legge-Art. 1, comma 630
  • legge-Art. 1, comma 631
  • legge-Art. 1, comma 632
  • legge-Art. 1, comma 633

Parametri costituzionali

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione delle libertà personale, di circolazione, del diritto al lavoro nonché del sistema delle fonti di diritto relativamente alla dichiarazione dello stato di emergenza - Omessa motivazione sulla rilevanza - Impugnazione di atto non avente forza di legge - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza e per impugnazione di atto non avente forza di legge, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Fano in riferimento agli artt. 2, 4, 13, 16, 77 e 78 Cost. - dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020, come conv., recante misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Il denunciato art. 1, comma 2, del d.l. n. 19 del 2020 reca un numeroso elenco di possibili misure atte a contrastare la pandemia da COVID-19, mentre il rimettente, nel censurare l'intero comma citato, non spiega se la legittimità di tali misure sia oggetto del processo principale, mancando anche di previamente verificare se le condotte sanzionate in via amministrativa sulle quali verte il giudizio a quo , e precedenti alla data di entrata in vigore del d.l. censurato, fossero, o no, illecite al tempo in cui furono poste in essere. Quanto alla censurata delibera del Consiglio dei ministri, essa non è un atto avente forza di legge soggetto al sindacato incidentale di legittimità costituzionale (art. 134 Cost.). ( Precedente: S. 198/2021 - mass. 44313 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1, comma 2
  • Delibera del Consiglio dei ministri-Art.
  • legge-Art.

Pronuncia 125/2022Depositata il 19/05/2022

Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Individuazione dei rimedi a sua tutela - Spettanza al legislatore, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Essenzialità della valutazione effettuata, nel caso concreto, dal giudice. (Classif. 138013).

Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta dall'art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. L'attuazione di tali principi è demandata al legislatore che, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve infatti sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, tra le quali la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei richiamati principi costituzionali. Al riguardo, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge. ( Precedenti: S. 59/2021 - mass. 43754; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 45/1965 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 72/2022Depositata il 15/03/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Richiamo, in via cumulativa, di più parametri - Necessità di motivare le ragioni del contrasto con ciascuno di essi. (Classif. 112003).

Quando l'ordinanza di rimessione si limita a richiamare in via cumulativa dei parametri, con un'affermazione generica e insufficiente a motivare le ragioni dell'asserito contrasto con ciascuno di essi, è dichiarata l'inammissibilità delle relative questioni di legittimità costituzionale, per genericità delle censure. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 87/2021 - mass. 43843; O. 159/2021 - mass. 44115) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017, sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, Cost.).

Norme citate

  • decreto legislativo-Art. 76

Pronuncia 31/2022Depositata il 03/02/2022

Ordinamento giudiziario - In genere - Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio - Estensione ai giudici di pace delle misure per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, del diritto al lavoro, a una retribuzione proporzionata e dignitosa, dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, della riserva di legge sull'ordinamento giudiziario e la magistratura, del principio del giusto processo, del contraddittorio, della terzietà e dell'imparzialità del giudice - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 165001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 42, comma 2
  • decreto-legge-Art. 83
  • decreto-legge-Art. 119
  • decreto-legge-Art. 3
  • decreto-legge-Art. 14, comma 4
  • decreto legislativo-Art. 1
  • decreto legislativo-Art. 2
  • decreto legislativo-Art. 3
  • decreto legislativo-Art. 4
  • decreto legislativo-Art. 5
  • decreto legislativo-Art. 6
  • decreto legislativo-Art. 31
  • decreto legislativo-Art. 32
  • decreto legislativo-Art. 33
  • decreto legislativo-Art. 20
  • decreto legislativo-Art. 25
  • decreto legislativo-Art. 26
  • decreto legislativo-Art. 27
  • decreto legislativo-Art. 28
  • decreto legislativo-Art. 29
  • decreto legislativo-Art. 30
  • decreto legislativo-Art. 19
  • decreto legislativo-Art. 20
  • decreto legislativo-Art. 21
  • decreto legislativo-Art. 22
  • decreto legislativo-Art. 23
  • decreto legislativo-Art. 24
  • decreto legislativo-Art. 13
  • decreto legislativo-Art. 14
  • decreto legislativo-Art. 15
  • decreto legislativo-Art. 16
  • decreto legislativo-Art. 17
  • decreto legislativo-Art. 18
  • decreto legislativo-Art. 7
  • decreto legislativo-Art. 8
  • decreto legislativo-Art. 9
  • decreto legislativo-Art. 10
  • decreto legislativo-Art. 11
  • decreto legislativo-Art. 12
  • legge-Art. 5
  • legge-Art. 11, comma 4
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

Pronuncia 14/2022Depositata il 20/01/2022

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Parti del giudizio a quo, Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Giunta regionale - Deroghe - Titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. (Classif. 111002).

Sono ammessi ad intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le parti del giudizio a quo al momento dell'ordinanza di rimessione, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale. A ciò è possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. Tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale. ( Precedenti: S. 46/2021 - mass. 43710; S. 206/2019 - mass. 42745; S. 159/2019 - mass. 41045; S. 106/2019 - mass. 42227; S. 98/2019 - mass. 42560; S. 13/2019 - mass. 40719; O. 225/2021 -mass. 44402; O. 191/2021 - mass. 44211; O. 24/2021 - mass. 43566; O. 271/2020 - mass. 43080; O. 202/2020 - mass. 43024; O. 111/2020 - mass. 43311; O. 204/2019 - mass. 42829 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'intervento ad opponendum spiegato dai comitati della Croce Rossa di Airasca, di Bergamo Hinterland, di Bologna, di Macerata, di Nichelino, di Pesaro, di Peschiera del Garda, di Pordenone, di Susa e di Trieste, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. n. 117 del 2017).

Pronuncia 254/2021Depositata il 23/12/2021

Parlamento - In genere - Petizione alle Camere - Natura giuridica dell'istituto - Diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente - Tutela, mediante conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Esclusione - Assenza di un obbligo, presso le Camere, di esaminare o deliberare sulla petizione - Conseguente inammissibilità del conflitto (nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato relativo alla petizione popolare rivolta al procedimento di conversione di decreto-legge avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass], sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, per lamentata violazione delle libertà fondamentali della persona, come riconosciute anche a livello europeo, delle prerogative parlamentari, della libertà di insegnamento, del diritto all'istruzione e della libertà di ricerca scientifica, con richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge suddetto e della relativa legge di conversione). (Classif. 172001).

Il diritto di petizione, previsto dall'art. 50 Cost., si configura quale diritto individuale, sebbene esercitabile collettivamente, regolato nella Parte I della Costituzione tra i rapporti politici, e non quale attribuzione costituzionale; non ci si trova, infatti, innanzi a una funzione attribuita dalla Costituzione a un determinato numero di cittadini o elettori, ma a un diritto del singolo, che mai potrebbe trovare tutela, quand'anche impedito, in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedente: O. 85/2009 - mass. 33258 ). Le attribuzioni suscettibili di generare un conflitto non possono che essere quelle previste nella Parte II della Costituzione, dedicata all'ordinamento della Repubblica. ( Precedenti: O. 39/2019 - mass. 42191; O. 164/2018 - mass. 40096; O. 277/2017 - mass. 39733; O. 256/2016 - mass. 39171; O. 121/2011 - mass. 35556 ). La natura, il contenuto e gli effetti giuridici del diritto di petizione lo differenziano dagli istituti dell'iniziativa legislativa e del referendum abrogativo dal momento che siffatti istituti, facenti parte dell'ordinamento della Repubblica, sono espressione della volontà popolare, esercitata da quorum di elettori predefiniti dalla stessa Costituzione, mentre la petizione, proprio perché mero diritto individuale, può essere presentata da qualsiasi cittadino e la sua natura non cambia ove sottoscritta da più cittadini. La presentazione di una petizione non determina un obbligo per le Camere di deliberare sulla stessa, né tantomeno di recepirne i contenuti, bensì un mero dovere di acquisirne il testo e assegnarlo alle commissioni competenti, come conferma la disciplina prevista nei regolamenti parlamentari. (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'avvocato Daniele Gradara, in proprio e come rappresentante dei firmatari della petizione relativa al procedimento di conversione del d.l. n. 111 del 2021, avente ad oggetto l'obbligo di certificazione verde COVID-19, c.d. Green Pass, nei confronti di entrambe le Camere, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, in seguito all'omesso esame da parte delle Camere della detta petizione. La mancanza dei requisiti di ammissibilità del conflitto preclude l'esame della richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 111 del 2021, come convertito, tra l'altro manifestamente irrilevante, per la carenza del necessario nesso di pregiudizialità tra la risoluzione della questione medesima e la definizione del giudizio. ( Precedenti: S. 313/2013 - mass. 37925; O. 101/2000 - mass. 25217 ).

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.