Pronuncia 183/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da F. M.H. contro Così per Gioco 2 srls, con ordinanza del 26 febbraio 2021, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visti l'atto di costituzione di F. M.H, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Silvana Sciarra; uditi gli avvocati Filippo Aiello e Alberto Piccinini per F. M.H. e l'avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Silvana Sciarra
Data deposito: Fri Jul 22 2022 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Lavoro - Licenziamento individuale - Lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, dello statuto dei lavoratori - Previsione che l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché di tutela del lavoro, anche in relazione a obblighi di matrice sovranazionale - Richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Indifferibilità dell'intervento del legislatore, non più rinviabile. (Classif. 138013).
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 9, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 117
- Carta sociale europea-Art. 24