Articolo 1 - COSTITUZIONE

L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranita' appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 212/2022Depositata il 17/10/2022

Parlamento - Prerogative parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione attiva - Condizioni soggettive e oggettive - Necessaria lesione delle prerogative afferenti alla sfera del singolo parlamentare - Carattere manifesto delle menomazioni (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi). (Classif. 172010).

Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di allegazione di una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione degli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 CEDU, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Prot. addiz. CEDU, dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi. Il ricorso ha omesso di dimostrare se la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie dei parlamentari, non essendovi riferimento alcuno alle ragioni per le quali la richiesta di sottoporsi a un tampone - tra i presupposti per accedere alla certificazione cosiddetta base e, in questo modo, procurarsi il titolo, richiesto dalla delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, per fare ingresso nella sede della Camera - potesse considerarsi onere, da un lato, ingiustificato rispetto alla finalità perseguita di tutela della salute della comunità parlamentare e, dall'altro, sproporzionato in riferimento all'incidenza prodotta sull'esercizio della prerogativa costituzionale relativa al diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non attiene inoltre direttamente alla lesione della sfera di prerogative del singolo parlamentare che possano essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in virtù della pretesa discriminazione subita, dalla ricorrente, rispetto ai parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437) .

Parametri costituzionali

Pronuncia 209/2022Depositata il 13/10/2022

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune - Esclusione dall'esenzione - Denunciata irragionevole disparità di trattamento, nonché violazione della parità dei diritti dei lavoratori e dei contribuenti nonché dei principi di capacità contributiva, di tutela della famiglia e del risparmio - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata - Conseguente sopravvenuta carenza di oggetto - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255017).

Sono dichiarate inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Napoli in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 Cost. - dell'art. 13, comma 2, quinto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, come modificato dall'art. 1, comma 707, lett. b ), della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare, nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune. Dichiarata l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2 - anche il quinto periodo censurato è stato dichiarato, con la medesima sentenza, costituzionalmente illegittimo in via consequenziale. ( Precedenti: O. 102/2022 - mass. 44906; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 93/2021 - mass. 43872; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436; O. 71/2017 - mass. 39403 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13, comma 2
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 707

Pronuncia 183/2022Depositata il 22/07/2022

Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Fondamento costituzionale - Riconducibilità alla tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. (Classif. 138013).

Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sulla speciale tutela riconosciuta dall'art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. ( Precedente: S. 125/2022 - mass. 44898 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 1

Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022

Sanzioni amministrative - In genere - Contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mediante d.P.C.m. - Irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza delle misure imposte - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di libertà personale, di circolazione, di riunione, di culto, del diritto di difesa, dei principi di prevenzione, precauzione, proporzionalità e adeguatezza, nonché del bilanciamento con il diritto alla salute - Assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 232001).

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell'intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo . ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ) .

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 1
  • legge-Art.
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. INTERO TESTO

Pronuncia 125/2022Depositata il 19/05/2022

Lavoro - Licenziamento individuale - Diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato - Individuazione dei rimedi a sua tutela - Spettanza al legislatore, nel rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Essenzialità della valutazione effettuata, nel caso concreto, dal giudice. (Classif. 138013).

Il diritto del lavoratore di non essere ingiustamente licenziato si fonda sui principi enunciati dagli artt. 4 e 35 Cost. e sulla speciale tutela riconosciuta dall'art. 1 Cost. al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, in quanto fondamento dell'ordinamento repubblicano. L'attuazione di tali principi è demandata al legislatore che, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone, è vincolato al rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza. La diversità dei rimedi previsti dalla legge deve infatti sempre essere sorretta da una giustificazione plausibile e deve assicurare l'adeguatezza delle tutele riservate al lavoratore illegittimamente espulso, tra le quali la reintegrazione non costituisce l'unico possibile paradigma attuativo dei richiamati principi costituzionali. Al riguardo, essenziale è il compito del giudice, chiamato a ponderare la particolarità di ogni vicenda e a individuare di volta in volta la tutela più efficace, sulla base delle indispensabili indicazioni fornite dalla legge. ( Precedenti: S. 59/2021 - mass. 43754; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 45/1965 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 47/2022Depositata il 01/03/2022

Giudizio costituzionale - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione del ricorso in luogo errato - Nullità, anziché inesistenza (nel caso di specie: manifesta inammissibilità, per erroneità del luogo di notifica del ricorso, della questione di legittimità costituzionale di norma della Regione autonoma Sardegna che prevede la nomina degli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna e la loro permanenza nella carica fino all'insediamento degli organi provinciali). (Classif. 111004).

La notificazione del ricorso in un luogo errato, diverso dalla sede dell'ente, non determina l'inesistenza della notificazione, bensì la sua nullità. ( Precedente: O. 101/2017 - mass. 39509 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per decadenza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lett. p , Cost. e all'art. 3, primo comma, lett. b , dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art.1 della legge reg. Sardegna n. 18 del 2019, ai sensi del quale, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna - nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali - possono restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali, da eleggersi entro il 1° luglio 2020. È infatti decorso il termine per impugnare senza che all'ente convenuto sia stato notificato l'atto di gravame e non si è altrimenti instaurato il contraddittorio).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 27/2022Depositata il 28/01/2022

Impiego pubblico - Trattamento economico - Fissazione di un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione - Inclusione delle somme comunque erogate, anche nel caso di più incarichi (nel caso di specie: giudice tributario) - Denunciata violazione dei principi lavorista, di uguaglianza e di ragionevolezza, di capacità contributiva e di buon andamento della pubblica amministrazione, e di quello, anche sovranazionale, di proporzionalità della retribuzione, nonché dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131011).

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quinta, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 23, 36, 53 e 97 Cost., in relazione, per l'art. 10, all'art. 23, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., dell'art. 1, commi 471, 473 e 474, della legge n. 147 del 2013 e dell'art. 13 del d.l. n. 66 del 2014, come conv., che fissano un limite massimo annuo omnicomprensivo (c.d. tetto retributivo), pari alla retribuzione lorda del primo presidente della Corte di cassazione, per i lavoratori pubblici. Le norme censurate non irragionevolmente includono, nel predetto limite retributivo, le somme comunque erogate al lavoratore pubblico, anche nel caso di più incarichi come, nel caso di specie, quello di giudice tributario. Per la valutazione della giusta retribuzione del lavoro è necessario infatti fare riferimento alla retribuzione nel suo complesso, in ossequio al principio di onnicomprensività, che nel caso di specie è ancorata ad un riferimento quantitativo ragguardevole. Resta fermo che il legislatore, in un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, può prefigurare soluzioni diverse e modulare in senso più duttile il cumulo tra retribuzioni, anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa. ( Precedenti: S. 234/2020 - mass. 43232; S. 89/2020; S. 90/2019 - mass. 42375; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 13/2016; S. 192/2015; S. 178/2015 - mass. 38535; n. 153/2015 - mass. 38487; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 ).

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 13
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 23 TER, comma 1
  • legge-Art.
  • legge-Art. 1, comma 471
  • legge-Art. 1, comma 473
  • legge-Art. 1, comma 474

Parametri costituzionali

Pronuncia 15/2022Depositata il 20/01/2022

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Singolo parlamentare - Condizioni - Manifesta lesione delle prerogative costituzionali, apprezzabili già in fase di ammissibilità. (Nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promossa dai parlamentari Cabras e altri a seguito di decreto-legge che subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico al possesso del c.d. super green pass per COVID-19). (Classif. 114003).

L'ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin dalla fase di ammissibilità. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438 ; O. 255/2021 - mass. 44437 ; O. 193/2021 - mass. 44327 ; O. 188/2021 - mass. 44209 ; O. 186/2021 - mass. 44181 ; O. 67/2021 - mass. 43797 ; O. 66/2021 - mass. 43780 ; O. 197/2020 - mass. 42909 ; O. 176/2020 - mass. 42352 ; O. 129/2020 - mass. 43535 ; O. 86/2020 - mass. 43341 ; O. 60/2020 - mass. 41938 ; O. 275/2019 - mass. 40942 ; O. 274/2019 - mass. 40941 ; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in riferimento agli artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 Cost. dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, sorto a seguito del d.l. n. 229 del 2021, e, in particolare, dell'art. 1, comma 2, il quale, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d'emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l'accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del c.d. super green pass , ossia delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l'esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche. I ricorrenti non evidenziano alcuna manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso. Difetta inoltre palesemente la rilevanza della medesima norma, per la quale i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata alla Corte costituzionale l'autorimessione).

Pronuncia 256/2021Depositata il 23/12/2021

Parlamento - Prerogative parlamentari - Lesioni - Rimedi - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri - Condizioni - Carattere manifesto delle menomazioni, rilevabile già in sede di sommaria delibazione - Possibilità di promuovere il conflitto a causa della scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari - Esclusione - Conseguente inammissibilità del ricorso (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso dell'onorevole Pino Cabras e di altri sette deputati nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'adeguamento della normativa, introdotta mediante d.l. n. 127 del 2021, relativa all'obbligo della certificazione verde COVID-19, c.d. green pass). (Classif. 172010).

Al singolo parlamentare spetta una sfera di prerogative che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione e che, in ogni caso, non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41931 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile - per difetto di prospettazione di violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare e per attinenza dell'asserito vizio alla corretta applicazione dei regolamenti parlamentari - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dall'onorevole Pino Cabras e da altri sette deputati nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati, avente ad oggetto l'adeguamento della normativa, introdotta mediante d.l. n. 127 del 2021, relativa all'obbligo della certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass . Tale normativa preserva integralmente la libera valutazione di opportunità della Camera in ordine all' an , al quando e al quomodo del processo di adeguamento; in ogni caso, gli atti oggetto del conflitto assunti dagli organi della Camera si limitano ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 60 regol. Camera, non sindacabile a mezzo del conflitto di attribuzione, con conseguente rigetto della sollecitazione all'autorimessione della questione relativa al d.l. n. 127 del 2021).

Norme citate

  • decreto legge-Art. 1, comma 1
  • decreto legge-Art. 9 QUINQUES

Parametri costituzionali

Pronuncia 255/2021Depositata il 23/12/2021

Parlamento - Mandato parlamentare - Tutela delle prerogative dei singoli parlamentari - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Condizioni - Violazione manifesta - Esclusione, in caso di controversia relativa all'applicazione dei regolamenti e delle prassi parlamentari (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all'adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde COVID-19 [c.d. green pass]). (Classif. 172009).

Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare e che esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato, a condizione che vi sia una violazione manifesta della prerogativa, rilevabile nella sua evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). La violazione manifesta della prerogativa del singolo parlamentare non può riguardare esclusivamente la scorretta applicazione dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera. ( Precedenti: O.193/2021; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181 e n. 86 del 2020 - mass. 43341 ). La spiccata autonomia di cui godono gli organi costituzionali impone di escludere che la decretazione d'urgenza possa formulare condizioni atte ad interferire con (fino potenzialmente ad impedire) lo svolgimento dell'attività propria dell'organo. ( Precedente: S. 129/1981 ). L'essenza della garanzia contro l'interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data dalla esclusività della capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede, anche quanto allo svolgimento dei lavori. ( Precedente: S. 379/1996 - mass. 22940 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso da Gianluigi Paragone, in qualità di senatore, nei confronti del Senato e del Governo, in relazione all'adozione, da parte del Collegio dei questori, della delibera con la quale è stato previsto che i senatori posseggano ed esibiscano la certificazione verde. Il ricorso ha omesso di dimostrare adeguatamente se quest'ultima e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie del senatore. L'atto oggetto del conflitto si limita, infatti, ad adottare una specifica interpretazione dell'art. 67 regol. Senato; inoltre il ricorrente, affermando che il modus procedendi osservato dagli organi del Senato avrebbe infranto la riserva di regolamento posta dall'art. 64 Cost. a garanzia della autodichia delle Camere, non rivendica la lesione di una sua propria prerogativa, ma di una competenza dell'intero Senato. ( Precedente: O. 67/2021 - mass. 43797 ).

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.