Articolo 139 - COSTITUZIONE

La forma repubblicana non puo' essere oggetto di revisione costituzionale.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 7 massime

Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020

Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato - Mancata piena corrispondenza tra la delibera della Giunta regionale di autorizzazione a promuovere il conflitto e il ricorso - Manifesta inammissibilità del ricorso, nella parte in cui eccede la delibera.

È manifestamente inammissibile, per difetto di piena corrispondenza con la delibera di autorizzazione a proporre ricorso della Giunta regionale, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata a seguito dell'approvazione, con delibera legislativa dell'8 ottobre 2019, della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, dell'inserimento dell'art. 1- bis , comma 3, nel testo del d.l. n. 26 del 2020 (che prevede la fissazione della data per la celebrazione del relativo referendum confermativo contestualmente a quella per le elezioni in alcune Regioni e per elezioni amministrative, nel c.d. election day ), nonché dell'emanazione del d.P.R. 17 luglio 2020 (di indizione del citato referendum ), con riferimento a tale decreto presidenziale e alle connesse censure relative alla fissazione della data per la celebrazione del referendum contestualmente a quella per le indicate elezioni. La delibera della Giunta regionale è, infatti, testualmente e inequivocabilmente limitata solo alla impugnativa della delibera legislativa dell'8 ottobre 2019.

Pronuncia 198/2020Depositata il 13/08/2020

Costituzione e leggi costituzionali - Approvazione di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari - Indizione, con decreto-legge, del referendum confermativo per i giorni 20 e 21 settembre 2020 - Abbinamento alle elezioni suppletive, amministrative e regionali dell'anno 2020 (c.d. election day) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri proposto dalla Regione Basilicata - Lamentata lesione della rappresentatività parlamentare riconosciuta alla Regione Basilicata, disparità di trattamento tra Regioni e rispetto alle Province autonome di Trento e di Bolzano, lesione delle minoranze linguistiche, del principio di uguaglianza nella partecipazione alla vita politica, nonché assenza dei presupposti di necessità e di urgenza - Carenza del requisito soggettivo del conflitto - Impossibilità dell'eventuale conversione in ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Inammissibilità del ricorso.

È dichiarato inammissibile, per carenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Regione Basilicata, per violazione degli artt. 3, 6, 48, 51, 57, commi primo e terzo, 131 e 114, Cost. e la «compressione e invasione dei poteri di rappresentatività parlamentare attribuiti dalla Costituzione alla Regione Basilicata», nonché la violazione degli artt. 72, commi primo e quarto, 77, secondo comma, 138 e 139, Cost., nei confronti del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno e della giustizia, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, nonché della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in seguito all'approvazione in data 8 ottobre 2019 da parte del Parlamento della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati "poteri dello Stato" ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva: anche quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, la Regione, infatti, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost. Né il ricorso per conflitto tra poteri dello Stato potrebbe convertirsi in ricorso per conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato, perché palese, al di là di ogni altro profilo, l'intervenuto decorso del prescritto termine di decadenza di sessanta giorni. ( Precedenti citati: ordinanze n. 479 del 2005, n. 82 del 1978, n. 10 del 1967 nonché ordinanza 24 maggio 1990, senza numero ). La Corte costituzionale è chiamata, nella fase del giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, a stabilire in camera di consiglio, senza contraddittorio, se concorrano i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo prescritti dall'art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto risulti essere insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere a cui appartengono e sia diretto a delimitare la sfera di attribuzioni dei poteri interessati, determinata da norme costituzionali. ( Precedente citato: ordinanza n. 256 del 2016 ). Sotto il profilo soggettivo, la nozione di "potere dello Stato", ai fini della legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione ( ex art. 37 della legge n. 87 del 1953), abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali o sia affidata una pubblica funzione costituzionalmente rilevante e garantita. ( Precedenti citati: ordinanze n. 17 del 2019, n. 88 del 2012, n. 87 del 2012 e n. 17 del 1978 ). Secondo la Corte costituzionale, deve negarsi in radice che gli enti territoriali possano qualificarsi come "potere dello Stato" nell'accezione propria dell'art. 134 Cost., essendo essi distinti dallo Stato, pur concorrendo tutti a formare la Repubblica nella declinazione risultante dall'art. 114, primo comma, Cost. ( Precedenti citati: ordinanze n. 11 del 2011, n. 264 del 2010, n. 84 del 2009 e n. 479 del 2005 ).

Pronuncia 118/2015Depositata il 25/06/2015

Referendum - Norme della Regione Veneto - Referendum consultivo - Quesito sull'indipendenza del Veneto - Scelta fondamentale di livello costituzionale, preclusa ai referendum regionali - Finalità sovversiva incompatibile con i principi di unità e indivisibilità della Repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori motivi.

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16, che prevede l'indizione di un referendum consultivo avente, come quesito, l'indipendenza del Veneto. Sebbene l'ordinamento repubblicano riconosce i principi di pluralismo sociale e istituzionale e l'autonomia territoriale, questi non possono essere estremizzati fino alla frammentazione dell'ordinamento e non possono essere invocati a giustificazione di iniziative volte a interpellare gli elettori, sia pure a scopo meramente consultivo, su prospettive di secessione in vista della istituzione di un nuovo soggetto sovrano. Il referendum anzidetto, quindi, non solo riguarda scelte fondamentali di livello costituzionale, come tali precluse ai referendum regionali, ma suggerisce sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica. (Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso). Sull'impugnazione di una legge regionale, da parte dello Stato, a prescindere dalla produzione di effetti concreti e dalla realizzazione di conseguenze pratiche, v., ex plurimis , le citate sentenze 45/2011, 407/2002 e 332/1998. Sulle questioni sulle quali la Regione può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 496/2000, 470/1992 e 256/1989. Sulla disciplina dei referendum regionali, v. ex plurimis , le citate sentenze nn. 81/2015, 64/2015, 81/2012, 379/2004 e 372/2004. Sul rapporto tra statuto regionale e leggi regionali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 188/2011 e 4/2010. Sull'impossibilità, per i referendum regionali, di coinvolgere scelte di livello costituzionale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 365/2007.

Norme citate

  • legge della Regione Veneto-Art.

Pronuncia 121/2011Depositata il 07/04/2011

Costituzione e leggi costituzionali - Reato di attentato alla Costituzione - Modifica normativa comportante riduzione della portata applicativa dell'art. 283 c.p. - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Asserito illegittimo mutamento della Costituzione mediante riduzione delle garanzie costituzionali - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Ricorso diretto ad ottenere una dichiarazione di incostituzionalità - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed avente ad oggetto una disposizione legislativa comportante modifica dell'art. 283, c.p.. Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso è diretto non a sollevare un conflitto di attribuzione, ma ad ottenere una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione di legge (art. 3, legge 24 febbraio 2006, n. 85).

Parametri costituzionali

Pronuncia 121/2011Depositata il 07/04/2011

Costituzione e leggi costituzionali - Deliberazione del Senato della Repubblica di approvazione del Disegno di legge n. 1880-A relativo al cosiddetto "processo breve" - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato contro il Senato della Repubblica da un cittadino agente in difesa della Patria e della Costituzione - Denunciato illegittimo mutamento del nucleo essenziale della Costituzione - Asserita limitazione dell'esercizio della giurisdizione penale e contabile - Difetto di legittimazione del singolo cittadino a sollevare il conflitto - Palese inidoneità lesiva dell'atto oggetto del conflitto - Carenza dei presupposti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

È palesemente inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, il giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso da un singolo cittadino, agente sulla base di una presunta legittimazione derivante dallo svolgimento della funzione pubblica, costituzionalmente garantita, di eccezionale difesa del nucleo fondamentale e intangibile della Costituzione, nei confronti del Senato della Repubblica ed avente ad oggetto la Deliberazione del Senato della Repubblica 20 ottobre 2010 (disegno di legge n. 1880-A). Da un lato, infatti, il singolo cittadino non può, in nessun caso, ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante tale da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzioni; d'altro lato, il ricorso ha ad oggetto un atto (disegno di legge) palesemente inidoneo a produrre l'effetto lesivo lamentato dal ricorrente, in quanto atto preordinato esclusivamente ad avviare il procedimento legislativo.

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. (DDL N. 1880-A)

Parametri costituzionali

Pronuncia 365/2007Depositata il 07/11/2007

Regioni a statuto speciale - Norme della Regione Sardegna - Statuto regionale - Istituzione della «Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo» - Uso del termine «sovranità» nella rubrica della legge e in altre disposizioni della stessa - Ricorso del Governo - Parametri costituzionali e statutari indicati nella deliberazione del Consiglio dei ministri di impugnazione della legge regionale, ma non richiamati nel ricorso - Non utilizzabilità ai fini del giudizio.

In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 2, lettera a ), e 3), nonché della stessa rubrica della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 maggio 2006, n. 7 (Istituzione, attribuzioni e disciplina della Consulta per il nuovo statuto di autonomia e sovranità del popolo sardo), non può tenersi conto dei parametri di cui all'art. 139 Cost. e agli artt. 2 e 35 dello statuto speciale, in quanto, appena affermati nella relazione allegata alla delibera di impugnazione, non sono neppure richiamati.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 1, comma 1
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 2
  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 2, comma 3

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 139
  • statuto regione Sardegna-Art. 2
  • statuto regione Sardegna-Art. 35

Pronuncia 480/1989Depositata il 31/07/1989

ORD. N. 480/89. CONTUMACIA - PROCEDIMENTO A CARICO DI DISCENDENTI MASCHI DI CASA SAVOIA - RINVIO A TEMPO INDETERMINATO DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA IANMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN. ARTT. 497, 498 ANCHE NEI TESTI MODIFICATI DAGLI ARTT. 3 E 4 L. 23 GENNAIO 1989, N. 22. - COST., ARTT. 3, 24, 112, 139; DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DELLA COSTITUZIONE, XIII.

Manifesta inammissibilita' della questione per essere stato richiesto un intervento 'additivo' di contenuto assolutamente indeterminato e per essere il 'petitum' non conseguibile attraverso l'intervento della Corte.

Norme citate

  • legge-Art. 4
  • legge-Art. 3
  • codice di procedura penale 1930-Art. 497
  • codice di procedura penale 1930-Art. 498

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.