Articolo 46 - COSTITUZIONE

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 148/2012Depositata il 07/06/2012

Bilancio e contabilità pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Patto di stabilità interno - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Puglia - Crisi economica - Ritenuta possibilità, da parte del Governo, di derogare temporaneamente alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni - Esclusione.

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettato l'assunto in virtù del quale le disposizioni impugnate troverebbero giustificazione, ai sensi dei principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell'uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell'unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell'appartenenza all'Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell'unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)», nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. Deve essere dunque ribadita l'inderogabilità dell'ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano situazioni eccezionali.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 14, comma 1
  • decreto-legge-Art. 14, comma 2
  • decreto-legge-Art. 14, comma 7
  • decreto-legge-Art. 14, comma 9
  • decreto-legge-Art. 14, comma 32
  • legge-Art.
  • decreto-legge-Art. 14, comma 19
  • decreto-legge-Art. 14, comma 20
  • decreto-legge-Art. 14, comma 21
  • decreto-legge-Art. 14, comma 27

Pronuncia 267/2000Depositata il 11/07/2000

Regione lombardia - Sanità - Consiglio dei sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere - Elezione dei componenti - Esclusione del personale tecnico della riabilitazione dall'elettorato attivo e passivo - Assunta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, e del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione - Sopravvenuta promulgazione di una nuova legge regionale incidente sulla materia - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dall'art. 1, comma 38, della legge della Regione Lombardia 27 marzo 2000, n. 38 (che ha modificato la composizione del consiglio dei sanitari dell'Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) - la perdurante rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, censurati - in riferimento agli artt. 3, 46, 97 e 117 della Costituzione - nella parti in cui escludono il personale tecnico della riabilitazione dal diritto di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti del consiglio dei sanitari rispettivamente delle Aziende sanitarie locali con presidi ospedalieri a gestione diretta, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende sanitarie locali senza presidi ospedalieri a gestione diretta. L.T.

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 4, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 5, comma 1
  • legge della Regione Lombardia-Art. 6, comma 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 3, comma 1

Parametri costituzionali

Pronuncia 17/1999Depositata il 05/02/1999

ORD. 17/99. PARCHI E RISERVE NATURALI - REGIONE ABRUZZO - ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE <<GOLE DEL SAGITTARIO>> - ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI GESTIONE DELLA RISERVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 E 117 COST. - <<COINCIDENZA TRA IL 'PETITUM' DEL GIUDIZIO 'A QUO' E LA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE>> - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione, poiche' la stessa si presenta impropriamente come azione diretta contro una legge. Infatti - posto che, nella fattispecie, non e' dato scorgere, una volta venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi civici per rimuovere la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente, essendosi nel giudizio principale richiesto solo di stabilire <<se fosse legittimo il disegno di legge>> regionale -, una eventuale pronunzia di accoglimento da parte della Corte verrebbe a concretare di per se' la tutela richiesta al rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalita' presuppone necessariamente che il 'petitum' del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa. red.: G. Leo

Norme citate

  • legge della Regione Abruzzo-Art. 21
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 11, comma 18
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 3
  • legge della Regione Abruzzo-Art. 4

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.