Articolo 83 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare che - qualora risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato. Tali sono le prerogative inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione. ( Precedente: O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto. In particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 151/2022 - mass. 44863; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 15/2022 - mass. 44455; O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di allegazione di una sostanziale negazione o un'evidente menomazione delle prerogative costituzionali del singolo parlamentare, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione degli artt. 1, 3, 67 e 83, nonché degli artt. 10, primo comma, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 14 CEDU, 52 CDFUE, 4 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e 3 del Prot. addiz. CEDU, dalla deputata Sara Cunial nei confronti del Parlamento in seduta comune avverso la proclamazione del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 2022 e tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, consequenziali o comunque connessi. Il ricorso ha omesso di dimostrare se la certificazione verde COVID-19 - c.d. green pass - e i presupposti che la consentono siano tali da costituire un effettivo impedimento all'esercizio delle attribuzioni proprie dei parlamentari, non essendovi riferimento alcuno alle ragioni per le quali la richiesta di sottoporsi a un tampone - tra i presupposti per accedere alla certificazione cosiddetta base e, in questo modo, procurarsi il titolo, richiesto dalla delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, per fare ingresso nella sede della Camera - potesse considerarsi onere, da un lato, ingiustificato rispetto alla finalità perseguita di tutela della salute della comunità parlamentare e, dall'altro, sproporzionato in riferimento all'incidenza prodotta sull'esercizio della prerogativa costituzionale relativa al diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica. Non attiene inoltre direttamente alla lesione della sfera di prerogative del singolo parlamentare che possano essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in virtù della pretesa discriminazione subita, dalla ricorrente, rispetto ai parlamentari e delegati regionali risultati positivi o contatti stretti di positivi al COVID-19. ( Precedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437) .
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la proposizione del ricorso in epoca successiva all?esaurimento dell??iter? processuale, in assenza di un termine perentorio per la proposizione del medesimo, di per sé non incide sulla proponibilità del ricorso stesso, con cui si lamenta la lesione delle attribuzioni dell?organo parlamentare, né ciò può comportare il venir meno dell?interesse a ricorrere, che nella specie riposa sull?interesse dell?organo parlamentare a non vedere affermato, senza controllo della Corte, un criterio concreto di componimento, ai fini del riconoscimento di un impedimento a presenziare all?udienza a causa di lavori parlamentari, delle istanze contrapposte volte a dare rilievo alla funzione parlamentare ed a quella della giurisdizione penale, entrambe di rilevanza costituzionale, ancorché sia trascorso un lungo periodo (oltre tre anni ) dalla pronuncia che disconosceva l?impedimento parlamentare allegato alla proposizione del ricorso (nella specie, il ricorso è stato proposto dalla Camera dei deputati, con atto depositato il 25 maggio 2001, contro il Tribunale di Taranto, prima sezione penale, la Corte d?appello di Lecce, seconda sezione distaccata di Taranto e la Corte di cassazione, quinta sezione penale, in relazione alle pronunce dei vari Organi emesse nell?ambito del processo nei confronti di un componente dell?assemblea parlamentare).
Non spettava all?Autorità giudiziaria e, nella specie, al Tribunale di Taranto, prima sezione penale, alla Corte d?Appello di Lecce, prima sezione staccata di Taranto, ed alla Corte di cassazione, quinta sezione penale, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che delle esigenze connesse all?attività di propria pertinenza, anche degli interessi, costituzionalmente tutelati, di altri poteri, che vengano in considerazione ai fini dell?applicazione delle regole comuni, il potere di negare la validità dell?impedimento addotto a giustificazione dell?assenza del deputato componente della Camera dei deputati, con ciò ledendo le attribuzioni costituzionali della ricorrente Camera dei deputati. - V. sentenze citate nn. 225/2001 e 263/2003.
Alla pronuncia di parziale accoglimento del ricorso, tuttavia, non può seguire l?annullamento dei provvedimenti impugnati, poiché l?esaurimento della vicenda processuale, con la formazione del giudicato, impedisce una pronuncia idonea a riaprire la vicenda, rimettendo in discussione rapporti e situazioni giuridiche consolidatisi per effetto del giudicato.
E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e della Corte di cassazione sezione V penale, in relazione ad una serie di pronunce di detti organi giurisdizionali che hanno negato agli impegni parlamentari di un deputato - a carico del quale pende procedimento penale per il reato di diffamazione - e in ispecie alle votazioni in Assemblea, il carattere di impedimento assoluto a partecipare all'udienza del processo penale, derivandone perciò - ad avviso della ricorrente - compromissione e della funzionalità dell'Assemblea parlamentare e del libero esercizio del mandato assegnato al singolo parlamentare. Sussistono, infatti, i requisiti di ordine soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso, la Camera dei deputati e gli organi giurisdizionali che hanno adottato i provvedimenti contestati, sono legittimati a sollevare conflitto e ad esser parte di conflitti; e, per altro verso, è lamentata la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente Camera dei deputati, in ragione del mancato riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati, del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, in relazione all'ordinanza del 16 novembre 1998 con la quale quest'ultima, nel rigettare la richiesta dell'imputato, parlamentare a carico del quale pende procedimento penale, di considerare impedimento assoluto a comparire all'udienza penale la partecipazione a votazioni in assemblea, ha dichiarato la contumacia dello stesso imputato; assumendosi nel ricorso, tra l'altro, che tale ordinanza comprimerebbe la indipendenza e l'autonomia della Camera e la libera esplicazione del mandato parlamentare, con sacrificio inoltre dei valori dell'autonomia, indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto a quello dell'efficienza del processo. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'ammissibilità del ricorso: sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati e la Corte di assise di primo grado sono competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui, rispettivamente, appartengono e, dunque, legittimati a sollevare conflitto o ad esser parte di un conflitto; sotto l'aspetto oggettivo, la ricorrente prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Camera dei deputati per via del mancato riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni assembleari. - Per analogo conflitto, v. ordinanza n. 102/2000.
E' ammissibile, in quanto sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, con funzione di Giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano. Sotto l'aspetto soggettivo, infatti, sia la Camera dei deputati sia il giudice per le indagini preliminari sono legittimati ad essere parte nel giudizio per conflitto tra poteri, quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere di rispettiva appartenenza; sotto l'aspetto oggettivo, inoltre, la ricorrente Camera dei deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ricavandosi altresi' dal ricorso proposto le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.