Articolo 68 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 261/2022Depositata il 20/12/2022
Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. ( Precedenti: O. 327/2011 - mass. 35987; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703 ). Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero - e, in particolare, al procuratore della Repubblica - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. ( Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore (nella specie: messaggi scambiati tramite la piattaforma WhatsApp e tramite e-mail , estratto del conto corrente bancario personale) senza previa autorizzazione del Senato della Repubblica, in quanto mai richiesta. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere il conflitto e quella passiva della Procura della Repubblica ad esserne parte, e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
- legge-Art. 37
Pronuncia 261/2022Depositata il 20/12/2022
La garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, è volta primariamente a proteggere l'autonomia e l'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, riverberando solo indirettamente i suoi effetti a favore delle persone investite della funzione. ( S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023; S. 390/2007 - mass. 31839; O. 129/2020 - mass. 43535 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
Pronuncia 241/2022Depositata il 01/12/2022
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuite, la volontà del potere cui appartengono. Analogamente, è pacifica la legittimazione passiva della Camera cui apparteneva il parlamentare all'epoca dei fatti, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. ( Precedenti: S. 110/2021 - mass. 43913; S. 133/2018; S. 59/2018; S. 144/2015; S. 30/2002 - mass. 26778; S. 252/1999 - mass. 24781; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 148/2020 - mass. 43530 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
Pronuncia 241/2022Depositata il 01/12/2022
Non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia , non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare, assumendo carattere divulgativo di quanto riconducibile a quest'ultima. In ogni caso, gli atti parlamentari devono essere anteriori o contestuali alla dichiarazione reputata insindacabile, mentre quelli successivi ad essa sono per definizione irrilevanti. ( Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 265/2014 - mass. 38180; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 55/2014 - mass. 37788; S. 81/2011 - mass. 35479; S. 420/2008 - mass. 33051; S. 97/2008 - mass. 32268; S. 335/2006 - mass. 30709; S. 258/2006 - mass. 30569; S. 435/2002 - mass. 27325; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale di Torino, sesta sez. penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata nella seduta del 24 marzo 2021, doc. IV- ter , n. 11-A. Difetta il nesso funzionale tra le affermazioni oggetto del procedimento penale e l'attività compiuta in sede parlamentare dall'on. Esposito poiché non risulta alcuna opinione, resa nell'esercizio della funzione parlamentare ed anteriore o contestuale alle dichiarazioni oggetto dell'imputazione, che abbia un contenuto nella sostanza corrispondente al fatto specifico denunciato su Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
Pronuncia 208/2022Depositata il 06/10/2022
La sez. disciplinare del CSM è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene. La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost. (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sez. disciplinare del CSM, in riferimento alla delib. del 12 gennaio 2022 - doc. IV, n. 10-A - con la quale la Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. ha negato l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2001, all'utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della sez. disciplinare del CSM a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
- legge-Art. 6
- legge-Art. 37
Pronuncia 182/2022Depositata il 21/07/2022
Con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della c.d. retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. Onde valutare il requisito della "giustificazione sul piano della ragionevolezza" occorre prendere le mosse dalle ragioni che hanno condotto il legislatore regionale all'adozione delle disposizioni censurate. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44799; S. 234/2020 - mass. 43234; S. 236/2017 - mass. 42146 ). Anche il legittimo affidamento è soggetto al normale bilanciamento proprio di tutti i principi e diritti costituzionali. ( Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44799; S. 241/2019 - mass. 41717 ). L'esigenza di ripristinare criteri di equità e di ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore, è da ritenersi preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento. ( Precedente: S. 136/2022 - mass. 44799 ). Ogni intervento del legislatore deve essere scrutinato nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. ( Precedente: S. 234/2020 - mass. 43231 ). L'effettività delle condizioni di crisi di un sistema previdenziale consente di salvaguardare anche il principio dell'affidamento, nella misura in cui il prelievo non risulti sganciato dalla realtà economico-sociale, di cui i pensionati stessi sono partecipi e consapevoli. ( Precedente: S. 173/2016 - mass . 38978 ). In tema di trattamenti vitalizi dei consiglieri regionali, va considerato idoneo, sul piano della ragionevole giustificazione, l'intento di contenimento della spesa e quello di sostenibilità del regime dei predetti trattamenti, che risponde a esigenze di sobrietà da assecondare attraverso il ridimensionamento di trattamenti retti da un regime connotato da indici di particolare favore quanto: a età e contribuzione minima necessaria per maturare il diritto all'assegno; ad ammontare della contribuzione gravante sul consigliere in rapporto alla sua misura; alla possibilità di cumularlo con altro trattamento vitalizio (in tutto o in parte) e di quiescenza altrimenti maturato, in passato anche in virtù di contribuzioni figurative. ( Precedente: S. 136/2022 - mass. 44799 ). La corresponsione di una indennità per i consiglieri regionali si giustifica perché - in un regime democratico a larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non è riservato ai ceti che si trovino in condizioni economiche di vantaggio - il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità , ha l'obbligo di porre in essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per consentire anche ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche e l'esercizio delle funzioni a queste connesse, in attuazione dei principi ricavabili dagli artt. 3, secondo comma, e 69 Cost. ( Precedenti: S. 454/1997 - mass. 23705; S. 24/1968 - mass. 2783 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2015, sollevate dal Tribunale di Trieste, in riferimento agli artt. 3, 48, 51, 53, 64, 66, 67, 68 e 69 Cost., che prevedono la riduzione dell'assegno vitalizio e la sua quota di reversibilità secondo le percentuali progressive dalle allegate Tabelle A e B, stabilendo comunque che l'importo non possa essere comunque inferiore a 1.500 euro mensili lordi. L'iniziativa legislativa censurata è motivata da finalità di contenimento dei costi, a sua volta supportata da esigenze di sostenibilità del sistema dei vitalizi e di coordinamento interregionale, nonché da ragioni di equità a fronte di un trattamento normativo vantaggioso. Né essa trasmoda in una disciplina lesiva del legittimo affidamento. Né, nel caso in esame, si rinvengono i tratti distintivi della fattispecie tributaria. La scelta legislativa di incidere pro futuro sull'ammontare dell'assegno vitalizio corrisposto agli ex consiglieri regionali e ai loro superstiti, infatti, non si atteggia come prelievo a loro carico, in ragione dell'indice di capacità contributiva espresso da tale trattamento, bensì quale misura di razionalizzazione della spesa previdenziale e di complessivo riequilibrio del sistema, così da sottrarla alla logica che permea l'imposizione tributaria, la quale postula il ricorrere di una disciplina legale finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Quanto all'asserito pregiudizio dell'accesso alle cariche di rappresentanza democratica e di garanzia d'indipendenza, a presidio dei principi di libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori, di accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, di libero esercizio delle funzioni di consigliere regionale, va ribadita la posizione peculiare del Parlamento nazionale sui Consigli regionali. Né, infine, si può ritenere che, nella fattispecie, la discrezionalità del legislatore, anche regionale, circa la compiuta disciplina delle implicazioni d'ordine economico connesse all'attività pubblica svolta sia stata esercitata in maniera manifestamente irragionevole o arbitraria. ( Precedenti: S. 263/2020 - mass. 43283; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 289/1994 - mass. 20939 ).
Norme citate
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia-Art. 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 151/2022Depositata il 16/06/2022
Esiste una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all'Assemblea di cui fa parte, le quali - ove risultino lese da altri organi parlamentari - possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. ( Precedenti: O. 188/2021 - mass. 44209; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 17/2019 - mass. 41933 ) . La legittimazione del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto, dovendo fondarsi sull'allegazione di vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari e di violazioni rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933 ). Il singolo parlamentare non può rappresentare l'intero organo cui appartiene e non è ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. ( Precedenti: O. 67/2021 - mass. 43797; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 163/2018 - mass. 40083 ). Deve escludersi che, in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo. ( Precedenti: O. 80/2022 - mass. 44819; O. 181/2018 - mass. 40206 ). Nelle ipotesi in cui il singolo parlamentare deduca unicamente violazioni dei Regolamenti della Camera e del Senato e delle relative prassi, operano rimedi interni alle assemblee parlamentari, cui è riservato il giudizio relativo all'interpretazione e applicazione delle norme e delle prassi regolamentari. ( Precedenti: O. 193/2021 - mass. 44327; O. 186/2021 - mass. 44181 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati inammissibili, per carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dal senatore Gregorio De Falco e dai deputati Spessotto e altri e Fassina, nei confronti, complessivamente, del Governo, anche nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio nonché quale rappresentante del Governo, della propria Camera di appartenenza, del Presidente della ottava Commissione permanente, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, del Presidente e dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per violazione degli artt. 3, 67, 68, 71, 72, 77, secondo comma, e 94 Cost., in relazione all'approvazione, con apposizione della questione di fiducia, del disegno di legge di conversione del d.l. n. 121 del 2021, e in particolare del suo art. 7, in mancanza dell'acquisizione della decisione della Commissione europea, alla quale i commissari straordinari sono tenuti, sulla base dell'art. 79 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., ad adeguare il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia - Società Aerea Italiana spa e Alitalia Cityliner spa. Con i conflitti in esame - indirizzati a contestare prevalentemente il modus operandi del Governo - non viene rivendicata la lesione di una prerogativa dei singoli parlamentari ricorrenti, in quanto non è ravvisabile in capo a questi ultimi una posizione che sia, se non propriamente contrapposta, quantomeno distinta e autonoma rispetto a quella facente capo alla Camera di appartenenza. Quand'anche le lamentate lesioni fossero riconducibili alla sfera di attribuzioni del singolo parlamentare, mancherebbe, sotto il profilo oggettivo, il carattere manifesto ed evidente della violazione, atteso che dalla ricostruzione dell' iter legislativo ricavabile dai lavori parlamentari risulta che i ricorrenti hanno potuto esercitare appieno le proprie prerogative di parlamentari. Infine, quanto al profilo della legittimazione passiva, con riferimento al Governo, deve escludersi che, in un conflitto, il singolo parlamentare possa rappresentare l'intero organo cui appartiene, in quanto non è titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell'esecutivo, mentre per gli altri soggetti, la prospettazione del ricorrente è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure in esso contenute sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. ( Precedenti: O. 181/2018 - mass. 40206; O. 277/2017 - mass. 39733 ).
Norme citate
- decreto legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 136/2022Depositata il 03/06/2022
Al Parlamento nazionale deve essere riconosciuta una posizione costituzionale del tutto peculiare, in ragione della quale le norme che si riferiscono ad esso od ai suoi membri sono da qualificare come diritto singolare. Da esso vengono garantite forme di indipendenza e prerogative ben più ampie di quelle concesse ai Consigli regionali, negandosi in conseguenza la piena equiparazione delle assemblee legislative regionali alle assemblee parlamentari, considerato che diversamente dalle funzioni assegnate alle Camere, le attribuzioni dei Consigli si inquadrano nell'esplicazione di autonomie costituzionalmente garantite, ma non si esprimono a livello di sovranità . ( Precedenti: S. 198/2021 - mass. 44317; S. 279/2008 - mass. 32710 ; S. 110/1970 - mass. 5101 ; S. 6/1970 - mass. 4804 ; S. 143/1968 - mass. 3081 ; S. 14/1965 - mass. 2305 ; S. 66/1964 - mass. 2178 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 64, 66, 68 e 69 Cost., degli artt. 2 e 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, che, rispettivamente, prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019, la riduzione del 20% dell'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità , spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti, e un limite di 9.000 euro alla cumulabilità con altro trattamento vitalizio erogato dal Parlamento nazionale o europeo o da altra Regione sull'importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità , spettanti in ragione della carica di consigliere regionale precedentemente rivestita dal beneficiario o dai superstiti. I parametri evocati risultano inconferenti).
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 2
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 64
- Costituzione-Art. 66
- Costituzione-Art. 68
- Costituzione-Art. 69
Pronuncia 35/2022Depositata il 17/02/2022
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti: O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150 ). La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. ( Precedente: O. 286/2014 - mass. n. 38212 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino, sesta sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 - doc. IV- ter , n. 11-A -, con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell'allora deputato S. E. - contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook , riguardanti D. L., G. V. e G. R. - fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). ( Precedente: O. 193/2018 - mass. 40300 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
- legge-Art. 37
Pronuncia 110/2021Depositata il 27/05/2021
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità , per difetto dei caratteri della concretezza e dell'attualità del conflitto, formulata nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Brescia nei confronti del Senato della Repubblica in riferimento alla deliberazione del 10 gennaio 2017, che ha affermato l'insindacabilità , ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal senatore Gabriele Albertini. Il giudice d'appello, in forza dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, ha il potere di porsi ogni questione non preclusa che ritenga rilevante ai fini del decidere e, di conseguenza, è competente ad esprimere in via definitiva la volontà del potere cui appartiene ed è legittimato a proporre un conflitto non sollevato dal giudice di primo grado. ( Precedenti citati: sentenze n. 371 del 2006, n. 331 del 2006, n. 235 del 2005, n. 116 del 2003 e n. 1150 del 1988; ordinanza n. 229 del 1975 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 68
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.