Articolo 68 - COSTITUZIONE

((I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne' puo' essere arrestato o altrimenti privato della liberta' personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione e' richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza)).
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 227/2023Depositata il 28/12/2023

Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell'organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Tipologia - Intercettazioni occasionali e indirette (o mirate) - Criteri identificativi e differenziatori - Diversa disciplina dell'autorizzazione, comunque necessaria - Tutela estesa alla corrispondenza elettronica (nel caso di specie: non spettanza alla Procura della Repubblica, al GIP e al GUP indicati di disporre, effettuare e utilizzare, senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, le intercettazioni svolte tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018, né di utilizzare le intercettazioni effettuate sino alla data del 2 agosto 2015, che hanno coinvolto Stefano Esposito, né di acquisire e utilizzare i suoi messaggi WhatsApp, prelevati il 19 marzo 2018; annullamento, per l'effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio nell'ambito dell'indicato procedimento penale). (Classif. 172005).

La garanzia di cui all?art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell?autonomia e dell?indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. Di conseguenza, l?individuazione degli ambiti di applicazione dell?uno e dell?altro regime autorizzatorio previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 discende dalla ratio di garanzia dell?art. 68, terzo comma, Cost., che consiste nel porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull?esercizio del suo mandato rappresentativo, quali quelle derivanti da intenti persecutori associati a strumenti di particolare invasività come le intercettazioni. L?autorizzazione preventiva, pertanto, deve essere richiesta non solo se l?atto d?indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità (intercettazioni c. d. ?dirette?), ma anche tutte le volte in cui la captazione si riferisca a utenze di interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi presumibilmente da questo frequentati, al precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare stesso. Ai fini della richiesta preventiva dell?autorizzazione, ciò che conta non è la titolarità dell?utenza o del luogo, ma la direzione dell?atto d?indagine. A restare escluse dalla necessità del placet preventivo della Camera di appartenenza del parlamentare, e a ricadere quindi nell?ambito di applicazione dell?art. 6 della legge n. 140 del 2003, sono le intercettazioni ?occasionali?, per le quali l?impossibilità di munirsi dell?autorizzazione preventiva discende dall?assenza di preordinazione all?obiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell?ingresso dei materiali captati nel recinto dell?attività d?indagine (Precedenti: S. 157/2023 - mass 45657; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 390/2007 - mass. 31835; O. 129/2020 - mass. 43535).Al fine di sceverare le intercettazioni occasionali da quelle indirette bisogna tenere conto, sebbene in via solamente esemplificativa, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell?arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare. Tali indici, per quanto rilevanti, possono tuttavia non essere da soli sufficienti a rivelare il carattere mirato dell?attività di indagine, essendo a tal fine dirimente la circostanza che, a carico del parlamentare, emergano elementi idonei a dimostrare l?intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l?attività di intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell?azione penale; cosicché, dal momento che le intercettazioni diventassero ?mirate? (e, con ciò, ?indirette?), sarebbe necessaria l?autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell?art. 4 della legge n. 140 del 2003. (Precedenti: S. 114/2013 - mass. 4489; S. 113/2010 - mass. 34486; O. 263/2010 - mass. 34859).L?art. 68, terzo comma, Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento ? ivi compresa quella elettronica ? anche dopo la ricezione da parte del destinatario. Tale garanzia si traduce, per gli organi inquirenti che abbiano appreso i contenuti di conversazioni scambiate dal parlamentare con il terzo proprietario del dispositivo di telefonia mobile oggetto di sequestro, nell?obbligo di sospendere l?estrazione di tali messaggi dalla memoria del dispositivo (o dalla relativa copia) e chiedere l?autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, a norma dell?art. 4 della legge n. 140 del 2003, al fine di poterli coinvolgere nel sequestro, a prescindere da ogni valutazione circa la natura ?mirata? o ?occasionale? dell?acquisizione dei messaggi del parlamentare. (Precedente: S. 170/2023 - mass. 45717).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, al GIP e al GUP presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell?ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047/2015 R.G.N.R., le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018; né che spettasse alle medesime autorità utilizzare, nell?ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015; né che spettasse alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell?ambito degli stessi procedimenti, i messaggi WhatsApp scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello smartphone in uso a quest?ultimo; e sono annullati, per l?effetto, limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell?ambito del procedimento penale indicato e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal GUP il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento. Lo svolgimento anomalo dell?attività di intercettazione, e del successivo utilizzo del materiale così acquisito ? senza aver mai richiesto, lungo l?intero corso delle indagini e del procedimento penale, alcuna autorizzazione: né quella successiva, ex art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, né quella preventiva ex art. 4 della medesima legge ? determina la violazione dell?art. 68, terzo comma, Cost., sia pure nelle distinte forme introdotte dagli artt. 4 e 6 citati. Il nome dell?allora senatore Esposito, infatti, affiora nell?ambito di un?attività di indagine sull?attività di G. M., iniziata nel febbraio 2015 e protrattasi fino al settembre dello stesso anno, da cui risulta che fin dal 25 marzo 2015 le scelte imprenditoriali di G. M. trovavano un riferimento costante nella persona di Stefano Esposito, i cui rapporti venivano ulteriormente approfonditi in un?informativa di polizia giudiziaria depositata il 3 agosto 2015. L?anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un?attività di indagine che si è dispiegata, nell?ambito di una pluralità di procedimenti tra loro variamente collegati, per più anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione, denota come tale complessiva attività di indagine fosse univocamente diretta a captare le comunicazioni del senatore Esposito, quanto meno a far data dall?informativa di polizia giudiziaria del 3 agosto 2015, data dalla quale alle intercettazioni deve essere attribuita natura ?indiretta?. L?anomalia decisionale e operativa che ha contraddistinto il modus procedendi delle autorità giudiziarie torinesi si riverbera su tutte le attività poste in essere da queste ultime sulla base delle intercettazioni illegittimamente autorizzate, effettuate a far data dal 3 agosto 2015. Quanto alle attività di captazione delle conversazioni del parlamentare in epoca antecedente al 3 agosto 2015, alle stesse deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all?art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Ne consegue che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, prima, e il GUP del medesimo Tribunale, poi, non avrebbero potuto porre quelle captazioni a fondamento, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio di Stefano Esposito e del decreto che dispone il giudizio, in assenza della richiesta di autorizzazione di cui al citato art. 6, comma 2. Restano viceversa esenti dalla necessità di qualsivoglia autorizzazione le intercettazioni delle conversazioni di Stefano Esposito effettuate dopo il 22 marzo 2018, data di conclusione della legislatura nella quale l?Esposito ha ricoperto la carica di senatore della Repubblica).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68

Pronuncia 218/2023Depositata il 11/12/2023

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - In genere - Poteri della Corte costituzionale - Sindacato sull'esercizio del potere e, nel caso, annullamento del relativo atto - Necessità di esplicita richiesta del ricorrente - Esclusione - Legittimazione rinvenibile direttamente nella legge. (Classif. 114001).

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, il potere di deliberare sulla insindacabilità con la quale una Camera ascrive alla prerogativa parlamentare, di cui all'art. 68, primo comma, Cost., le condotte di cui è imputato il parlamentare di appartenenza e, nel caso, disporre l?annullamento, deriva alla Corte costituzionale non già da una specifica richiesta del ricorrente, bensì direttamente dall?art. 38 della legge n. 87 del 1953, ove si prevede che la Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla. (Precedenti: S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 221/2014 - S. 115/2014 - mass. 37914; S. 333/2011 - mass. 27101; S. 452/2006; S. 388/2007 - mass. 27428; S. 342/2007; S. 452/2006; S. 249/2006; S. 164/2005; S. 146/2005; S. 28/2005 - mass. 45185; S. 28/2005 - mass. 3847; S. 508/2002; S. 270/2002 - mass. 38179; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000; S. 10/2000; O. 264/2000).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68
  • legge-Art. 38

Pronuncia 218/2023Depositata il 11/12/2023

Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Richiami integrativi contenuti nel ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Possibile asimmetria informativa tra le parti - Esclusione, purché il ricorso sia sufficientemente esplicativo, tenendo conto anche di eventuali documenti allegati. (Classif. 111002).

Nei conflitti di attribuzione relativi all?insindacabilità, di cui all?art. 68, primo comma, Cost., l?atto oggetto del conflitto è la deliberazione della Camera di appartenenza, la quale si forma sulla base del capo di imputazione. Di conseguenza, fermo restando che il ricorso deve essere sufficientemente determinato e il più possibile esplicativo, eventuali richiami, in funzione integrativa, al capo di imputazione non comportano una asimmetria informativa nel giudizio, né si riverberano negativamente sul contraddittorio. Del resto, gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum relativi al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sono rinvenibili, oltre che nell?atto di ricorso, negli eventuali documenti ad esso allegati. (Precedente: O. 264/2000 - mass. 25486).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68

Pronuncia 218/2023Depositata il 11/12/2023

Parlamento - Immunità parlamentari - Ratio - Tutela della funzione e dell'autonomia parlamentare - Estensione alle condotte extra moenia - Limiti - Sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto agli atti tipici parlamentari, purché non si traducano in insulti o in meri comportamenti materiali costituenti illecito penale (nel caso di specie: non spettanza al Senato di adottare la deliberazione di insindacabilità delle opinioni espresse da Carlo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nella parte in cui si riferisce alle condotte per le quali è sottoposto a processo penale, per concorso nei reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti e di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; conseguente suo annullamento). (Classif. 172005).

La ratio della norma di cui all?art. 68, primo comma, è preservare la libertà della funzione parlamentare e la sua autonomia; pertanto esso abbraccia, oltre ai voti dati e alle opinioni espresse in Parlamento, anche condotte tenute extra moenia, purché ascrivibili alla nozione di opinioni espresse nell?esercizio delle funzioni parlamentari.Tutti i comportamenti contestati a un parlamentare svolti al di fuori delle ?mura parlamentari? rientrano in una tipologia di atti rispetto ai quali sussistono indici rivelatori della insindacabilità. Con riguardo a dichiarazioni diffamatorie o oltraggiose, l?insindacabilità può espandersi a opinioni espresse extra moenia, purché contestuali o successive ad atti tipici parlamentari e sempre che sussista, al di là delle formule letterali usate, una sostanziale corrispondenza delle opinioni espresse rispetto ai citati atti. A fronte, tuttavia, di espressioni contenenti insulti, la prerogativa parlamentare non può essere estesa sino a ricomprendere simili affermazioni ? di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni ? solo perché collegate con le ?battaglie? condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro tesi politiche. Dinanzi poi a dichiarazioni o a comportamenti contestati ad altro titolo occorre verificare, ab imis, se essi siano identificabili come opinioni o, invece, una circostanza di fatto inidonea a esprimere un?opinione nell?esercizio della funzione di parlamentare, come, ad es., una dichiarazione imputata a titolo di falso, o meri comportamenti materiali qualificati come resistenza a pubblico ufficiale, nonché condotte omissive e commissive. Esse, infatti, dilaterebbero il perimetro costituzionalmente tracciato, generando un?immunità non più soltanto funzionale, ma, di fatto, sostanzialmente ?personale?, a vantaggio di chi sia stato eletto membro del Parlamento. Va perciò escluso che qualsiasi comportamento materiale ovvero gli insulti possano rientrare nella prerogativa della insindacabilità, anche ove ispirati al fine di sostenere le opinioni espresse dal parlamentare. (Precedenti: S. 241/2022 - mass. 45185; S. 133/2018 - mass. 41360; S. 59/2018 - mass. 39945; S. 144/2015 - mass. 38478; S. 333/2011 - mass. 36002; S. 270/2002 - mass. 27101; S. 264/2014 - mass. 38179; S. 221/2014 - mass. 38113; S. 115/2014 - mass. 37914; S. 313/2013 - mass. 37566; S. 388/2007 - mass. 31833; S. 508/2002 - mass. 27428; S. 137/2001 - mass. 26216; S. 58/2000 - mass. 25187; S. 56/2000 - mass. 25189; S. 11/2000 - mass. 25128; S. 10/2000 - mass. 25126).(Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare che le condotte contestate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi ai sensi degli artt. 326, 336 e 338 cod. pen., per le quali pende procedimento penale dinanzi al Tribunale di Modena, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell?esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell?art. 68, primo comma, Cost.; e, per l?effetto, è annullata la relativa deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato nella seduta del 16 febbraio 2022. Le condotte inquadrate dall?autorità giudiziaria nell?esercizio della propria competenza, qualificate come minacce dirette a costringere pubblici ufficiali ed esponenti di un Corpo politico o amministrativo a compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio, non sono riconducibili alla nozione di espressione di una opinione. Al fine di ricomprendere le condotte di un parlamentare nell?alveo dell?art. 68, primo comma, Cost., infatti, non è sufficiente che esse abbiano quale comune ispirazione teleologica quella di confortare e di dare sostegno a una opinione del componente di una Camera, sia pure corrispondente a quanto da questi affermato in atti parlamentari).

Norme citate

  • deliberazione del Senato della Repubblica-Art. DOC. IV-TER, N. 14

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68

Pronuncia 204/2023Depositata il 14/11/2023

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost. delle dichiarazioni espresse attraverso un social network da Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti). (Classif. 114002).

Va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Milano a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell?esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (Precedenti: O. 191/2023 ? mass. 45795; O. 175/2023 ? mass. 45716; O. 154/2023 ? mass. 45694; O. 34/2023 ? mass. 45357; O. 1/2023 ? mass. 45273).Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all?applicazione dell?art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 154/2023 ? mass. 45694).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell?art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, sez. settima penale, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni ? doc. IV-ter, n. 11-A ? si è affermato che le dichiarazioni rese sulla propria pagina Facebook dall?allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell?esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell?art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione dell?organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l?insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro). (Precedenti: O. 175/2023 ? mass. 45716; O. 154/2023 ? mass. 45694; O. 34/2023 ? mass. 45357; O. 1/2023 ? mass. 45273).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68
  • legge-Art. 37

Pronuncia 191/2023Depositata il 17/10/2023

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva del Tribunale di Roma - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma in relazione al diniego del Senato di autorizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, l'utilizzo di conversazioni telefoniche e captazioni occasionali antecedenti all'iscrizione del senatore Siri nel registro degli indagati nell'ambito di un procedimento penale). (Classif. 114003).

Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al Giudice dell?udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene. ( Precedenti: O. 62/2023 ? mass. 45460; O. 69/2020 ? mass. 43150; O. 25/2013 ? mass. 36921; O. 142/2011 ? mass. 35599 ). Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all?applicabilità della prerogativa di cui all?art. 68, terzo comma, Cost. ( Precedenti: O. 62/2023 ? mass. 45460; O. 261/2022 ? mass. 45197; O. 276/2008 ? mass. 32704; O. 275/2008 ? mass. 32703 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell?art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, per violazione dell?art. 68, terzo comma, Cost., dal GUP del Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, volto a dichiarare la non spettanza del potere di quest?ultimo di negare, con la deliberazione del 9 marzo 2022 ? Doc. IV, n. 10 ?, l?autorizzazione a utilizzare, nei confronti del senatore Armando Siri, le conversazioni telefoniche e le captazioni occasionali antecedenti all?iscrizione del medesimo senatore nel registro degli indagati nell?ambito di un procedimento penale. Quanto al profilo soggettivo, sono riconosciute la natura di potere dello Stato sia al GUP del Tribunale di Roma che al Senato della Repubblica. Quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, essendo questo volto a lamentare l?alterazione del corretto equilibrio tra l?esercizio della funzione giurisdizionale e la salvaguardia delle prerogative e delle immunità parlamentari di cui all?art. 68, terzo comma, Cost., asseritamente menomato dalla pretesa del Senato della Repubblica di valutare autonomamente il requisito della necessità probatoria previsto dall?art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e di ritenere di natura indiretta, anziché fortuita o occasionale, le restanti intercettazioni di cui il ricorrente ha chiesto l?autorizzazione all?utilizzo nel giudizio pendente dinnanzi ad esso).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68
  • legge-Art. 6
  • legge-Art. 37

Pronuncia 175/2023Depositata il 27/07/2023

Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva del Senato della Repubblica - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità delle dichiarazioni del senatore M.M. G.). (Classif. 114001).

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell?esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti: O. 34/2023 ? mass. 45357, O. 35/2022 ? mass. 44519, O. 148/2020 ? mass. 43530).Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all?applicazione dell?art. 68, primo comma, Cost. (Precedenti: O. 34/2023 ? mass. 45357, O. 148/2020 ? mass. 43530, O. 69/2020 ? mass. 43150).(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell?art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Catania, sez. quarta penale, in composizione monocratica, in riferimento alla deliberazione del 16 febbraio 2022 ? doc. IV-quater, n. 4 ? con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che quanto pubblicato dal senatore M.M. G. sulla propria pagina Facebook, in data 30 ottobre 2017 e 21 gennaio 2018, fosse stato espresso nell?esercizio delle funzioni parlamentari e, pertanto, fosse riconducibile alla garanzia di insindacabilità di cui all?art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l?instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell?organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l?insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). (Precedenti: O. 34/2023 ? mass. 45357, O. 35/2022 ? mass. 44519, O. 148/2020 ? mass. 43530).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68
  • legge-Art. 37

Pronuncia 170/2023Depositata il 27/07/2023

Parlamento - Immunità parlamentari - Guarentigia dell'organo di appartenenza, e solo indirettamente dei parlamentari - Tutela della corrispondenza - Distinzione rispetto alle intercettazioni - Nozione ampia di corrispondenza, comprensiva dei messaggi elettronici e dei tabulati telefonici (nel caso di specie: non spettanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze di disporre i sequestri probatori di telefoni cellulari appartenenti a terzi, disposto senza avere mai preventivamente richiesto l'autorizzazione del Senato della Repubblica, di messaggi WhatsApp e di posta elettronica nei quali era mittente o destinatario il senatore Renzi, qualificabili come corrispondenza; conseguente annullamento del sequestro, relativamente al provvedimento nel frattempo non annullato dalla Corte di cassazione). (Classif. 172005).

La garanzia costituzionale (art. 68) che richiede l?autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza è volta primariamente a proteggere l?autonomia e l?indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, riverberando solo strumentalmente i suoi effetti a favore delle persone investite della funzione. ( Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023; S. 390/2007 - mass. 31839; O. 129/2020 - mass. 43535 ). Il discrimen tra le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni e i sequestri di corrispondenza non è dato principalmente dalla forma della comunicazione, giacché le intercettazioni possono avere ad oggetto anche flussi di comunicazioni non orali (informatiche o telematiche). Affinché si abbia intercettazione debbono invece ricorrere due condizioni: la prima, di ordine temporale, è che la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell? extraneus, e va dunque colta nel suo momento ?dinamico?, con conseguente estraneità al concetto dell?acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento ?statico?); la seconda condizione attiene alle modalità di esecuzione: l?apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all?insaputa dei soggetti tra i quali la comunicazione intercorre. Il concetto di «corrispondenza» è ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione di pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate, attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza; in linea generale, pertanto, lo scambio di messaggi elettronici ? e-mail , SMS, WhatsApp e simili ? rappresenta, di per sé, una forma di corrispondenza agli effetti degli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. La tutela accordata dall?art. 15 Cost. ? anche ove si guardi alla prerogativa parlamentare prevista dall?art. 68, terzo comma, Cost. ? prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero, aprendo così il testo costituzionale alla possibile emersione di nuovi mezzi e forme della comunicazione riservata. La garanzia si estende, quindi, ad ogni strumento che l?evoluzione tecnologica mette a disposizione a fini comunicativi, compresi quelli elettronici e informatici, ignoti al momento del varo della Carta costituzionale. Posta elettronica e messaggi inviati tramite l?applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di c.d. messaggistica istantanea) rientrano, dunque, a pieno titolo nella sfera di protezione dell?art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi. La riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall?inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, è qui assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l?utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp , spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch?esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione. ( Precedenti: S. 2/2023 - mass. 45265; S. 20/2017 - mass. 39645; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 1030/1988 ). La garanzia apprestata dall?art. 15 Cost. si estende anche ai dati esteriori delle comunicazioni (quelli, cioè, che consentono di accertare il fatto storico che una comunicazione vi è stata e di identificarne autore, tempo e luogo), come ad esempio i tabulati telefonici, contenenti l?elenco delle chiamate in partenza o in arrivo da una determinata utenza e che possono aprire squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare, specialmente istituzionali. La stretta attinenza della libertà e della segretezza della comunicazione al nucleo essenziale dei valori della personalità ? attinenza che induce a qualificare il corrispondente diritto come parte necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona e senza il quale questa non può esistere e svilupparsi in armonia con i postulati della dignità umana ? comporta infatti un particolare vincolo interpretativo, diretto a conferire a quella libertà, per quanto possibile, un significato espansivo. ( Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; S. 188/2010 - mass. 34690; S. 372/2006 - mass. 30769; S. 281/1998 - mass. 24085; S. 81/1993 - mass. 19295; S. 366/1991 - mass. 17448 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale iscritto al n. 3745/2019 R.G.N.R., sulla base di decreti di perquisizione e sequestro emessi il 20 novembre 2019, corrispondenza riguardante il sen. Matteo Renzi, costituita da messaggi di testo scambiati tramite l?applicazione WhatsApp tra il sen. Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, e tra il sen. Renzi e M. C. nel periodo 12 agosto 2018-15 ottobre 2019, nonché da posta elettronica intercorsa fra quest?ultimo e il senatore Renzi, nel numero di quattro missive, tra il 1° e il 10 agosto 2018; ed è annullato, per l?effetto, il sequestro dei messaggi di testo scambiati tra il sen. Matteo Renzi e V. U. M. nei giorni 3 e 4 giugno 2018, per i quali, a differenza di altri, non è nel frattempo intervenuto provvedimento di annullamento della Cassazione. Degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere , è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall?art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all?invio segue immediatamente ? o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile ? la ricezione. Una simile conclusione si impone a maggior ragione allorché non si tratti solo di stabilire cosa sia corrispondenza per la generalità dei consociati, ma di delimitare specificamente l?area della corrispondenza di e con un parlamentare, per il cui sequestro l?art. 68, terzo comma, Cost. richiede l?autorizzazione della Camera di appartenenza. Limitare la citata prerogativa alle sole comunicazioni in corso di svolgimento e non già concluse significherebbe darne una interpretazione così restrittiva da vanificarne la portata: condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare possono bene derivare, infatti, anche dalla presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario. Se, dunque, l?acquisizione dei dati esteriori di comunicazioni già avvenute, quali quelli memorizzati in un tabulato, gode delle tutele accordate dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost., è impensabile che non ne fruisca, invece, il sequestro di messaggi elettronici, anche se già recapitati al destinatario: operazione che consente di venire a conoscenza non soltanto dei dati identificativi estrinseci delle comunicazioni, ma anche del loro contenuto, e dunque di attitudine intrusiva tendenzialmente maggiore). ( Precedenti: S. 157/2023 - mass. 45658; S. 38/2019 - mass. 42192; S. 113/2010 - mass. 34488; S. 390/2007 - mass. 31839 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 170/2023Depositata il 27/07/2023

Parlamento - Immunità parlamentari - Tutela della corrispondenza - Ricomprensione dell'estratto conto bancario del parlamentare - Esclusione (nel caso di specie: spettanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze del potere di acquisire agli atti l'estratto conto del sen. Renzi nel procedimento penale nei suoi confronti e di altri, senza avere mai preventivamente richiesto l'autorizzazione del Senato della Repubblica). (Classif. 172005).

L?art. 68 Cost. esige l?autorizzazione della Camera di appartenenza solo per eseguire specifici atti nei confronti dei membri del Parlamento, particolarmente suscettibili di incidere sullo svolgimento del mandato elettivo (limitazioni della libertà personale, perquisizioni personali e domiciliari, intercettazioni, sequestri di corrispondenza): non, invece, di espletare, con altri mezzi, indagini bancarie sul parlamentare, né di acquisire, in diverso modo, suoi dati personali, utili a fini di indagine. In effetti, le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione ? principio che è all?origine della formazione dello Stato di diritto ? e devono perciò essere interpretate alla luce della loro ratio , evitando improprie letture estensive. ( Precedenti: S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023 ). (Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze acquisire agli atti del procedimento penale n. 3745/2019 R.G.N.R., tramite decreto di acquisizione emesso l?11 gennaio 2021, l?estratto del conto corrente bancario personale del sen. Matteo Renzi relativo al periodo 14 giugno 2018-13 marzo 2020. L?atto investigativo in questione resta al di fuori del perimetro applicativo della prerogativa parlamentare invocata: l?estratto conto è, infatti, un documento che ha una funzione e una valenza autonoma, indipendente dalla spedizione al correntista; esso non è altro che un riepilogo delle risultanze delle scritture contabili della banca. Si tratta, dunque, di per sé, di un documento contabile interno all?ente creditizio: la circostanza che possa o debba essere trasmesso al cliente non lo qualifica in modo automatico e permanente come «corrispondenza», agli effetti dell?art. 68, terzo comma, Cost. Se oggetto di apprensione da parte degli organi inquirenti fosse l?estratto conto spedito dalla banca al correntista, si potrebbe effettivamente ritenere che le garanzie previste dagli artt. 15 e 68, terzo comma, Cost. entrino in gioco. Nella specie, come dedotto e documentato dalla Procura di Firenze, l?estratto del conto corrente bancario del sen. Renzi è entrato negli atti di indagine tramite un decreto, emesso l?11 gennaio 2021, di acquisizione di segnalazioni di operazioni bancarie sospette effettuate in base alla normativa antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231 del 2007: segnalazioni tra i cui allegati figurava l?estratto conto in questione ricavato dalla segnalante Unità di informazione finanziaria della Banca d?Italia tramite interrogazione delle banche dati in suo possesso).

Parametri costituzionali

Pronuncia 157/2023Depositata il 20/07/2023

Parlamento - Immunità parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Deliberazione della Camera dei deputati di diniego, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost., dell'autorizzazione richiesta dalla Sezione disciplinare del CSM all'utilizzo di captazioni informatiche occasionali nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare - Ricorso per confitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Non spettanza, nei sensi di cui in motivazione, del potere della Camera dei deputati di deliberare il diniego all'autorizzazione successiva all'utilizzo di captazioni informatiche indicate - Necessità di una nuova valutazione conforme al canone di leale collaborazione istituzionale - Conseguente annullamento della delibera che ha negato l'autorizzazione. (Classif. 172005).

È dichiarato, nei sensi di cui in motivazione, che non spettava alla Camera dei deputati deliberare il diniego all?autorizzazione successiva all?utilizzo di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri, richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM, ai sensi dell?art. 6 della legge n. 140 del 2003, nell?ambito del procedimento disciplinare a suo carico, sul presupposto che le stesse fossero state acquisite in diverso procedimento penale in assenza dell?autorizzazione preventiva di cui all?art. 4 della medesima legge; ed è annullata, per l?effetto, la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 gennaio 2022. Le circostanze sulla base delle quali la Camera dei deputati ha negato l?autorizzazione richiesta dalla Sez. disciplinare del CSM ? valutate in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto dell?intento perseguito da parte dell?autorità procedente ? non sono tali da evidenziare che l?attività di captazione fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell?on. Ferri, sia perché quest?ultimo non è mai stato attinto da indizi di reità, sia perché non ricorrono i presupposti necessari a far ritenere che gli atti di indagine siano univocamente rivolti anche a captare le comunicazioni cui ha preso parte l?on. Ferri. Inoltre, per quanto le prerogative del parlamentare non possono risentire di un ascolto tardivo del materiale intercettato, si deve ritenere non univoca la dimostrazione dell?attuazione di una strategia elusiva in danno dell?on. Ferri da parte degli organi inquirenti. La richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente richiede pertanto una nuova valutazione, da parte della stessa Camera dei deputati, della sussistenza dei presupposti ai quali l?utilizzazione delle intercettazioni effettuate in un diverso procedimento è condizionata, ai sensi dell?art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2023. L?ulteriore esercizio del potere di autorizzazione dovrà conformarsi al canone di leale collaborazione istituzionale, che si svolge in base ai paradigmi e alle regole della correttezza nei rapporti reciproci e del rispetto dell?altrui autonomia. ( Precedente: S. 379/1992 - mass. 18809 ).

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 68

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.