Articolo 80 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 163/2018Depositata il 19/07/2018
Sono dichiarati inammissibili - per assenza del requisito soggettivo - i ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da Giulio Marcon, Giuseppe Civati, Beatrice Brignone e Andrea Maestri, nella qualità di membri della Camera dei deputati nella XVII legislatura, nei confronti del Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'omessa presentazione del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del "Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica italiana", firmato a Roma il 2 febbraio 2017. Le attribuzioni dedotte dai ricorrenti (potere di discussione, di emendamento e di voto sui disegni di legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali) sono riconducibili alle prerogative delle quali - per espressa previsione costituzionale (art. 72, quarto comma, riserva di assemblea; e art. 80 Cost., riserva di legge formale) - è titolare esclusivamente l'assemblea, e non il suo singolo componente, cosicché solo ad essa è rimessa la valutazione dell'opportunità di insorgere avverso possibili violazioni, non essendo configurabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza. Rimane peraltro impregiudicata la questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato. ( Precedenti citati: sentenza n. 225 del 2001; ordinanze n. 277 del 2017 e n. 177 del 1998 ). La legittimazione ad adire la Corte costituzionale con lo strumento del conflitto tra poteri dello Stato si fonda sull'esistenza di una sfera protetta di attribuzioni, delle quali si lamenti la lesione; ciò vale anche in riferimento alle prerogative parlamentari, che non possono non implicare un potere dell'organo a tutela del quale sono disposte. ( Precedente citato: sentenza n. 1150 del 1988 ). Con riferimento alla riserva di assemblea di cui all'art. 72, quarto comma, Cost., la garanzia connessa con la competenza dell'assemblea plenaria discende dal sistema delle norme costituzionali che definiscono le attribuzioni delle Camere rispetto ai trattati internazionali (artt. 80 ed 87 Cost.). ( Precedente citato: sentenza n. 295 del 1984 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 80
- Costituzione-Art. 87
Pronuncia 81/2018Depositata il 20/04/2018
Accolta, per violazione degli artt. 2, 3, 5 e 6 Cost., la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Veneto n. 28 del 2016, restano assorbiti gli altri profili di censura relativi agli artt. 80, 81, terzo e quarto comma, 114 e 117, secondo comma, lett. a), g) ed e), e 118, primo comma, Cost.
Norme citate
- legge della Regione Veneto-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 144/2011Depositata il 20/04/2011
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 10, 11, 13, 24, 25, 27, 80, 87 e 117 della Costituzione (quanto a quest'ultimo, in riferimento alle norme internazionali pattizie di cui agli artt. 5 e 16 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico illecito dei migranti, e all'art. 7 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989, sui diritti del fanciullo) - dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione presentano infatti carenze sia in punto di descrizione della fattispecie concreta - limitandosi a riportare, nell'epigrafe, il capo di imputazione, che si rivela, tuttavia, mera e generica parafrasi della norma incriminatrice - sia in ordine alla motivazione sulla rilevanza, affermata in termini puramente assiomatici. La mancanza di ogni concreta indicazione sulle vicende oggetto dei giudizi a quibus e sulla loro effettiva riconducibilità al paradigma punitivo considerato, atta a permettere la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni sia nel loro complesso che in rapporto alle singole censure prospettate, preclude pertanto lo scrutinio nel merito delle questioni medesime. - Per precedenti declaratorie di inammissibilità con analoghe motivazioni su questioni simili inerenti la medesima norma oggetto di scrutinio, v. le richiamate ordinanze n. 65, n. 64, n. 32 e n. 13 del 2011, n. 253 del 2010.
Norme citate
- decreto legislativo-Art. 10 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 11
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 80
- Costituzione-Art. 87
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 13
- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata-Art. 5
- Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata-Art. 16
- convenzione ONU diritti del fanciullo-Art. 7
Pronuncia 152/1991Depositata il 12/04/1991
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 35/1991.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 4, comma 1
- legge-Art. 4
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 73
- Costituzione-Art. 81
- Costituzione-Art. 80
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 77
- Costituzione-Art. 72
- Costituzione-Art. 78
- Costituzione-Art. 70
- Costituzione-Art. 74
- Costituzione-Art. 79
- Costituzione-Art. 82
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 25
- Costituzione-Art. 75
- Costituzione-Art. 71
- Costituzione-Art. 76
Pronuncia 42/1989Depositata il 14/02/1989
REGIONI IN GENERE - ATTIVITA' DI MERO RILIEVO INTERNAZIONALE. Nei rapporti con omologhi organismi esteri, le Regioni possono, previo assenso governativo, porre in essere attivita' di mero rilievo internazionale, che non si traduce in veri e propri accordi e non impegna la responsabilita' internazionale dello Stato. Nella specie, la dichiarazione congiunta sottoscritta il 30 maggio 1988 dal Presidente della Regione Lombardia e dal Presidente del Land Baden-Wurttenberg (R.F.T.), ha ricevuto il previo assenso del Governo, non costituisce ne' formalmente ne' sostanzialmente un accordo produttivo di obblighi per la Regione stessa o per lo Stato e non contempla oggetti che esorbitano dalla sfera materiale di competenza regionale. Pertanto essa rientra nelle attribuzioni della Regione Lombardia. - cfr. S. nn. 179/1987; 250, 739/1988.
Norme citate
- dichiarazione congiunta Reg.Lo.-Land BRD-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 80
- Costituzione-Art. 87
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 5
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 4
- Costituzione-Art. 115
Pronuncia 739/1988Depositata il 30/06/1988
Con la stipula del "protocollo di amicizia" con la Regione francese della Franca Contea, firmato ad Aosta il 4 settembre 1982, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha preteso svolgere un'attivita` incidente nella sfera internazionale, senza offrire alcuna preventiva informazione alla Presidenza del Consiglio per l'ottenimento del "previo assenso" statale, comunque indispensabile ai fini dello svolgimento da parte delle Regioni delle "attivita` di mero rilievo internazionale", in relazione all'esigenza di un controllo preventivo sulla loro conformita` agli indirizzi di politica internazionale dello Stato stesso. Non spettava quindi alla Regione il potere di stipulare detto protocollo, il quale e` di conseguenza annullato. - cfr. S.n. 179/1987.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 115
- Costituzione-Art. 80
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 1
- Costituzione-Art. 5
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.