Articolo 127 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 134/2022Depositata il 31/05/2022
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. Ciò vale, a fortiori , alla luce dell'art. 4- ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità di presentare un'opinione scritta in qualità di amici curiae . ( Precedenti: S. 16/2021-mass. 43573; S. 3/2021-mass. 43358; S. 134/2020-mass. 43390; S. 56/2020-mass. 42159 ). (Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l'intervento ad adiuvandum spiegato dalla Associazione Legambiente Sicilia Aps nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l e s , 123 e 127 Cost., nonché agli artt. 14 e 27 dello statuto della Regione Siciliana - dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2021, che, al fine di fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2004, che ha attuato il cosiddetto terzo condono edilizio, inserisce nella legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 l'art. 25- bis , ai sensi del quale «resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta». L'associazione interveniente non è titolare di potestà legislativa).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 1, comma 1
- legge della Regione siciliana-Art. 25 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 123
- Costituzione-Art. 127
- statuto regione Sicilia-Art. 14
- statuto regione Sicilia-Art. 27
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
Pronuncia 26/2022Depositata il 28/01/2022
Gli artt. 127, 134 e 136 Cost. delineano - dopo le modifiche dell'art. 127 Cost. operate dalla legge cost. n. 3 del 2001 - un modello di impugnativa delle leggi regionali basato su un loro controllo successivo, tale da non escluderne l'efficacia, e quindi l'applicazione, anche laddove esse vengano contestate e fintantoché la Corte costituzionale non ne abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale. Solo quest'ultima declaratoria comporta la cessazione dell'efficacia della norma impugnata, che di conseguenza non potrà avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. In questo quadro si inserisce la previsione dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che, richiamando il successivo art. 40, prevede la possibilità di sospendere l'efficacia della legge impugnata. (Nel caso di specie, è dichiarato che non spettava allo Stato e, per esso, alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna e per le Province di Sassari e Nuoro esprimere, rispettivamente, i pareri dell'8 aprile 2021, prot. 11997-P, del 15 aprile 2021, prot. 13167-P, e del 28 maggio 2021, prot. 19529, e dell'11 maggio 2021, prot. 6889-P, e del 19 maggio 2021, prot. 7466-P e prot. 7467-P, relativi a interventi da realizzare in zone paesaggisticamente vincolate, attuativi della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, oggetto di separato giudizio di costituzionalità, disapplicando la citata legge regionale. Dal complessivo contenuto dei pareri emerge con sufficiente chiarezza tale intenzione, per cui si è in presenza di una voluta disapplicazione, da parte di autorità amministrative statali, di una legge regionale della quale, riconosciuta la vigenza, viene contestata la legittimità e sottolineata l'intervenuta impugnazione davanti alla Corte costituzionale, come elemento legittimante la sua mancata applicazione). ( Precedente: S. 285/1990 - mass. 16040 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- Costituzione-Art. 134
- Costituzione-Art. 136
- legge costituzionale-Art. 10
- legge-Art. 40
- legge-Art. 35
Pronuncia 210/2018Depositata il 22/11/2018
Non è accolta l'eccezione di tardività della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 8 del 2017, nella parte in cui utilizza la denominazione «Sèn Jan di Fassa-Sèn Jan» anziché quella di «San Giovanni di Fassa-Sèn Jan». L'intesa precedentemente raggiunta dal Commissario del Governo con la Giunta regionale sulla data d convocazione del referendum non influisce sulla tempestività dell'impugnazione davanti la Corte costituzionale della legge regionale adottata ex art. 133 Cost., in quanto non può considerarsi quale tacito assenso alla denominazione suddetta, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva possibilità, per il Commissario del Governo, di muovere rilievi alla predetta denominazione o di impugnare i relativi atti amministrativi. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2018 ). Gli eventuali vizi del procedimento referendario ex art. 133 Cost. si traducono in vizio formale della legge, preservando, in tal modo, e senza ledere la giurisdizione del giudice amministrativo, la posizione della Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione anche regionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2018 ). L'impugnazione, da parte dello Stato, delle leggi regionali adottate ex art. 133 Cost., non è soggetta ad alcuna condizione di procedibilità, poiché la mancata soddisfazione finirebbe per determinare la decadenza dall'esercizio di un potere costituzionalmente sancito dall'art. 127 Cost.
Norme citate
- legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige-Art. 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- Costituzione-Art. 133
- Costituzione-Art. 134
Pronuncia 140/2018Depositata il 05/07/2018
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale degli art. 2, comma 2, e 4, comma 1, lett. e), della legge reg. Campania n. 19 del 2017, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) ONLUS. Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seguenti della legge n. 87 del 1953, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 170 del 2017, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 31 del 2015 ).
Norme citate
- legge della Regione Campania-Art. 2, comma 2
- legge della Regione Campania-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- legge-Art. 31
Pronuncia 182/2017Depositata il 13/07/2017
Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Puglia avverso l'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 98 del 2016 (conv., con modif., nella legge n. 151 del 2016), non è accolta l'eccezione di inammissibilità incentrata sull'asserito aggiramento del termine di impugnazione delle leggi statali previsto dall'art. 127 Cost. Se è vero che la lesione lamentata dalla Regione ricorrente poteva essere riferita già all'art. 1, comma 8, del d.l. n. 191 del 2015 (conv., con modif., nella legge n. 13 del 2016), la mancata impugnazione a suo tempo di tale disposizione non rileva ai fini dell'ammissibilità dell'attuale giudizio, poiché l'impugnato art. 1, comma 1, lett. b), del d.l n. 98 - che peraltro presenta contenuti di novità rispetto alla disposizione non impugnata - ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere della Regione. L'istituto dell'acquiescenza non è applicabile nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale ( Precedente citato: sentenza n. 231 del 2016 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 1
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
Pronuncia 170/2017Depositata il 12/07/2017
Nel giudizio in via principale avente ad oggetto il d.l. n. 133 del 2014, conv., con modif., in legge n. 164 del 2014, sono dichiarati inammissibili, per carenza di legittimazione, l'intervento dell'Associazione italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus Ong (WWF Italia) e - in via preliminare e assorbente - per tardività, quello dell'Associazione "Amici del Parco Archeologico di Pantelleria", in quanto effettuato oltre il termine previsto dagli artt. 4, comma 4, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 226 del 2003 ). Il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione ai sensi dell'art. 127 Cost. e degli artt. 31 e seg. della legge n. 87 del 1953, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando, per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedente citato: sentenza n. 110 del 2016 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art.
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- legge-Art. 31
- legge-Art. 32
- legge-Art. 33
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 4
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)-Art. 23
Pronuncia 255/2014Depositata il 13/11/2014
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.
Norme citate
- legge-Art. 31, comma 2
- legge-Art. 9, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- legge costituzionale-Art. 10
Pronuncia 114/2014Depositata il 07/05/2014
Deve essere sospeso il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, in materia di proroga di contratti di lavoro, per la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione sollevata dalla Corte innanzi a sé medesima, in riferimento agli artt. 127 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, avente ad oggetto l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui fa salva la particolare forma di controllo delle leggi stabilita dallo statuto siciliano. Quest'ultimo, infatti, prevede l'impugnabilità delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. In seguito all'introduzione - in virtù del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione - del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie ed alla sua progressiva estensione operata dalla giurisprudenza costituzionale agli enti ad autonomia differenziata, ad eccezione della Regione siciliana, si pone la questione della compatibilità della residuale permanenza per la sola Regione siciliana del suddetto controllo preventivo rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali regolato dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La riferita questione è non manifestamente infondata perché l'estensione alla Regione siciliana del sistema di impugnativa previsto dal riformato art. 127 Cost. verrebbe a configurare una forma di autonomia più ampia rispetto al regime attualmente in vigore per le leggi siciliane; ed è altresì rilevante perché si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale. - Sugli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale circa il regime di impugnazione delle leggi siciliane delineato dallo statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 38/1957, 112/1957, 9/1958 6/1970 e 545/1989. - Sull'ampliamento delle garanzie di autonomia derivanti dall'estensione del regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. le citate sentenze nn. 408/2002 e 533/2002 e la citata ordinanza n. 377/2002. - Per la precedente affermazione della compatibilità del regime statutario siciliano di controllo delle leggi con la «clausola di maggior favore» di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, stante la non comparabilità di esso con il sistema di controllo successivo delineato dal riformato art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2013.
Norme citate
- legge-Art. 31, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- legge costituzionale-Art. 10
Pronuncia 39/2014Depositata il 06/03/2014
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna in riferimento agli artt. 127 e 134 Cost. - dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), i quali, rispettivamente, introducono una verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi (annuali e pluriennali) e sui rendiconti consuntivi delle Regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale (SSN), ed impongono che i predetti rendiconti tengano altresì in considerazione le partecipazioni in società controllate affidatarie di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione, nonché i risultati definitivi della gestione degli enti del SSN. Un dubbio in ordine alla sussistenza delle denunciate violazioni potrebbe insorgere solo laddove il sindacato sulle leggi regionali di approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni assegnato alla Corte dei conti fosse suscettibile di produrre effetti giuridici impeditivi dell'efficacia di tali leggi, così come è proprio del controllo di costituzionalità delle leggi regionali introdotto dal ricorso del Governo. Tuttavia, le censurate disposizioni, in sé considerate, prevedono un esame dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni che, avendo come esito la mera segnalazione delle disfunzioni eventualmente rilevate dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, non è in grado di incidere sull'efficacia delle leggi regionali con le quali detti bilanci e rendiconti sono approvati. Pertanto, gli impugnati commi 3 e 4, in quanto tali, non introducono un sindacato di legittimità delle leggi di approvazione dei bilanci regionali idoneo ad alterare il regime del controllo di costituzionalità delle leggi regionali definito dagli artt. 127 e 134 Cost. e le competenze della Corte costituzionale.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 3
- decreto-legge-Art. 1, comma 4
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- Costituzione-Art. 134
Pronuncia 39/2014Depositata il 06/03/2014
E' costituzionalmente illegittimo, per lesione dei parametri costituzionali e statutari posti a garanzia della potestà legislativa regionale, l'art. 1, comma 7, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. Il predetto comma disciplina gli interventi che gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti, ivi comprese le Regioni, sono tenuti a porre in essere in seguito al giudizio operato dalla magistratura contabile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 nonché le conseguenze della mancata adozione degli stessi. In particolare, dalla pronuncia di accertamento adottata dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti consegue l'obbligo per le amministrazioni interessate - ove vengano rilevati squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di assumere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito di tale pronuncia, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, cioè, nella specie, l'obbligo di modificare la legge di approvazione del bilancio o del rendiconto mediante i necessari provvedimenti, anch'essi legislativi. Dall'omissione della trasmissione di detti provvedimenti o dalla verifica negativa della sezione regionale di controllo in ordine agli stessi, deriva la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali fosse accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ciò che equivale, nella sostanza, all'attribuzione, a tali omissioni e verifica negativa, di un vero e proprio effetto impeditivo dell'efficacia della legge regionale in base alla quale dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui attuazione è interdetta. La disposizione impugnata conferisce, dunque, alle pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo l'effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare le proprie leggi di bilancio, dall'altro, di inibire l'efficacia di tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo. Tali effetti non possono, tuttavia, essere fatti discendere da una pronuncia della Corte dei conti, le cui funzioni di controllo non possono essere spinte sino a vincolare il contenuto degli atti legislativi o a privarli dei loro effetti. Le funzioni di controllo della magistratura contabile trovano infatti un limite nella potestà legislativa dei Consigli regionali che, in base all'assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione, la esercitano in piena autonomia politica, senza che organi a essi estranei possano né vincolarla né incidere sull'efficacia degli atti che ne sono espressione (salvo, beninteso, il sindacato di costituzionalità delle leggi regionali spettante alla Corte costituzionale). La Corte dei conti, d'altro canto, è organo che - come, in generale, la giurisdizione e l'amministrazione - è sottoposto alla legge (statale e regionale); la previsione che una pronuncia delle sezioni regionali di controllo possa avere l'effetto di inibire l'efficacia di una legge si configura, perciò, come palesemente estranea all'ordinamento costituzionale e lesiva della potestà legislativa regionale. Inoltre, il controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sulle leggi regionali con le quali sono approvati i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle Regioni è diretto alla verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, Cost., della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Tale controllo ha, dunque, come parametro, almeno in parte, norme costituzionali, quali gli artt. 119, sesto comma, e 81 Cost., che costituisce la garanzia costituzionale dei menzionati equilibri economico-finanziari. Il giudizio in esame si configura quindi, almeno per la parte in cui si svolge alla stregua di norme costituzionali, come un sindacato di legittimità costituzionale delle leggi regionali di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, al quale l'impugnato comma 7 riconnette la possibile inibizione dell'efficacia di dette leggi. Tale disposizione ha così introdotto una nuova forma di controllo di legittimità costituzionale delle leggi che illegittimamente si aggiunge a quello effettuato dalla Corte costituzionale, alla quale l'art. 134 Cost. affida in via esclusiva il compito di garantire la legittimità costituzionale della legislazione (anche regionale) attraverso pronunce idonee a determinare la cessazione dell'efficacia giuridica delle leggi dichiarate illegittime. La dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata, essendo fondata anche sulla violazione di disposizioni della Costituzione, ha efficacia per tutte le Regioni, a statuto ordinario e speciale, nonché per le Province autonome di Trento e di Bolzano (le ulteriori questioni sono assorbite). - Sul principio di unicità della giurisdizione costituzionale, che non tollera deroghe o attenuazioni di alcun genere, v. le citate sentenze nn. 6/1970, 31/1961, 21/1959 e 38/1957.
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 7
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 127
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 134
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 4
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 5
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 6
- legge costituzionale-Art. 10
- statuto regione Sardegna-Art. 3
- statuto regione Sardegna-Art. 4
- statuto regione Sardegna-Art. 5
- statuto regione Sardegna-Art. 54
- statuto regione Sardegna-Art. 7
- statuto regione Sardegna-Art. 8
- statuto regione Sardegna-Art. 56
- Costituzione-Art. 113
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 116
- Costituzione-Art. 118
- Costituzione-Art. 119
- statuto regione Sardegna-Art. 6
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.