Articolo 40 - COSTITUZIONE

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 270/2008Depositata il 10/07/2008

Sciopero - Avvocati e procuratori - Astensione collettiva dalle udienze - Mancata previsione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte dei lavoratori dipendenti - Asserita irragionevole disparità di trattamento nonché abuso del diritto di sciopero, compressione delle libertà sindacali delle altre categorie dei lavoratori della giustizia, violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Richiesta di intervento additivo implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, in riferimento agli articoli 3, 39 40 e 97 della Costituzione, nelle parti in cui non prevedono, a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze in adesione ad astensioni collettive proclamate dai propri organismi sindacali, l'imposizione di oneri economici equiparabili alla mancata percezione della retribuzione da parte del lavoratore dipendente. Poiché tali norme vengono censurate senza specificare la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti, viene ad essere sostanzialmente invocata una pronuncia di carattere additivo in materia riservata alla discrezionalità del legislatore proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'impossibilità, per la Corte costituzionale, di adottare pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, v. le citate ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007. - Identica questione sollevata dal medesimo rimettente è stata dichiarata inammissibile con la citata ordinanza n. 116/2008.

Norme citate

  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 2 BIS

Parametri costituzionali

Pronuncia 116/2008Depositata il 24/04/2008

Processo penale - Astensione collettiva degli avvocati dalle udienze - Mancata previsione a carico degli avvocati di conseguenze economiche equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio da parte del lavoratore dipendente in caso di sciopero - Richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 2- bis della legge 15 giugno 1990, n. 146, sollevata in riferimento agli articoli 3, 39, 40 e 97 della Costituzione, relativamente alla parte in cui non prevedono l'imposizione a carico degli avvocati che intendono astenersi dalle udienze, in adesione ad astensioni collettive proclamate dagli organismi sindacali dell'Avvocatura, di oneri economici equiparabili alla mancata percezione del salario o dello stipendio dal lavoratore dipendente. Il rimettente non specifica, se non a titolo meramente esemplificativo, la natura, le modalità di pagamento e la destinazione degli oneri che dovrebbero essere imposti e, sostanzialmente, invoca una sentenza additiva, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, proprio in virtù della varietà e pluralità delle soluzioni possibili. - Sull'inammissibilità di pronunce additive in materie riservate alla discrezionalità del legislatore v., citate, ordinanze n. 380/2006, n. 199 e n. 225/2007.

Norme citate

  • legge-Art. 2
  • legge-Art. 2 BIS

Parametri costituzionali

Pronuncia 436/2000Depositata il 24/10/2000

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Proclamazione - Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali per inosservanza dell'obbligo di preavviso - Ritenuta, implicita, previsione della determinazione e applicazione delle sanzioni da parte del datore di lavoro - Lamentata violazione dei principw di eguaglianza, di libertà sindacale nonche' del diritto di sciopero - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.

Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens', rappresentato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, - la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, nella parte in cui affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, "sia pure nei termini e alle condizioni" di cui alla sentenza di questa Corte n. 57 del 1995. Precedenti: - sent. n. 57 del 1995 con la quale, fra l'altro, e' stata dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 attualmente impugnato. L.T.

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 191/2000Depositata il 13/06/2000

Processo penale - Dibattimento - Astensione dall'udienza del difensore, per adesione a protesta di categoria - Inapplicabilità della sospensione o del rinvio del dibattimento - Asserita mancanza di regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato, qual è lo sciopero, lesiva inoltre del principio di buon andamento e dei diritti delle vittime di reati - Estraneità della disposizione censurata alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - Manifesta inammissibilità della questione.

Manifesta inammissibilita' - per estraneita' dell'impugnato art. 477, comma 2, cod. proc. pen. alla fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 477, comma 2, cod. proc. pen. e degli artt. 2 e 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146 censurati - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 40 e 97 della Costituzione - per le parti in cui, in caso di astensione dall'udienza del difensore per adesione a una protesta di categoria, non prevedono, rispettivamente, l'applicabilita' delle norme sulla sospensione e il rinvio del dibattimento nonche' una specifica regolamentazione di una ipotesi eccezionale di sospensione del dibattimento, fondata sull'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato (quale e' lo sciopero) il cui difetto tuttavia lede il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e i diritti delle vittime dei reati, a causa dell'allungamento dei tempi di celebrazione dei processi. Precedenti: sent. n. 171 del 1996 e ordinanze nn. 175, 106 e 105 del 1998 nonche' 318 e 273 del 1996 sul principio secondo cui l'astensione dalle udienze degli avvocati comporta - ove ne sussistano i presupposti - l'applicazione dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. nei limiti delineati dalla Corte. L.T.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 175/1998Depositata il 20/05/1998

ORD. 175/98. PROCEDIMENTO CIVILE - ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA - MANCATA ASSUNZIONE PER ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' D'UDIENZA (PROTESTA DELLA CATEGORIA) - IMPOSSIBILITA' DI DICHIARARE LA DECADENZA DAL DIRITTO DI ASSUNZIONE - ASSENZA DALL'UDIENZA - IMPOSSIBILITA' DI ORDINARE LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - MANCATA PREVISIONE PER IL DIFENSORE DI FARSI SOSTITUIRE MEDIANTE DELEGA ORALE - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DEPOSITARE IL FASCICOLO PER LA PARTE PERSONALMENTE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 40, 41, COMMA SECONDO, 97 E 101, COMMA SECONDO, COST. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE "A QUO".

Deve essere ordinata la restituzione al giudice "a quo" (Pretore di Milano) degli atti relativi ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 84, 85, 169, comma 2, 208 e 309 cod. proc. civ. e dell'art. 104, comma 2, R.d. 18 dicembre 1941 n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), sospettati di collidere con gli artt. 3, 24, 40, 41 comma secondo, 97 e 101, comma secondo, Cost., per un riesame della rilevanza, in quanto con sentenza n. 171 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge n. 146 del 1990 (nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attivita' giudiziaria degli avvocati, l'obbligo di un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede, altresi', gli strumenti idonei ad assicurare le prestazioni essenziali, nonche' le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza); ed in quanto con tale sentenza e con le successive ordinanze nn. 273 e 318 del 1996, 105 e 106 del 1998 si e' gia' chiarito come la liberta' dei professionisti non sia assoluta, spettando al giudice il potere di bilanciare i valori in conflitto, si' da far recedere -se del caso- quella liberta' a fronte di valori costituzionalmente rilevanti. - S. n. 171/1996; O. nn. 273 e 318/1996, 105 e 106/1998. red.: S. Di Palma

Pronuncia 344/1996Depositata il 18/10/1996

SENT. 344/96 B. SCIOPERO E SERRATA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI INDIVIDUATE PER TUTTI I LAVORATORI DAI CONTRATTI COLLETTIVI E DAGLI ACCORDI CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI STESSI, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPARTENENZA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 40 COST. PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO - ASSERITO INGIUSTIFICATO EGUALE TRATTAMENTO, SOTTO IL PROFILO SANZIONATORIO, DEI LAVORATORI NON ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI STIPULANTI E DI QUELLI ISCRITTI ALLE STESSE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, commi 2 e 3, e 8, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (recante: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge") - nella parte in cui, in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, impongono le prestazioni indispensabili individuate dai contratti collettivi nel settore privato e dagli accordi collettivi, di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 (ora sostituita 'in parte qua' dagli artt. 45 e segg. del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) nel settore pubblico, a tutti i lavoratori indipendentemente dall'appartenenza alle organizzazioni sindacali stipulanti - in quanto la riserva di legge non esclude che la determinazione di certi limiti o modalita' di esercizio del diritto di sciopero possa essere rimessa non solo a fonti statali subprimarie, ma anche alla contrattazione collettiva, purche' con condizioni che garantiscano le finalita' per le quali la riserva e' stata disposta. Peraltro, non essendo possibile formulare direttive uniformi per l'individuazione delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero nei pubblici servizi essenziali, data la varieta' di tali prestazioni a seconda del tipo di servizio e dell'organizzazione imprenditoriale o amministrativa che lo eroga, la definizione legale dei fondamenti della disciplina non puo' andare oltre le indicazioni dell'art. 1 della legge n. 146, che delinea un quadro di riferimento del bilanciamento di beni e interessi affidato alla contrattazione collettiva. Percio' la fissazione 'ex ante' di criteri contenutistici da parte della legge e' surrogata dal controllo successivo, demandato ad un organo pubblico, che deve verificare l'idoneita' degli accordi collettivi rispetto allo scopo indicato dall'art. 1, comma 2. Dalla qual cosa discende altresi' che il procedimento di ricognizione delle prestazioni indispensabili definito dalla legge n. 146 non discrimina i lavoratori, ma e' uno strumento di eguaglianza di trattamento degli stessi. red.: G. Leo

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 2
  • legge-Art. 2, comma 3
  • legge-Art. 2, comma 2
  • legge-Art. 8, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 171/1996Depositata il 27/05/1996

SENT. 171/96 B. PROCESSO PENALE - MANCATA ESTENSIONE DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - INAMMISSIBILITA'.

Inammissibilita' della questione per errata individuazione delle norme denunciate. red.: G. Leo

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 171/1996Depositata il 27/05/1996

SENT. 171/96 E. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848) 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 E 40 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 e 40 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen. - a norma del quale il giudice sospende o rinvia anche di ufficio il dibattimento, quando risulta che l'assenza del difensore e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento prontamente comunicato - in quanto, premesso che l'ordinamento repubblicano si fonda sul pieno riconoscimento della liberta' di associazione e dell'attivita' sindacale e sull'espressa garanzia del diritto di sciopero entro i limiti indispensabili alla salvaguardia di altri interessi costituzionalmente protetti, detto riconoscimento, che la Corte costituzionale assicura all'autonomia dei singoli e dei gruppi, vale altresi' per l'astensione dal lavoro di quei professionisti che svolgono, come gli avvocati e i procuratori legali, la propria attivita' in condizioni di indipendenza. E, dunque, se, da un lato, e' vero che l'astensione da ogni attivita' defensionale non puo' configurarsi come diritto di sciopero e non ricade sotto la specifica protezione dell'art. 40 Cost., dall'altro, va pero' sottolineato che, nel caso in esame, viene in rilievo il 'favor' libertatis', che si pone come fondamentale criterio regolatore di tale ambito di rapporti, garantendo la liberta' di ogni formazione sociale, pur nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale. - Cfr., altresi', S. nn. 114/1970; 315/1992, 456/1993 e 421/1995. red.: G. Leo

Parametri costituzionali

Pronuncia 51/1996Depositata il 23/02/1996

ORD. 51/96 A. SCIOPERO E SERRATA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SCIOPERO - INOSSERVANZA - SANZIONE DEL TRATTENIMENTO E VERSAMENTO ALL'INPS DEI CONTRIBUTI SINDACALI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 40 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 57/1995. red.: G. Leo

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 51/1996Depositata il 23/02/1996

ORD. 51/96 B. SCIOPERO E SERRATA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SCIOPERO - INOSSERVANZA - SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL POTERE DI TRATTATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 40 COST. - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Manifesta inammissibilita' della questione per evidente irrilevanza della medesima, stante l'esplicita affermazione dello stesso rimettente, secondo cui nel giudizio 'a quo' non viene in contestazione la sanzione della esclusione dei sindacati dalle trattative. red.: G. Leo

Norme citate

  • legge-Art. 4, comma 3

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.