Pronuncia 171/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale; b) del combinato disposto degli artt. 97, 486, quinto comma, del codice di procedura penale e 29 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale; c) del combinato disposto degli artt. 420, terzo comma, 97 del codice di procedura penale, 29 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale e 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge); d) degli artt. 304, lettera b), e 76 del codice di procedura penale in relazione all'art. 102, secondo comma, stesso codice e art. 30 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale; e) degli artt. 2, 4, 8, 12, 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146; f) degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile; g) degli artt. 1, secondo comma, 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 30 maggio 1995 dal Tribunale di Sassari, il 1 giugno (n. 2 ordinanze) e il 3 giugno 1995 dal Pretore di Padova, l'8 giugno e il 2 giugno 1995 dal Tribunale di Roma sez. per il riesame, il 14 giugno 1995 (n. 4 ordinanze) dal Pretore di Bologna, il 1 giugno 1995 dal Pretore di Padova, il 16 giugno, il 3 giugno, il 31 maggio (n. 2 ordinanze), il 13 giugno, il 31 maggio, il 7 giugno, il 14 giugno, il 3 giugno (n. 3 ordinanze), il 31 maggio, il 30 maggio (n. 2 ordinanze), il 2 giugno (n. 3 ordinanze), il 14 giugno, il 9 giugno, il 6 giugno, il 9 giugno, il 3 giugno, il 6 giugno, il 30 maggio (n. 2 ordinanze), il 2 giugno, il 9 giugno, il 20 giugno, il 30 maggio, il 9 giugno, il 20 giugno, il 21 giugno (n. 5 ordinanze), il 16 giugno, il 6 giugno, il 9 giugno e il 13 giugno 1995 dal Tribunale di Sassari, il 5 giugno 1995 (n. 5 ordinanze) dal Pretore di Forlì, il 2 giugno 1995 (n. 15 ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, il 29 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Napoli, il 20 giugno 1995 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Milano, il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, il 23 giugno (n. 5 ordinanze), il 16 giugno, il 20 giugno, il 31 maggio, il 6 giugno, il 23 giugno, il 3 giugno, il 23 giugno e il 2 giugno 1995 dal Tribunale di Sassari, il 2 giugno 1995 (n. 3 ordinanze) dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova, il 20 luglio 1995 dal Pretore di Padova, il 2 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova e il 1 giugno 1995 dal Pretore di Padova, iscritte rispettivamente ai nn. 500, 508, 509, 510, da 512 a 517, 521, da 530 a 536, da 545 a 577, da 594 a 598, da 618 a 632, 657, 660, 661, 690, da 696 a 709, 717, 729, 731, 739, 780 del registro ordinanze 1995, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 48 dell'anno 1995; Visti l'atto di costituzione di Bergantino Vincenzo e gli atti di intervento del Consiglio nazionale forense e del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il giudice relatore Francesco Guizzi; Uditi gli avvocati Piero Longo e Gaetano Pecorella per Bergantino Vincenzo, Antonino Galati e Vincenzo Panuccio per il Consiglio nazionale forense nonché gli avvocati dello Stato Carlo Sica e Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati e dei procuratori legali, l'obbligo d'un congruo preavviso e di un ragionevole limite temporale dell'astensione e non prevede altresì gli strumenti idonei a individuare e assicurare le prestazioni essenziali, nonché le procedure e le misure conseguenziali nell'ipotesi di inosservanza; 2) dichiara inammissibili: la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, primo comma, lettera b) e 97, quarto comma, del codice di procedura penale e dell'art. 30 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza in epigrafe; la questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, terzo comma, e 97 del codice di procedura penale, e dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 24, 101 e 40 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Padova con le ordinanze in epigrafe; 3) dichiara non fondate: la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, commi 2, 3, 4, 6 e 7, e degli artt. 4, 8, 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 10 (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), 24, 101, 102 e 134 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con le ordinanze in epigrafe; la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, 97, 101, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Pretore di Padova con le ordinanze in epigrafe; la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21 e 40 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe; la questione dell'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 112 e 101 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con le ordinanze in epigrafe; la questione degli artt. 85 e 169, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe; la questione degli artt. 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge n. 146 del 1990, e degli artt. 669-duodecies, 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 27 maggio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Francesco Guizzi
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 171/96 A. - PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO DEL DIFENSORE A COMPARIRE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 30
- codice di procedura penale-Art. 97, comma 4
- codice di procedura penale-Art. 304, comma 1
Parametri costituzionali
SENT. 171/96 B. PROCESSO PENALE - MANCATA ESTENSIONE DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - ERRATA IDENTIFICAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE - INAMMISSIBILITA'.
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 420, comma 3
- codice di procedura penale-Art. 97
- codice di procedura penale 1988 (disp. att.)-Art. 29
Parametri costituzionali
SENT. 171/96 C. SCIOPERO E SERRATA - DISCIPLINA DEL DIRITTO DI SCIOPERO - MANCATA PREVISIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI LEGALI DALL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA IMPUGNATA CHE, PUR AVENDO LA FINALITA' DI REGOLAMENTARE LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, NON HA PREVISTO L'APPLICAZIONE DELLA STESSA AGLI AVVOCATI E PROCURATORI CHE ESERCITANO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' - OMESSA PREVISIONE DI UN CONGRUO PREAVVISO E DI UN RAGIONEVOLE LIMITE TEMPORALE DELLA SUDDETTA ASTENSIONE - INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 5
SENT. 171/96 D. PROCESSO PENALE - IMPEDIMENTO LEGITTIMO A COMPARIRE DEL DIFENSORE PER SCIOPERO DEGLI AVVOCATI - DEDOTTA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - RITENUTA LESIONE DEL DIRITTO INVIOLABILE DELL'UOMO AD ESSERE GIUDICATO IN TEMPO RAGIONEVOLE, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, DELLA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE E DELL'OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 4
- legge-Art. 8
- legge-Art. 2, comma 2
- legge-Art. 2, comma 7
- legge-Art. 2, comma 6
- legge-Art. 4
- legge-Art. 12
- legge-Art. 2, comma 3
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
SENT. 171/96 E. PROCESSO PENALE - ASTENSIONE A TEMPO INDETERMINATO DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DA OGNI ATTIVITA' - ASSERITA INCIDENZA SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 10 (IN RELAZIONE ALL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI, RATIFICATA CON LEGGE 4 AGOSTO 1955, N. 848) 24, 101, 102, 134, 97, 112, 3, 21 E 40 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 101
- Costituzione-Art. 97
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 40
- Costituzione-Art. 134
- legge-Art.
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
- Costituzione-Art. 10
- Costituzione-Art. 21
- Costituzione-Art. 112
- Costituzione-Art. 102
SENT. 171/96 F. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' DI UDIENZA PER ADESIONE AD UNA PROTESTA DI CATEGORIA E CONSEGUENTE OMESSO DEPOSITO DEL FASCIOLO DI PARTE - RITENUTA EQUIPARAZIONE DI TALE ASTENSIONE ALL'IPOTESI DI RINUNCIA AL MANDATO - POSSIBILITA' PER LA PARTE DI DEPOSITARE IL PROPRIO FASCICOLO - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PARTE RAPPRESENTATA DAL DIFENSORE NON ASTENSIONISTA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.
Parametri costituzionali
SENT. 171/96 G. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - ASTENSIONE DEL DIFENSORE DALL'ATTIVITA' DI UDIENZA PER ADESIONE AD UNA PROTESTA DI CATEGORIA - NON APPLICABILITA' AI LAVORATORI AUTONOMI DELLA LEGGE CHE DISCIPLINA LO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI CAUTELARI ED URGENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Norme citate
- legge-Art. 1, comma 2
- legge-Art. 2, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 669 'SEPTIES'
- codice di procedura civile-Art. 669 'OCTIES'
- codice di procedura civile-Art. 669 'DUODECIES