Articolo 97 - COSTITUZIONE

((Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico)). ((19)) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
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Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 270/2022Depositata il 30/12/2022

Previdenza - In genere - Riscatto a fini pensionistici del periodo di studi universitari - Computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere - Beneficiari - Ufficiali dei corpi militari dello Stato - Applicazione anche ai funzionari della Polizia di Stato - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di adeguatezza del trattamento pensionistico e della sua proporzionalità al servizio prestato - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 190001).

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in riferimento agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost. - degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che non prevede, per i funzionari della Polizia di Stato, il computo gratuito a fini pensionistici degli anni di durata legale del corso di laurea richiesto per l'accesso alle rispettive carriere, previsto invece per gli ufficiali dei corpi militari dello Stato. Il corso di studi di laurea è estraneo all'attività lavorativa espletata, cui si riferisce la prestazione previdenziale, e la disciplina del riscatto del periodo di studi universitari non rientra nell'ambito di tutela previdenziale cui si riferisce l'art. 38 Cost. né è leso il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché da un lato è competenza del legislatore prevedere le diverse forme di incentivazione alla formazione culturale del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dall'altro è tautologica e assertiva l'affermazione del rimettente secondo cui il beneficio accordato dall'art. 32 favorirebbe la propensione ad accedere all'impiego militare presso l'Arma dei carabinieri a scapito dell'impiego civile presso la Polizia di Stato. ( Precedenti: O. 168/1995 - mass. 21424; O. 847/1988 - mass. 13770 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 13
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 32

Parametri costituzionali

Pronuncia 267/2022Depositata il 22/12/2022

Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni - Riconducibilità ad essa dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, quali quelli antecedenti all'instaurazione del rapporto - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli interventi incidenti sui rapporti lavorativi in essere (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che proroga l'efficacia di graduatorie concorsuali per consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego regionale). (Classif. 218007).

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, mentre quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, sono da ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale. Pertanto, le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali - le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive -, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale. ( Precedenti: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 5/2020 - 42245 S. 241/2018 - mass. 40601 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. l , Cost., nonché all'art. 2, lett. a e b , dello statuto speciale per la Valle d'Aosta - dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 che prorogano al 31 dicembre 2022 la validità della graduatorie, rispettivamente, per l'assunzione di centralinisti dell'emergenza e per l'ammissione nell'organico del Corpo dei vigili del fuoco valdostano, mediante scorrimento delle graduatorie. Le norme regionali impugnate, avendo ad oggetto graduatorie concorsuali ed essendo funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto attengono, sotto il profilo sia contenutistico che teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Esse inoltre, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non violano lo statuto speciale né il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. La durata complessiva assunta dalla prima graduatoria, di cinque anni, non è infatti tale, nella specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei; quanto alla seconda graduatoria, sebbene l'arco temporale sia di nove anni, va considerata la specificità della situazione di fatto e normativa che, anche in ragione della pandemia da COVID-19, ha imposto l'ulteriore proroga di un anno, comunque bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato).

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 9
  • legge della Regione autonoma Valle d'Aosta-Art. 5, comma 10

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 97
  • Costituzione-Art. 117
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2
  • statuto regione Valle d'Aosta-Art. 2

Pronuncia 258/2022Depositata il 20/12/2022

Previdenza - In genere - TFS e TFR - Discipline ragionevolmente differenziate, rimesse alla prudente discrezionalità del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a norme che disciplinano la decadenza del potere di rettifica dell'INPS dei provvedimenti di liquidazione del TFS, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione pubblica del dipendente)

Spetta al legislatore la previsione di discipline ragionevolmente differenziate delle singole figure di indennità di fine rapporto, in considerazione del complessivo contesto in cui esse vanno a inserirsi e dell'evoluzione normativa che punta ad armonizzarle, ferma restando, in una prospettiva più generale, la loro riconduzione a una comune matrice unitaria, di natura previdenziale; la discrezionalità del legislatore si apprezza particolarmente nel settore del lavoro pubblico, caratterizzato da un percorso di graduale passaggio dal precedente regime di TFS, che ancor oggi sopravvive, a quello del TFR. ( Precedente: S. 244/2020 ). La comune matrice, di natura previdenziale, delle indennità di fine rapporto non implica necessariamente una totale uniformità di disciplina, in quanto ciascuna figura di indennità, ritagliata nel settore lavoristico cui accede, mantiene caratteristiche proprie e peculiari, legate a quel settore, con conseguente coesistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, senza che ciò naturalmente trasmodi nella negazione dei tratti fondamentali dell'istituto. ( Precedente: S. 458/2005 - mass. 30030 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, dalla Corte d'appello di Roma, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 30, commi primo, lett. b , e secondo, del d.PR. n. 1032 del 1973, che disciplina, per il TFS, i tempi entro i quali l'INPS può procedere alla rettifica dell'originario assegno di liquidazione, nella parte in cui è applicabile all'errore di calcolo determinato da fatto imputabile all'amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente. In ragione della non comparabilità del TFS del TFR quanto alla disciplina che, negli aspetti di dettaglio, regolamenta le modalità di calcolo e di erogazione dei relativi assegni preclude la valutazione comparativa prospettata dal rimettente, la disciplina censurata - pur differenziandosi da quella dettata per il TFR o altre figure affini di indennità - non intacca la funzione fondamentale dell'istituto e, anzi, risulta del tutto in linea con la funzione previdenziale dell'indennità; la stessa, infatti, è ispirata alla ratio della tutela dell'affidamento, meritevole di particolare attenzione nel settore delle prestazioni previdenziali e opera un ragionevole bilanciamento tra le ragioni dell'erario e l'interesse del beneficiario del trattamento. Inoltre, il termine decadenziale previsto - un anno dall'adozione dell'originario provvedimento di liquidazione -, lungi dal porsi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, rappresenta uno strumento volto, sia pure indirettamente, ad accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa, senza incidere, in caso di errore non tempestivamente rettificato, su eventuali responsabilità individuali. Spetta al prudente apprezzamento del legislatore valutare se eliminare la disciplina censurata, per favorire il complessivo percorso di riavvicinamento del TFS alle regole attualmente dettate per il settore privato, ovvero mantenerla.) ( Precedenti: S. 159/2019 - mass. 41048; S. 213/2018 - mass. 40853; S. 148/2017 - mass. 41098; S. 191/2005 ).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 1
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 30, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 255/2022Depositata il 20/12/2022

Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea. La censura è meramente assertiva e priva di una anche minima argomentazione.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 3

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 97

Pronuncia 255/2022Depositata il 20/12/2022

Impiego pubblico - Dirigenti - Norme della Regione autonoma Sardegna - Possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 131006).

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La censura del ricorrente è formulata in modo generico e del tutto ipotetico, limitandosi a invocare il principio di separazione tra funzione politica e funzione di gestione amministrativa.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 5, comma 26

Parametri costituzionali

  • Costituzione-Art. 97

Pronuncia 255/2022Depositata il 20/12/2022

Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Proroga al 31 dicembre 2022 della validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccedenza dalla competenza statutaria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lett. l ), Cost. e all'art. 3, lett. a ), dello statuto speciale per la Sardegna, dell'art. 6, comma 32, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che proroga al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie relative alle procedure selettive per il reclutamento di personale, a tempo determinato e indeterminato, pubblicate dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliere universitarie della Sardegna e dalle amministrazioni del sistema Regione. Le censure sono formulate in modo generico e assertivo con riguardo alle singole fattispecie oggetto di censura. Il ricorrente, infatti, si limita ad affermare in modo apodittico che la disposizione regionale violerebbe gli evocati parametri, ma non fornisce argomentazioni con riferimento alla loro asserita lesione.

Norme citate

  • legge della Regione autonoma Sardegna-Art. 6, comma 32

Parametri costituzionali

Pronuncia 253/2022Depositata il 20/12/2022

Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Funzione e parametri invocabili - Necessità di evitare zone franche sulla spesa pubblica - Preclusione, a seguito di parificazione degli esercizi precedenti - Esclusione. (Classif. 112002).

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono legittimate a sollevare, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale, questioni di legittimità costituzionale volte a verificare il rispetto di parametri costituzionali da parte di disposizioni normative produttive di spese a carico della finanza regionale, allo scopo di tutelare la stabilità finanziaria degli enti controllati. Tale funzione è importante per evitare una "zona franca" nel sistema di giustizia costituzionale per norme di spesa che incidono sui beni della finanza pubblica, presidiati dai precetti costituzionali, rispetto ai quali si configurino interessi adespoti. ( Precedenti: S. 235/2021; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 89/2017 - mass. 41961 ). Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale annuale, sono legittimate a sollevare questioni di legittimità costituzionale avverso disposizioni lesive non solo dei principi che direttamente tutelano l'equilibrio di bilancio e la corretta gestione finanziaria (artt. 81 e 97, primo comma, Cost.), ma anche di quelli che sovrintendono al riparto di competenze fra Stato e regioni, allorché si configuri una "correlazione funzionale" fra la lesione del parametro concernente la competenza e la violazione degli stessi parametri finanziari. ( Precedenti: S. 247/2021 - mass. 44379; S. 215/2021 - mass. 44279; S. 244/2020 - mass. 43116; S. 112/2020 - mass. 43319; S. 146/2019 - mass. 42407; S. 138/2019 - mass. 42391; S. 196/ 2018 - mass. 40372 ). I precedenti giudizi di parificazione, pur conferendo certezza ai rendiconti parificati relativi agli specifici esercizi finanziari, non possono sottrarre a successivi vagli una previsione di spesa sul presupposto che la stessa sia già stata passibile di valutazione in occasione dei precedenti giudizi; un tale effetto preclusivo depotenzierebbe, altrimenti, la funzione di controllo svolta dalle sezioni regionali della Corte dei conti. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43112 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 247/2022Depositata il 09/12/2022

Giudizio costituzionale - Oggetto - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata - Riproposizione nel medesimo grado di giudizio - Preclusione, salva la diversità degli elementi identificativi della questione - Questione analoga ad altra già oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio - Riproponibilità, ferma la rimozione del vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma del codice di procedura penale che omette di prevedere la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori relativi a perquisizioni ed ispezioni illegittime operate dalla polizia giudiziaria). (Classif. 111006).

Il giudice a quo non può riproporre, nel medesimo grado di giudizio, una questione già dichiarata non fondata, in quanto una simile iniziativa si porrebbe in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., secondo cui contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. Il rimettente può rivolgersi nuovamente alla Corte, dopo la declaratoria di non fondatezza, solo ove proponga una questione diversa dalla precedente in rapporto agli elementi che la identificano: ossia norme censurate, profili di incostituzionalità dedotti e argomentazioni svolte a sostegno della ritenuta illegittimità costituzionale. Di contro, il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando questa Corte abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente, dato che, in tal caso, la riproposizione non collide con la previsione dell'art. 137, ultimo comma, Cost. Ciò, alla ovvia condizione che il giudice a quo abbia rimosso il vizio che aveva impedito l'esame di merito della questione. ( Precedenti: S. 115/2019 - mass. 42268; S. 66 del 2019 - mass. 42111; S. 252/2012 - mass. 36712; S. 113/2011 - mass. 35540; S. 189/2001 - mass. 26313; S. 225/1994 - mass. 23105; O. 183/2014 - mass. 38049; O. 371/2004 - mass. 28883; O. 399/2002 - mass. 27281 ) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per proposizione di questioni analoghe ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili, nonché per richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen. nella parte in cui, in base all'interpretazione del diritto vivente, non prevede la sanzione dell'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori delle perquisizioni ed ispezioni illegittime, personali e domiciliari, operate dalla polizia giudiziaria. Il rimettente propone questioni di legittimità costituzionale analoghe ad altre già proposte nello stesso grado di giudizio, dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili con pronuncia avente carattere incontestabilmente decisorio e, quanto alle questioni non precluse, fonda il petitum su una richiesta di addizione implicante scelte discrezionali riservate al legislatore). ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019, O. 116/2022 - mass. 44762 ).

Parametri costituzionali

Pronuncia 232/2022Depositata il 17/11/2022

Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norma avente ad oggetto la determinazione degli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF). (Classif. 111012).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti: O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44541; O. 51/21 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647 ). (Nella specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 5, 81, terzo comma, 97, 119 e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 24, 25, 48, 49, 63 e 65 dello statuto speciale, in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 154 del 2019 - dell'art. 1, comma 4, della legge n. 234 del 2021, che ha stabilito che gli importi delle compensazioni dovute alle autonomie speciali in seguito alla riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF debbano essere determinati, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dallo steso Ministero - Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentati di ciascuna autonomia speciale. La rinuncia al ricorso è motivata dal fatto di dover dar seguito all'accordo stipulato in data 1° marzo 2022 tra Governo, Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano.).

Norme citate

  • legge-Art. 1, comma 4

Parametri costituzionali

Pronuncia 229/2022Depositata il 15/11/2022

Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Toscana - Modifiche al Piano casa - Possibile estensione alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170007).

Sono dichiarate inammissibili, per inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La disposizione impugnata investe il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, non impugnato dal Governo. È infatti a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse, mentre la mera caducazione dell'indicato art. 1 non sarebbe idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente in quanto - non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 - lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana. ( Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44630; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 210/2015 - mass. 38574 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1
  • legge della Regione Toscana-Art. 3 BIS

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.