Pronuncia 229/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 marzo 2021, depositato in cancelleria il 2 marzo 2021, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022, e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonchè al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Augusto Antonio Barbera
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Toscana - Modifiche al Piano casa - Possibile estensione alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170007).
Norme citate
- legge della Regione Toscana-Art. 1
- legge della Regione Toscana-Art. 3 BIS
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Succedersi di proroghe - Contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio - Presunzione di irragionevolezza e di contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione. (Classif. 090005).
Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma della reg. Toscana in materia di c.d. Piano casa che estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda). (Classif. 170007).
Norme citate
- legge della Regione Toscana-Art. 1
- legge della Regione Toscana-Art. 3 BIS
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art.
- decreto legislativo-Art. 135
- decreto legislativo-Art. 143
- decreto legislativo-Art. 145