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Pronuncia 229/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1°-3 marzo 2021, depositato in cancelleria il 2 marzo 2021, iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 2021. Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; udito nell'udienza pubblica del 4 ottobre 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2), punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022, e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana; deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2020, n. 101 (Disposizioni concernenti gli interventi sugli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale e commerciale al dettaglio. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche alla l.r. 24/2009), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e alla legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonchè al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Augusto Antonio Barbera

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SCIARRA

Massime

Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Toscana - Modifiche al Piano casa - Possibile estensione alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio delle misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 170007).

Sono dichiarate inammissibili, per inidoneità dell'intervento ablativo invocato rispetto all'obiettivo perseguito, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La disposizione impugnata investe il contenuto dell'attività in deroga, ma non l'efficacia temporale di quest'ultima, disciplinata dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020, non impugnato dal Governo. È infatti a tale norma che va imputato l'effetto di stabilizzazione di un regime eccezionale derogatorio, che il ricorrente pone a base delle questioni di legittimità costituzionale promosse, mentre la mera caducazione dell'indicato art. 1 non sarebbe idonea a far conseguire il risultato auspicato dal ricorrente in quanto - non travolgendo la proroga introdotta dal successivo art. 2 - lascerebbe invariata la possibilità di realizzare, per altri due anni, le misure straordinarie già previste dal Piano casa per la Toscana. ( Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44630; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 21/2020 - mass. 41450; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 210/2015 - mass. 38574 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1
  • legge della Regione Toscana-Art. 3 BIS

Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Succedersi di proroghe - Contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio - Presunzione di irragionevolezza e di contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione. (Classif. 090005).

Il prolungato succedersi delle proroghe di una disciplina derogatoria, in contrasto con le esigenze di una regolamentazione organica e razionale dell'assetto del territorio, si presume irragionevole, posto che tende nel tempo a rendere definitiva una disciplina nata come transitoria, nonché lesivo del buon andamento dell'azione amministrativa nella tutela del territorio e nello sviluppo urbanistico, poiché la consegna ad una dimensione perennemente instabile e precaria. La previsione di interventi parcellizzati, svincolati da una coerente e stabile cornice normativa di riferimento, trascura infatti l'interesse all'ordinato sviluppo edilizio, proprio della pianificazione urbanistica. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44346; S. 170/2021 - mass. 44134 ).

Paesaggio - Pianificazione - Giustificazione - Necessità di uniformare la disciplina su tutto il territorio nazionale, a tutela del bene ambiente, quale comprensivo di interessi complessi - Necessità che la disciplina paesaggistica regionale sia oggetto di concertazione - Conseguente prevalenza della pianificazione paesaggistica sugli interventi urbanistici locali in contrasto (nel caso di specie: non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale della norma della reg. Toscana in materia di c.d. Piano casa che estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda). (Classif. 170007).

La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 106/2022 - mass. 44809; S. 201/2021 - mass. 44229 ). Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla legge n. 14 del 2006, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia ad esso, sia al codice di settore, poiché il principio della prevalenza del piano paesaggistico deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia. Né la norma regionale impugnata deroga alle disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). ( Precedenti: S. 170/2021; S. 124/2021; S. 29/2021; S. 217/2020 - mass. 43010 ).

Norme citate

  • legge della Regione Toscana-Art. 1
  • legge della Regione Toscana-Art. 3 BIS

Parametri costituzionali