Articolo 9 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. ( Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).
I principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione. Il tratto caratterizzante del modello di pianificazione prescritto dal cod. beni culturali è da rinvenirsi nell'elaborazione congiunta dello Stato e della regione, dalla quale deriva l'indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato. ( Precedenti: S. 229/2022- mass. 45121; S. 221/2022 - mass. 45132; S. 192/2022 - mass. 45031; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 164/2021; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 29/2021; S. 276/2020; S. 240/2020 - mass. 43216 ). La prevalenza del piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel dovere di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti, che rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d'insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite. ( Precedente: S. 187/2022 ). L'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non ne determina di per sé l'illegittimità costituzionale ove nella regione sia operante un piano paesaggistico codeciso. Laddove, invece, quest'ultimo non sia stato approvato occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con la pianificazione paesaggistica, sicché i ritardi nella elaborazione del detto piano paesaggistico devono essere compensati con l'esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione e dell'art. 9 Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 che, modificando l'art. 154, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, consente l'ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. La disposizione impugnata dal Governo introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza prevedere una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Né, nel caso in esame, l'omessa indicazione della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore può ritenersi compensata dalla possibilità di un'interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti, risultando dirimente la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione non è rimessa a un piano codeciso, ma al piano territoriale regionale approvato dal Consiglio regionale. La disposizione viola anche l'art. 9 Cost., in ragione dell'evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio). ( Precedente: S. 240/2022 - mass. 45215 ).
Il ricorso in via principale deve contenere una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati. ( Precedenti: S. 42/2021 - mass. 43697; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 32/2017 - mass. 39457 ). L'andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus , determinando l'inammissibilità dell'impugnazione. ( Precedente: S. 176/2021 - mass. 44087 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione e contraddittoria illustrazione delle ragioni dell'impugnativa, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 3, 9, 117, commi primo, quest'ultimo in relazione alla legge n. 14 del 2006, e secondo, lett. s , in relazione agli artt. 135, 143, 145 e 156 cod. beni culturali, 5 e 120 Cost., nonché all'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna - dell'art. 13, comma 61, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che, nel modificare l'art. 28 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021, amplia le possibilità di edificazione e di trasformazione urbanistica o edilizia delle zone umide su cui esiste un vincolo paesaggistico. L'esame del merito è precluso dalla carenza di motivazione di talune censure e dai profili di contraddittorietà che caratterizzano l'illustrazione delle ragioni dell'impugnativa).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, che disciplina la facoltà di realizzare in aree individuate dal PPTR, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal c.d. "Piano casa". Al contrario da quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione impugnata non consente che gli interventi straordinari disciplinati possano derogare alla disciplina contenuta nel PPTR, anche oltre gli specifici divieti di nuove costruzioni in determinate aree tutelate. Essa, infatti, impone espressamente il rispetto delle prescrizioni del PPTR, mediante una clausola che si riferisce a «prescrizioni, indirizzi, misure di salvaguardia e direttive dello stesso PPTR», che non può essere considerata pleonastica; la sua effettività, nel necessario rispetto del PPTR, elimina inoltre il rischio di un abbassamento dei livelli di tutela del paesaggio, in violazione dell'art. 9 Cost., ed esclude altresì la lamentata lesione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. ( Precedente: S. 192/2022 - mass. 45031 ).
La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 106/2022 - mass. 44809; S. 201/2021 - mass. 44229 ). Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, la sua non derogabilità da piani o progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. ( Precedenti: S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44555; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43834 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass. 43731; S. 240/2020 - mass. 43216; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 e alla legge n. 14 del 2006, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1 della legge reg. Toscana n. 101 del 2020 che, nel modificare l'art. 3- bis della legge reg. Toscana n. 24 del 2009, recante il c.d. Piano casa per la Toscana, estende alle unità immobiliari a destinazione d'uso commerciale al dettaglio le misure straordinarie previste per gli edifici a destinazione d'uso industriale o artigianale, con un incremento massimo del 20% della superficie utile lorda. La circostanza che la Regione Toscana sia dotata di piano paesaggistico è sufficiente ad escludere la necessità di un rinvio esplicito sia ad esso, sia al codice di settore, poiché il principio della prevalenza del piano paesaggistico deve ritenersi operante anche in assenza di esplicita clausola di salvaguardia. Né la norma regionale impugnata deroga alle disposizioni che richiedono per la realizzazione degli interventi edilizi il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche). ( Precedenti: S. 170/2021; S. 124/2021; S. 29/2021; S. 217/2020 - mass. 43010 ).
La pianificazione paesaggistica è valore imprescindibile e pertanto non derogabile dal legislatore regionale, in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio, al punto che il piano paesaggistico regionale ha immediata prevalenza su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. ( Precedenti: S. 192/2022 - mass. 45031; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 240/2020; S. 210/2016; S. 64/2015 - mass. 38322 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s , Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell'art. 64, comma 1, lett. a , della legge reg. Lazio n. 14 del 2021, il quale modifica l'art. 54 della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, recante la disciplina delle trasformazioni urbanistiche in zona agricola, sostituendone il comma 2. La disposizione censurata non ha determinato alcuna unilaterale modifica dell'art. 52 del PTPR della Regione Lazio, poiché non ha alcun effetto sul rinvio operato da detto art. 52 all'art. 54, comma 2, lett. b , della legge reg. Lazio n. 38 del 1999. Di norma, infatti, quando un piano paesaggistico effettua un rinvio ad altra disposizione di legge, detto rinvio deve considerarsi fisso - nel caso di specie, da intendersi alle norme espresse dalla formulazione di quest'ultima disposizione vigente alla data del 18 dicembre 2019 -: la necessaria elaborazione congiunta del PTPR impone di ritenere che le parti, nel momento in cui concordano di fare riferimento a una o più disposizioni vigenti, abbiano voluto incorporare nel piano le norme espresse dalla legislazione oggetto del rinvio. Ne consegue che gli eventuali interventi sulla legislazione cui il PTPR rinvia non sono in grado di determinarne un'unilaterale modifica e non hanno dunque alcuna efficacia su quest'ultimo, il cui contenuto normativo resta quello frutto della elaborazione congiunta. Ai fini dell'individuazione della norma incorporata nel PTPR, dunque, deve farsi riferimento alla disposizione vigente alla data della conclusione del procedimento di copianificazione).
La tutela ambientale e paesaggistica - gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto - costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché a quelle residuali. Per tale ragione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., il legislatore statale demanda alla pianificazione paesaggistica il compito di apprestare le necessarie misure di salvaguardia del paesaggio. ( Precedenti: S. 106/2022 - mass. 44809 ; S. 24/2022 - mass. 44559 ; S. 201/2021 - mass. 44229 ). In quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica assurge a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale. Il sistema di pianificazione delineato dal codice di settore rappresenta, dunque, attuazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. ed è funzionale a una tutela organica e di ampio respiro, che non tollera interventi frammentari e incoerenti. È necessario pertanto salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. La condizione per realizzare questo obiettivo è la concertazione del piano paesaggistico tra Stato e la Regione, la sua cogenza per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, nonché la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. ( Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647 ; S. 261/2021 - mass. 44443 ; S. 219/2021 - mass. 44345 ; S. 74/2021 - mass. 43834 ; S. 240/2020 - mass. 43216 ; S. 182/2006 - mass. 30385 ). Il piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni vincolati, ma anche nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dell'uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l'individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. ( Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44647 ; S. 219/2021 - mass. 44345 ; S. 86/2019 - mass. 42648 ; S. 172/2018 - mass. 40159 ). Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito, nell'esercizio di proprie competenze - siano esse residuali o concorrenti - adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. Pertanto nei limiti consentiti dalla lettera e dallo spirito della normativa, la legislazione regionale deve essere interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio. ( Precedenti: S. 24/2022 - mass. 44559; S. 201/2021 - mass. 44229; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 29/2021 - mass. 43606; S. 86/2019 - mass. 42541; S. 178/2018 - mass. 40197; S. 68/2018 - mass. 41436; S. 66/2018 - mass. 40782; S. 189/2016 - mass. 39009 ).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione complessivamente degli artt. 9, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lett. s ), Cost., e del principio di leale collaborazione, gli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, 83, e 130, comma 1, della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nella formulazione precedente alle modifiche inserite, rispettivamente, dall'art. 11, comma 1, lett. a ), punto 2), lett. c ), punto 2), lett. f ), e lett i ), della legge reg. Campania 29 giugno 2021, n. 5. Quanto all'art. 19, comma 6, la norma impugnata dal Governo assegna allo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD) il compito di determinare gli insediamenti ammissibili delle attività commerciali, senza richiamare i principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico, sanciti dal codice di settore, quindi senza garantire la partecipazione dello Stato alle scelte di pianificazione e di fissazione dei limiti inerenti all'attività commerciale, laddove incidano sui beni sottoposti a tutela culturale o paesaggistica. Quanto all'art. 28, comma 10, la disposizione impugnata dal Governo, relativa alla rilocalizzazione di grandi strutture di vendita, procedendo unilateralmente - e in assenza della prescritta concertazione - a disciplinare i presupposti per la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita, omettendo di prescrivere la necessaria sua conformità al piano paesaggistico, tradisce l'intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti che sono rimessi alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Quanto all'art. 83, esso istituisce, per la durata dell'incarico di un anno, la figura del commissario regionale che viene nominato dalla Giunta regionale nei casi di irregolarità o inefficienza dei mercati all'ingrosso. L'articolo impugnato dal Governo, fermo restando la necessità della relazione tecnica nel caso di specie assente, comporta una previsione di spesa, quantomeno in relazione al compenso del commissario, in violazione del parametro evocato, che sancisce l'obbligo per ogni legge comportante nuovi oneri di provvedere ai mezzi per farvi fronte. Quanto all'art. 130, la disposizione impugnata dal Governo prevede che il rilascio della concessione per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali sia subordinato a una serie di condizioni, tra cui non risulta il rispetto del piano paesaggistico, che la Regione ha invece l'obbligo di approvare d'intesa con lo Stato.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s ), Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 19, commi 3, 4, lett. b ), e 20, commi 1 e 2, della legge della reg. Campania n. 7 del 2020, che rispettivamente dettano previsioni sulla disciplina generale del SIAD, e sul medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico. Non è condivisibile l'assunto per cui l'omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ambiente e dei beni culturali, perché una disposizione non può ritenersi derogatoria solo perché omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario. Al contrario, già il tenore letterale delle disposizioni impugnate evidenzia come le stesse non intendano sottrarsi ai principi di elaborazione congiunta e di inderogabilità, i quali mantengono la loro forza cogente pure in assenza di espresso richiamo, cosicché deve ritenersi implicito che - qualora siano oggetto di tutela paesaggistica alcune delle aree cui si riferiscono le indicate previsioni del SIAD - quanto disposto dal codice di settore risulti senz'altro applicabile. Le norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall'essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. Infine, a fronte della legittimazione del SIAD ad introdurre le forme di regolazione del commercio testé indicate, quando rilevino singoli beni vincolati, deve considerarsi salva anche la disciplina introdotta dal legislatore statale per la tutela dei beni di interesse culturale. ( Precedenti: S. 45/2022 - mass. 44645 ; S. 24/2022 - mass. 44553; S. 124/2021 - mass. 43933 ).
L'omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico e il codice di settore, non determina di per sé l'illegittimità costituzionale della disposizione, ogni volta che quest'ultima sia suscettibile di interpretazione conforme ai criteri di competenza legislativa dettati dalla Costituzione e non abbia quindi l'effetto di sottrarre interventi urbanistici o edilizi alle previsioni del piano paesaggistico, purché la pianificazione paesaggistica sia vigente, perché in tal caso essa è immediatamente prevalente su eventuali prescrizioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. s , e 120, Cost., degli artt. 19, comma 6, 28, comma 10, e 130, comma 1, lett. b , della legge reg. Campania n. 7 del 2020, nelle formulazioni rispettivamente modificate dall'art. 11, comma 1, lett. a , punto 2, lett. c , punto 2, e lett. i , della legge reg. Campania n. 5 del 2021. Le disposizioni impugnate disciplinano rispettivamente lo strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo - SIAD -, quale strumento integrato della pianificazione urbanistica, con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali; l'autorizzazione relativa alla rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita; e le concessioni regionali per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali. La novella legislativa indicata ha precisato, quanto all'art. 19, comma 6, che il SIAD deve rispettare la «disciplina vigente» nella previsione dei vincoli dimensionali e tipologici degli insediamenti commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale. Benché, nel caso in esame, il piano paesaggistico manchi, il richiamo alla disciplina vigente ben può essere inteso - in termini compatibili con l'ordinamento costituzionale - nel senso di includere il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio e delle invocate prescrizioni nello stesso contenute. Quanto all'art. 28, comma 10, la novella in sostanza richiama le procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo, per cui l'interpretazione costituzionalmente orientata impone di intendere il rinvio a specifiche prescrizioni di tutela quale espressione di un implicito richiamo a tutte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incluse quelle che sanciscono il ruolo primario e inderogabile assegnato dal legislatore statale alla pianificazione. Quanto, infine, all'art. 130, comma 1, lett. b , la novella subordina la concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti anche alla verifica della sua conformità alle disposizioni relative alla tutela del paesaggio, cosicché essa va interpretata nel senso che non esenta gli interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti dal rispetto del complesso delle future prescrizioni del piano paesaggistico e, più nello specifico, dal rispetto delle prescrizioni d'uso, attuali o future, dei singoli beni vincolati).