Pronuncia 240/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° febbraio 2022, depositato in cancelleria il 3 febbraio 2022, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis; uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anna Bucci per la Regione Puglia; deliberato nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee», limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle Infrastrutture, Trasporti e Pubblica Amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021,»; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 - Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro" e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee»; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021; 4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Daria de PRETIS, Redattrice Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'1 dicembre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Daria de Pretis
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare, a determinate condizioni, nuovi fabbricati in zona agricola, qualora gli stessi siano necessari alla conduzione del fondo e all'esercizio dell'attività agricola - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 2
- legge della Regione Puglia-Art. 51, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 51, comma 1
- legge della Regione Puglia-Art. 51, comma 1
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di questo - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza e violazione della tutela del paesaggio, della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 3
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Interventi in aree individuate dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) - Possibilità di realizzare interventi edilizi straordinari di ampliamento, demolizione e ricostruzione previsti dal Piano casa, quali interpretati da un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espressamente richiamato dalla norma impugnata - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 3
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Possibilità, a determinate condizioni, di ampliamento delle attività produttive senza limitazioni di superficie coperta e di volume - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 4, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- decreto ministeriale-Art.
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Ampliamento delle attività produttive - Previsione che gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive non costituiscono variante urbanistica - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 4, comma 2
Parametri costituzionali
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Puglia - Incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino a 0,1 mc/mq - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 090005).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 5
- legge della Regione Puglia-Art. 12, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Costituzione-Art. 117
- decreto legislativo-Art. 145