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Pronuncia 254/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, nel procedimento vertente tra associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e la Regione Lombardia, con ordinanza del 25 marzo 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione di LAC e della Regione Lombardia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2, punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022; uditi l'avvocato Claudio Linzola per LAC, Leonardo Salvemini per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

Relatore: Giulio Prosperetti

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: de PRETIS

Massime

Ambiente - Fauna - Tutela degli uccelli migratori - Valichi montani attraversati dall'avifauna - Divieto di caccia - Fondamento - Riconducibilità alla materia della tutela dall'ambiente e dell'ecosistema - Divieto, per le regioni e le province autonomie, di abbassare lo standard di tutela (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che limita il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi). (Classif. 010005).

Il divieto di caccia su tutti i valichi montani attraversati dalla fauna migratoria, per una distanza di mille metri, stabilito dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, attiene alla materia della tutela dell'ambiente. La disposizione integra uno standard minimo di protezione, prescritto dal legislatore statale nell'esercizio della relativa competenza esclusiva, che funge da limite al potere legislativo delle regioni e delle provincie autonome: queste ultime, infatti, nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quella dell'ambiente, possono solo dettare prescrizioni nel senso dell'innalzamento della tutela ma non possono derogarvi in peius . ( Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 66/2018 - mass. 40777 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 43, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che circoscrive il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi. La disposizione, censurata dal TAR Lombardia, riduce il livello di tutela ambientale determinato dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, che pone un divieto assoluto di caccia nel raggio di mille metri per tutti i valichi attraversati dalla fauna migratoria).

Norme citate

  • legge della Regione Lombardia-Art. 43, comma 3

Parametri costituzionali

Ambiente - In genere - Piani faunistico-venatori - Funzione - Contemperamento tra l'interesse alla protezione della fauna selvatica, quello all'esercizio della caccia e quello degli agricoltori. (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni che prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni). (Classif. 010001).

I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. ( Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).

Norme citate

  • legge-Art. 10, comma 3
  • legge della Regione Lombardia-Art. 13, comma 3