Pronuncia 254/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Daria de PRETIS; Giudici : Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, nel procedimento vertente tra associazione Lega per l'abolizione della caccia (LAC) Onlus e la Regione Lombardia, con ordinanza del 25 marzo 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione di LAC e della Regione Lombardia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti in collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 2, punto 2), della delibera della Corte del 23 giugno 2022; uditi l'avvocato Claudio Linzola per LAC, Leonardo Salvemini per la Regione Lombardia e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri; deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria); 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 13, comma 3, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quarta sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022. F.to: Daria de PRETIS, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022. Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI
Relatore: Giulio Prosperetti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: de PRETIS
Massime
Ambiente - Fauna - Tutela degli uccelli migratori - Valichi montani attraversati dall'avifauna - Divieto di caccia - Fondamento - Riconducibilità alla materia della tutela dall'ambiente e dell'ecosistema - Divieto, per le regioni e le province autonomie, di abbassare lo standard di tutela (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che limita il divieto di caccia sui valichi montani attraversati dall'avifauna soltanto a quelli che si trovano nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi). (Classif. 010005).
Norme citate
- legge della Regione Lombardia-Art. 43, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- legge-Art. 21
Ambiente - In genere - Piani faunistico-venatori - Funzione - Contemperamento tra l'interesse alla protezione della fauna selvatica, quello all'esercizio della caccia e quello degli agricoltori. (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni che prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni). (Classif. 010001).
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 13, comma 3