Articolo 32 - COSTITUZIONE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 256/2022Depositata il 20/12/2022
La censura è inammissibile se non sorretta da adeguata motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156 ). La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale è richiesta non solo ai fini della valutazione della rilevanza, ma anche allo scopo di valutare la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti: S. 56/2015 - mass. 38312; S. 128/2014 - mass. 37933; O. 261/2019 - mass. 40887; O. 209/2015 - mass. 38572 ). L'omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 225/2022 - mass. 45092; S. 8/2011 - mass. 35232 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, carente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bari, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2004, che subordina al ricorrere di un requisito reddituale il diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute per taluni farmaci necessari per la cura di allergopatie. Il rimettente non chiarisce se ad essere leso sia il principio di uguaglianza e, in ogni caso, non ne spiega le ragioni, né individua un idoneo tertium cui comparare la disciplina censurata. Nemmeno illustra se, a suo avviso, la disciplina regionale difetti invece di ragionevolezza, a causa dello specifico criterio reddituale introdotto quale condizione per fruire del rimborso del costo del farmaco, e non spiega se la censura intenda colpire la previsione stessa di un limite reddituale per ottenere il rimborso, o invece la circostanza che tale limite sia riferito, anziché alla condizione del singolo, a quella complessiva del nucleo familiare dell'assistito. Quanto alle censure riferite agli artt. 32 e 117, secondo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione non fornisce elementi sufficienti per valutare se si sia in presenza della violazione del nucleo incomprimibile del diritto alla salute e tratteggia il quadro normativo in modo inadeguato rispetto a quanto necessario a sorreggere una censura di lesione del riparto di competenze legislative e regionali).
Norme citate
- legge della Regione Puglia-Art. 22, comma 2
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 117
Pronuncia 256/2022Depositata il 20/12/2022
La tutela apprestata al diritto alla salute dall'art. 32 Cost. non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone, fermo restando che da ciò non può derivare la compressione del nucleo irriducibile del diritto alla salute, quale ambito inviolabile della dignità umana. ( Precedente: S. 203/2016 - mass. 39036 ).
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 254/2022Depositata il 20/12/2022
I "piani faunistico-venatori", di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992, rispondono all'esigenza di pianificazione delle attività esercitabili sul territorio regionale e costituiscono il momento di composizione di contrapposti interessi che insistono tutti sul territorio agro-silvo-pastorale attraverso l'equilibrata individuazione - secondo criteri dotati di sufficiente elasticità - di spazi a destinazione differenziata nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale trovano considerazione, accanto alle esigenze di protezione della fauna, quelle venatorie e quelle, altresì, degli agricoltori, interessati non solo al contenimento della fauna selvatica che si riproduce spontaneamente, ma anche all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata. ( Precedente: S. 448/1997 - mass. 23614 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Lombardia in riferimento agli artt. 3, 9, 32 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione alla direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - dell'art. 10, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e dell'art. 13, comma 3, lett. a , della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, che ne ripropone il contenuto, i quali prevedono, in relazione all'adozione dei piani faunistico-venatori, la percentuale massima nella quale il territorio agro-silvo-pastorale regionale possa essere assoggettato al divieto di caccia, comprensiva di tutti i territori ove quest'ultima sia comunque vietata, per effetto di altre leggi e disposizioni. Diversamente rispetto a quanto ritenuto dal rimettente, tuttavia, il divieto di caccia sui valichi montani percorsi dall'avifauna - posto dall'art. 21, comma 3, della legge n. 157 del 1992, a tutela dall'esistenza della rotta migratoria - esula dalle percentuali di territorio tutelabile ai sensi delle disposizioni censurate, presentando invece carattere perentorio e di norma di chiusura e operando, pertanto, direttamente).
Norme citate
- legge-Art. 10, comma 3
- legge della Regione Lombardia-Art. 13, comma 3
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 9
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 117
- direttiva CE-Art.
Pronuncia 207/2022Depositata il 06/10/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Bologna in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost. - dell'art. 438, comma 1- bis , cod. proc. pen., come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge n. 33 del 2019, nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente per delitti puniti con l'ergastolo, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o di volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato. Il divieto di giudizio abbreviato previsto dalla disposizione censurata è collegato alla comminatoria astratta della pena dell'ergastolo, mentre nessuna incidenza determina la circostanza che il giudice ritenga concretamente inapplicabile tale pena in seguito al giudizio di bilanciamento. Non sussiste pertanto la denunciata disparità di trattamento, perché l'elemento che vale ad impedire all'imputato seminfermo di mente, e non anche all'imputato minorenne, l'accesso al rito abbreviato non è da rinvenirsi nelle diverse conseguenze che discendono dalle rispettive attenuanti, quanto nella diversa regola di sistema - scaturente dalla sentenza n. 168 del 1994 - che impedisce di infliggere la pena perpetua al solo imputato minorenne. Non fondate sono anche le censure di violazione della finalità rieducativa della pena e della tutela della salute dell'imputato affetto da vizio parziale di mente, le quali si apprezzano non nell'ottica dell'accesso più o meno ampio al rito speciale, ma alla luce delle modalità di esecuzione della pena, posto che la misura di sicurezza deve essere conformata in modo da assicurare adeguati trattamenti e fattivo sostegno al riadattamento sociale del soggetto. ( Precedenti: O. 214/2021 - mass. 44330; S. 260/2020 - mass. 43104 - mass. 43106 - mass. 43107 - mass. 43108 - mass. 43109 - mass. 43110; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 168/1994 - mass. 20541 - mass. 20542 ).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 438, comma 1
- legge-Art. 1, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 27
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 205/2022Depositata il 15/09/2022
L'illecito da esercizio della funzione giudiziaria presenta caratteri di specialità, posti a presidio dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giudiziaria. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44678; S. 164/2017 - mass. 41567; S. 468/1990 - mass. 16641; S. 18/1989 - mass. 12913 ). L'esigenza di preservare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura rileva nella definizione del confine fra lecito e illecito e nella dialettica tra azione civile diretta nei confronti dello Stato e azione di rivalsa nei riguardi del magistrato. Sono questi i profili della disciplina vòlti a realizzare il delicato bilanciamento tra i principi di cui agli artt. 101 e 103 Cost. e gli interessi di chi risulta ingiustamente danneggiato. Viceversa, una volta delimitato il campo dell'illecito, a beneficio della serenità e dell'autonomia del giudice nello svolgimento delle sue funzioni, non si ravvisano ragioni idonee a giustificare una compressione di quella tutela essenziale dei diritti inviolabili della persona, che è data dal risarcimento dei danni non patrimoniali. ( Precedenti: S. 49/2022 - mass. 44588; S. 164/2017 - mass. 41570; S. 18/1989 - mass. 12913; S. 26/1987 - mass. 4038; S. 2/1968 - mass. 2739 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., l'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 2, comma 1, lett. a , della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. Data l'impossibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'applicazione sopravvenuta dell'art. 2059 cod. civ. alla responsabilità civile del magistrato, la selezione di un unico diritto inviolabile della persona - la libertà di cui all'art. 13 Cost. -, cui garantire, a fronte di un illecito civile, piena ed effettiva tutela risarcitoria, appalesa i tratti della irragionevolezza. Né la selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, è giustificata dalla specificità dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria, ove si consideri, ad esempio, che l'autonomia del magistrato è preservata anche dal carattere indiretto della responsabilità, nonché dai limiti posti all'azione di rivalsa. Neppure, infine, è dato invocare la necessità di preservare un presunto affidamento nella pregressa normativa, poiché il raggio dell'illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria abbracciava sin dal 1988 - tramite il riferimento al danno ingiusto - la lesione di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante, paradigma ovviamente comprensivo dei diritti inviolabili della persona; di conseguenza, affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili).
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
- legge-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 205/2022Depositata il 15/09/2022
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., dell'art. 2, comma 1, lett. a ), della legge n. 18 del 2015, censurato nella parte in cui non dispone l'applicazione retroattiva della modifica introdotta all'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, che prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale. La norma censurata ha un contenuto che finisce per combaciare, salvo per l'appunto il profilo temporale, con quello della norma che, all'esito del giudizio di legittimità costituzionalità sull'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, nel testo antecedente alla riforma, risulta applicabile ai fatti antecedenti al 2015. Va, dunque, ritenuto che la rimozione, attuata nel 2015, del limite costituito dalla lesione della libertà personale, abbia avuto il senso di eliminare un ostacolo testuale alla piena riespansione dell'art. 2059 cod. civ., nel suo coordinamento con l'art. 2 Cost. In definitiva, sia la corrispondenza fra la disciplina che deriva dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988, antecedente alla riforma del 2015, e la norma che si desume dalla modifica introdotta nel 2015, sia la considerazione che, in ogni caso, il secondo gruppo di censure mirava alla retroattività della nuova regola, ma solo a difesa dei diritti di cui agli artt. 2 e 32 Cost., che oramai risultano protetti, determinano il venir meno del vulnus lamentato.
Norme citate
- legge-Art. 2, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 190/2022Depositata il 25/07/2022
La disciplina autorizzatoria statale in materia di coltivazione di stupefacenti rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona. ( Precedente: S. 141/2013 - mass. 37151 ). La lesione della competenza amministrativa statale in materia autorizzatoria, determina la violazione dell'attribuzione allo Stato delle competenze amministrative per il diritto alla salute, funzionale ad assicurarne una migliore tutela. ( Precedente: S. 141/2013 - mass. 37155 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 32 e 118, primo comma, Cost., l'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza l'Assessorato regionale all'agricoltura ad avviare progetti sulla cannabis terapeutica. L'autorizzazione ex lege per l'avvio di progetti sperimentali è assimilabile a una sorta di "autorizzazione preventiva", che però, in questo ambito, esula dalle competenze regionali, perché, con una formulazione del tutto peculiare, consente alla Giunta di avviare progetti con istituti privi di autorizzazione, che poi potrebbero proseguire ad interim , di fatto eludendo o aggirando la competenza del Ministero della salute).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 57
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 118
Pronuncia 132/2022Depositata il 31/05/2022
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per assoluta carenza nella descrizione della fattispecie e conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Macerata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 19, 24, 32, 76 e 117 Cost. - dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 2020, come conv., nonché dell'intero testo del d.l. n. 18 del 2020, come conv., recanti misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La ricostruzione operata dal rimettente, omettendo di indicare quale violazione sia stata contestata al ricorrente nel processo principale, impedisce di valutare se e quale, tra le disposizioni censurate, sia da applicare nel giudizio a quo . ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ) .
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1
- legge-Art.
- legge-Art.
- decreto-legge-Art. INTERO TESTO
Pronuncia 127/2022Depositata il 26/05/2022
I motivi di sanità che permettono alla legge, ai sensi dell'art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone possono giungere fino alla necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose. ( Precedente: S. 68/1964 - mass. 2186 ). In linea di principio, non si può negare che un cordone sanitario volto a proteggere la salute nell'interesse della collettività (art. 32 Cost.) possa stringersi di quanto è necessario, secondo un criterio di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alle circostanze del caso concreto, per prevenire la diffusione di malattie contagiose di elevata gravità. A seconda dei casi, in particolare, e sempre alla luce della evoluzione della pandemia, il legislatore potrà orientarsi, sia nel senso di prescrivere un divieto generalizzato a recarsi in determinati luoghi, sia nel senso di imporre un divieto di spostarsi a determinate persone, specie quando queste ultime, in ragione della libertà di circolare, siano, a causa della contagiosità, un pericoloso vettore della malattia.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 16
- Costituzione-Art. 32
Pronuncia 89/2022Depositata il 05/04/2022
Sono dichiarate inammissibili, per l'estrema genericità con cui sono formulate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 32, 34 e 113 Cost., dell'art 1, comma 18- ter , del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunta in sede di conversione, prevede l'ammissione, con riserva, alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti precari, anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il rimettente non fornisce argomenti a sostegno dell'esito asseritamente inefficace, a tutela dei diritti fondamentali invocati, della procedura concorsuale conseguente all'applicazione della disposizione censurata. Né il riferimento all'art. 113 Cost., per la sua apoditticità, spiega perché la norma censurata - da qualificare quale legge-provvedimento, in considerazione del suo contenuto particolare, nonché del suo limitato ambito soggettivo di applicazione - avrebbe sottratto all'amministrazione la scelta in ordine al momento entro il quale accertare il possesso del requisito derogatorio di ammissione al concorso. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; O. 224/2021 - mass. 44397 ).
Norme citate
- decreto-legge-Art. 1, comma 18
- legge-Art.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 32
- Costituzione-Art. 34
- Costituzione-Art. 113
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.