Pronuncia 190/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), e degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21 giugno 2021 e il 31 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 30 giugno 2021 e il 1° febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 33 del registro ricorsi 2021 e al n. 8 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell'anno 2021 e n. 9 dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della 1egge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie); 10) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso n. 33 del 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Angelo Buscema
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: AMATO
Massime
Impiego pubblico - In genere - Materia rientrante nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, regolata attraverso il contratto collettivo di lavoro - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, e per le Province autonome, di alterare la regole dei rapporti privati, quali la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che riconosce al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio speciale Centrale unica di committenza, CUC, di una retribuzione annua sostitutiva dei premi previsti dalla contrattazione regionale). (Classif. 131001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 5, comma 1
- legge della Regione siciliana-Art. 55, comma 7
Parametri costituzionali
Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Parametro servente al coordinamento della finanza pubblica - Necessità, da parte dello Stato, della previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sulla spesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che riconoscono al personale della ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [ARRA], transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza). (Classif. 216003).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 14
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Siciliana - Incremento delle ore di incarico a tempo indeterminato dei medici veterinari specialisti ambulatoriali, già titolari di un incarico da almeno cinque anni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231007).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 50
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Determinazione delle prestazioni e quantificazione dei relativi oneri - Necessità di stabilire le regole di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Impossibilità, per le regioni sottoposte a piano di rientro, di prevedere livelli ulteriori rispetto ai LEA. (Classif. 231006).
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione della terapia genica "Zolgensma"" per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi di certezza e attualità della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 53
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Esenzione delle donne residenti nella Regione dal costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale e materno NIPT (Non Invasive Prenatal Test) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 54, comma 2
- legge della Regione siciliana-Art. 54, comma 3
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - In genere -Norme della Regione Siciliana - Terapia delle pazienti affette da endometriosi, se in possesso del codice di esenzione 063 - Prescrivibilità gratuita dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA pubblica e dei principi di certezza e attualità della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 55
Parametri costituzionali
Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Assegnazione di un contributo al REMESA (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), con risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 56
Parametri costituzionali
Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Coltivazione di stupefacenti - Relativa disciplina autorizzatoria - Competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia (nel caso di specie, illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana per l'avvio di progetti innovativi per la fornitura di cannabis terapeutica). (Classif. 081002).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 57
Parametri costituzionali
Impiego pubblico - Trattamento economico - Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2021, di un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura finalizzato al ripristino dei flussi turistici post pandemia da COVID - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131011).
Norme citate
- legge della Regione siciliana-Art. 14