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Pronuncia 190/2022

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera f), 14, 36, 41, comma 3, 50 e da 53 a 57 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale), e degli artt. 4, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 21 giugno 2021 e il 31 gennaio 2022, depositati in cancelleria il 30 giugno 2021 e il 1° febbraio 2022, iscritti, rispettivamente, al n. 33 del registro ricorsi 2021 e al n. 8 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 32 dell'anno 2021 e n. 9 dell'anno 2022. Visti gli atti di costituzione della Regione Siciliana; udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema; uditi gli avvocati dello Stato Emanuele Feola e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gianluigi Maurizio Amico per la Regione Siciliana, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2022.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale per le quali è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo; 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della 1egge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; 9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 26 novembre 2021, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9. Disposizioni varie); 10) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso n. 33 del 2021. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2022. F.to: Giuliano AMATO, Presidente Angelo BUSCEMA, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Angelo Buscema

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMATO

Massime

Impiego pubblico - In genere - Materia rientrante nella materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile, regolata attraverso il contratto collettivo di lavoro - Impossibilità per le Regioni, anche ad autonomia speciale, e per le Province autonome, di alterare la regole dei rapporti privati, quali la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana che riconosce al personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio speciale Centrale unica di committenza, CUC, di una retribuzione annua sostitutiva dei premi previsti dalla contrattazione regionale). (Classif. 131001).

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. ( Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 282/2004). La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. ( Precedente: S. 25/2021 - mass. 43609 ). I principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. ( Precedenti: S. 93/2019 - mass. 42210; S. 201/2018 - mass. 40364 ). I principi fissati dalla legge statale in materia dei rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. ( Precedenti: S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 172/2018 - mass. 40163; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e , Cost., l'art. 5, comma 1, lett. f , della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale, aggiungendo il comma 7- bis all'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, attribuisce in via unilaterale al personale regionale, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale Centrale unica di committenza [CUC], una competenza economica in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell'art. 90 del CCRL vigente. La disposizione impugnata dal Governo sottrae la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate, prerogativa riservata dalla legge statale alla contrattazione collettiva, con conseguente invasione della competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento civile»).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 5, comma 1
  • legge della Regione siciliana-Art. 55, comma 7

Parametri costituzionali

Regioni (competenza esclusiva statale) - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Parametro servente al coordinamento della finanza pubblica - Necessità, da parte dello Stato, della previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sulla spesa (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana che riconoscono al personale della ex Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [ARRA], transitato nei ruoli dell'amministrazione regionale, l'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza). (Classif. 216003).

Il parametro dell'armonizzazione dei bilanci per effetto delle strette interrelazioni tra i principi costituzionali è servente al coordinamento della finanza pubblica, dal momento che la sincronia delle procedure di bilancio è collegata alla programmazione finanziaria statale e alla redazione della manovra di stabilità, operazioni che presuppongono da parte dello Stato la previa conoscenza di tutti i fattori che incidono sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Pertanto, la mancata considerazione degli oneri a regime vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto se si tratta di spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici". ( Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970 ). Ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i mezzi per farvi fronte. ( Precedenti: S. 163/2020 - mass. 43309; S. 307/2013 - mass. 37548 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e , Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che prevede, per il personale già trasferito all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque [ARRA] e transitato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato presso le amministrazioni di provenienza, equiparandolo a quello prestato presso l'amministrazione regionale con effetti economici decorrenti dal 1° gennaio 2021. La disposizione impugnata dal Governo, in contrasto con l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, non indica l'onere a regime derivante, rinviandone invece la quantificazione alla legge di bilancio).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 14

Parametri costituzionali

Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione Siciliana - Incremento delle ore di incarico a tempo indeterminato dei medici veterinari specialisti ambulatoriali, già titolari di un incarico da almeno cinque anni - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231007).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l ), Cost. in materia «ordinamento civile», l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; che prevede un incremento delle ore di incarico a tempo indeterminato dei medici veterinari specialisti ambulatoriali, già titolari di un incarico da almeno cinque anni. La disposizione impugnata dal Governo prevede opzioni incompatibili con l'Accordo collettivo nazionale 31 marzo 2020, il quale disciplina i rapporti con specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità che devono caratterizzare l'espletamento di questi servizi pubblici di rilevanza primaria.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 50

Sanità pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Determinazione delle prestazioni e quantificazione dei relativi oneri - Necessità di stabilire le regole di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Impossibilità, per le regioni sottoposte a piano di rientro, di prevedere livelli ulteriori rispetto ai LEA. (Classif. 231006).

L'intreccio tra profili costituzionali e organizzativi comporta che la funzione sanitaria pubblica venga esercitata su due livelli di governo: quello statale, il quale definisce le prestazioni che il SSN è tenuto a fornire ai cittadini - cioè i livelli essenziali di assistenza (LEA) - e l'ammontare complessivo delle risorse economiche necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei costi "necessari", inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, assoggettate invece al principio della sostenibilità economica. ( Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127 ). Se è vero che la determinazione dei LEA è un obbligo del legislatore statale, la sua proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge necessariamente le Regioni, per cui la fisiologica dialettica tra questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che, nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività. La competenza esclusiva dello Stato di determinazione dei livelli essenziali non preclude, dunque, alle Regioni di erogare livelli di tutela più elevati, ossia ulteriori, rispetto a quelli da esso stabiliti, purché le risorse a ciò destinate ricevano una evidenziazione distinta rispetto a quelle afferenti ai LEA. ( Precedente: S. 62/2020 - mass. 43127 ). La facoltà di erogare livelli ulteriori rispetto ai LEA è preclusa alle Regioni sottoposte a piano di rientro, poiché queste ultime non possono erogare prestazioni non obbligatorie. Ne consegue che l'effettuazione di altre spese, in una condizione di risorse contingentate, pone anche il problema della congruità della copertura della spesa necessaria (art. 81, terzo comma, Cost.), posto che un impiego di risorse per prestazioni non essenziali verrebbe a ridurre corrispondentemente le risorse per quelle essenziali. ( Precedente: S. 161/2022 - mass. 44954 ). I vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedente: S. 161/2022 - mass. 44954 ).

Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Autorizzazione della terapia genica "Zolgensma"" per il trattamento dei lattanti e dei bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 chilogrammi di peso, anche oltre i sei mesi di età - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA, dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi di certezza e attualità della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, e 81, terzo comma, l'art. 53 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza la spesa di euro 4,2 milioni per finanziare la terapia genica "Zolgensma" per il trattamento di bambini affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) fino a 21 kg, impiegando risorse afferenti al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. La norma impugnata dal Governo non rispetta la determinazione dell'AIFA n. 277 del 21 marzo 2021, previsione vincolante per le Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica, in quanto volto a individuare i criteri di rimborsabilità dei farmaci innovativi. La Regione Siciliana, al contrario, trovandosi in fase di programma di consolidamento e sviluppo, non può erogare prestazioni sanitarie extra-LEA, dal momento che tale programma è espressione del principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e del correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedente: S. 130/2020 - mass. 43489 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 53

Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Esenzione delle donne residenti nella Regione dal costo per l'accertamento di eventuali rischi procreativi attraverso lo screening prenatale e materno NIPT (Non Invasive Prenatal Test) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., l'art. 54, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale prevede, al comma 2, l'esclusione, per le donne residenti nella Regione, dalla partecipazione al costo dello screening prenatale per la diagnosi di trisomie 13, 18 e 21 "Non Invasive Prenatal Test" (NIPT), effettuato presso i centri regionali; e, al successivo comma 3, stabilisce che, al fine di adeguare le strutture e gli impianti tecnologici operativi e strumentali finalizzati ad assicurare l'offerta dello screening prenatale, è autorizzata una spesa a carico del SSN pari a euro quattro milioni. Le disposizioni impugnate dal Governo individuano un livello ulteriore di prestazioni, erogabili dalle Regioni a carico del sistema sanitario regionale a condizione, non verificata nel caso in esame, che non si trovino in piano di rientro o, comunque sia, non siano sottoposte a misure di monitoraggio equiparabili a tale piano. ( Precedente: S. 161/2022 - mass. 44954 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 54, comma 2
  • legge della Regione siciliana-Art. 54, comma 3

Sanità pubblica - In genere -Norme della Regione Siciliana - Terapia delle pazienti affette da endometriosi, se in possesso del codice di esenzione 063 - Prescrivibilità gratuita dei farmaci antinfiammatori non steroidei in fascia A - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei LEA pubblica e dei principi di certezza e attualità della copertura finanziaria - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lett. m ), e terzo, Cost., l'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza l'Assessore per la salute della Regione Siciliana ad autorizzare la prescrizione di farmaci antinfiammatori non-steroidei a carico del SSN per patologie - quale l'endometriosi - non incluse nell'elenco di cui alla nota AIFA 66, per tutte le pazienti della Regione Siciliana in possesso del codice di esenzione 063; e pone l'onere di tale spesa a carico del fondo sanitario regionale. La norma impugnata dal Governo rappresenta un livello ulteriore di assistenza sanitaria, erogabile dalle Regioni con oneri a carico del bilancio regionale ad una duplice condizione: l'assenza del piano di rientro e la separata evidenziazione nel bilancio regionale. Trovandosi la Regione Siciliana in vigenza del piano di monitoraggio, la sottrazione di risorse dal capitolo vincolato all'erogazione dei LEA per destinarle a prestazioni non rientranti nei relativi elenchi, determina la violazione della competenza esclusiva dello Stato a fissare i LEA, nonché dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 55

Sanità pubblica - In genere - Norme della Regione Siciliana - Assegnazione di un contributo al REMESA (Rete Mediterranea per la Salute degli Animali), con risorse destinate al finanziamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale - Violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231001).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che assegna all'ufficio della Rete mediterranea per la salute degli animali (REMESA) un contributo pari a euro 250 mila, per l'esercizio finanziario 2021, per lo svolgimento di attività istituzionale, ponendo i relativi oneri a carico delle risorse destinate al finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS). La disposizione impugnata dal Governo viola il doppio vincolo di destinazione - sia nella quantificazione che ripartizione, raggiunte attraverso una fase concertativa con la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che la quota vincolata del FSN imprime alle risorse volte al funzionamento degli IZS, perché destina tali risorse a un soggetto diverso (l'Ufficio palermitano del REMESA), e per uno scopo diverso (attività istituzionali di tale ente) violando pertanto il parametro evocato, nelle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «tutela della salute». ( Precedenti: S. 234/2021 - mass. 44377; S. 156/2021 - mass. 44077 ).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 56

Parametri costituzionali

Diritti inviolabili o fondamentali - Tutela della salute - Coltivazione di stupefacenti - Relativa disciplina autorizzatoria - Competenza statale a dettare i principi fondamentali in materia (nel caso di specie, illegittimità costituzionale delle norme della Regione Siciliana per l'avvio di progetti innovativi per la fornitura di cannabis terapeutica). (Classif. 081002).

La disciplina autorizzatoria statale in materia di coltivazione di stupefacenti rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona. ( Precedente: S. 141/2013 - mass. 37151 ). La lesione della competenza amministrativa statale in materia autorizzatoria, determina la violazione dell'attribuzione allo Stato delle competenze amministrative per il diritto alla salute, funzionale ad assicurarne una migliore tutela. ( Precedente: S. 141/2013 - mass. 37155 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 32 e 118, primo comma, Cost., l'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza l'Assessorato regionale all'agricoltura ad avviare progetti sulla cannabis terapeutica. L'autorizzazione ex lege per l'avvio di progetti sperimentali è assimilabile a una sorta di "autorizzazione preventiva", che però, in questo ambito, esula dalle competenze regionali, perché, con una formulazione del tutto peculiare, consente alla Giunta di avviare progetti con istituti privi di autorizzazione, che poi potrebbero proseguire ad interim , di fatto eludendo o aggirando la competenza del Ministero della salute).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 57

Impiego pubblico - Trattamento economico - Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 2021, di un'ulteriore spesa per il trattamento accessorio del personale utilizzato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura finalizzato al ripristino dei flussi turistici post pandemia da COVID - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131011).

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2021, che prevede maggiori oneri da destinare ai trattamenti economici del personale a tempo indeterminato per interventi di sicurezza e di vigilanza nei luoghi della cultura. La disposizione impugnata dal Governo, autorizzando una spesa che supera il limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, viola le misure volte ad assicurare l'invarianza della spesa di personale e contrasta con gli obiettivi di finanza pubblica, oltre che con lo specifico obiettivo di riduzione della spesa per il personale, che la Regione si è prefissata in accordo con lo Stato, come recepito anche nel Piano di rientro decennale del disavanzo. ( Precedenti: S. 212/2021 - mass. 44336; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 191/2017 - mass. 41909; S. 218/2015 - mass. 38586; S. 215/2012 - mass. 36595).

Norme citate

  • legge della Regione siciliana-Art. 14

Parametri costituzionali