Pronuncia 207/2022
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), promosso dalla Corte d'assise di Bologna nel procedimento penale a carico di G. N. con ordinanza del 17 novembre 2021, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2022. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022. F.to: Silvana SCIARRA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Stefano Petitti
Data deposito:
Tipologia: S
Presidente: SCIARRA
Massime
Processo penale - Giudizio abbreviato - Limiti di accesso - Divieto per delitti puniti con la pena dell'ergastolo - Ammissione al rito dell'imputato seminfermo di mente - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto all'imputato minorenne, lesione del diritto alla salute e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199011).
Norme citate
- codice di procedura penale-Art. 438, comma 1
- legge-Art. 1, comma 1