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Articolo 27 - COSTITUZIONE

La responsabilita' penale e' personale. L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non e' ammessa la pena di morte (( . . . )).
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Massime della Corte Costituzionale

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