Articolo 63 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 74/2025Depositata il 27/05/2025
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l?art. 63, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che «Quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all?art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla». Il criterio del cumulo materiale previsto dalla disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., nel caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o autonome con la recidiva semplice ? aggravante comune per la quale la legge n. 251 del 2005 ha previsto un aumento fisso di un terzo (e non fino ad un terzo) della pena ?, comporta conseguenze sanzionatorie manifestamente irragionevoli a fronte di quanto stabilito invece per le ipotesi di recidiva aggravata, che, quali aggravanti ad effetto speciale, beneficiano del trattamento, più favorevole perché discrezionale nella misura, previsto dal quarto comma della medesima disposizione (cumulo giuridico). In tal modo ad un minor grado di rimproverabilità soggettiva riscontrabile nella recidiva semplice rispetto alle più gravi ipotesi di recidiva aggravata può corrispondere, a parità di disvalore oggettivo del fatto, una pena irragionevolmente superiore e dunque sproporzionata e non ?individualizzata?, con conseguente violazione anche della funzione rieducativa della pena. Per evitare che la recidiva semplice comporti un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di recidive aggravate è pertanto necessario che anche nell?ipotesi della recidiva semplice trovi applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma dell?art. 63. (Precedenti: S. 217/2023 - mass. 45906; S. 94/2023 - mass. 45533; S. 185/2021 - mass. 44243; S. 55/2021 - mass. 43738; S. 73/2020 - mass. 43274).
Norme citate
- codice penale-Art. 63, comma 3
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.