Articolo 175 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 461/1990.
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S.n. 304/1988.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. nn. 888 e 933/1988.
Questione gia' dichiarata manifestamente infondata. - V. O. n. 888/1988.
Nel reato di emissione aggravata di assegni a vuoto, la condanna alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza mira a reprimere piu' efficacemente un comportamento ampiamente diffuso nonche' gravemente insidioso nei confronti dei terzi: non e' conseguentemente irragionevole, nella specie, in quanto diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116 R.D. n. 1736 del 1933, la scelta legislativa di escludere il condannato dal beneficio di cui all'art. 175, cod. pen. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.
E' costituzionalmente illegittimo - in quanto riproduttivo di una disposizione gia' dichiarata incostituzionale - l'art. 175, primo comma cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 104, L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta dei privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, e pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio. - S. n. 225/1975
La questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale e' ammissibile, benche' il giudice a quo abbia indicato solo alcune delle disposizioni che concorrono a formare il complesso normativo denunziato, allorquando risulti con sufficiente chiarezza e sicura univocita' l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice rimettente ha formalmente omesso di indicare gli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che, insieme all'art. 175 cod. pen., concorrono a formare il complesso normativo denunziato).
Poiche' la posizione di coloro che abbiano subito condanne e' ben diversa da quella di coloro che non ne abbiano subite e, d'altra parte, l'iscrizione al casellario giudiziale non aggiunge di per se' alcun ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato - derivando le eventuali conseguenze di essa esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato -, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - sollevata sotto il profilo che l'obbligatorieta', indipendentemente dalla natura del reato commesso, dell'iscrizione della condanna, anche dopo l'espiazione della pena, nei certificati del casellario da rilasciare ai privati, attribuirebbe al condannato uno status deteriore rispetto agli altri cittadini in contrasto con il principio per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Cfr.: sent. n. 182 del 1972.
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 175 cod. pen. - nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio - determina una disparita' di trattamento tra soggetti imputati per gli stessi reati a seconda che essi siano giudicati con un'unica sentenza o con procedimenti distinti, riportando distinte condanne. Essa pertanto in detta parte e' costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto fa dipendere l'applicabilita' del beneficio della non iscrizione da circostanze non oggettive uguali per tutti gli imputati, ma occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari provvedimenti. Cfr.: sent. n. 73 del 1971