Pronuncia 225/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA- Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Urbani Ilio, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973; 2) ordinanza emessa il 5 febbraio 1974 dal pretore di Napoli nel procedimento penale a carico di Perna Massimo, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 175 del codice penale nella parte che esclude possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 175 del codice penale, sollevate dal pretore di Poggibonsi in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 225/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INDICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI SOLTANTO DEL COMPLESSO NORMATIVO DENUNZIATO - SUFFICIENTE CHIAREZZA ED UNIVOCITA' - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale e' ammissibile, benche' il giudice a quo abbia indicato solo alcune delle disposizioni che concorrono a formare il complesso normativo denunziato, allorquando risulti con sufficiente chiarezza e sicura univocita' l'oggetto del giudizio. (Nella specie il giudice rimettente ha formalmente omesso di indicare gli artt. 607 e 608 cod. proc. pen., che, insieme all'art. 175 cod. pen., concorrono a formare il complesso normativo denunziato).

Norme citate

SENT. 225/75 B. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175 - ISCRIZIONE DELLA CONDANNA ANCHE DOPO L'ESPIAZIONE DELLA PENA NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA RILASCIARE AI PRIVATI - OBBLIGATORIETA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA. COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Poiche' la posizione di coloro che abbiano subito condanne e' ben diversa da quella di coloro che non ne abbiano subite e, d'altra parte, l'iscrizione al casellario giudiziale non aggiunge di per se' alcun ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato - derivando le eventuali conseguenze di essa esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato -, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - sollevata sotto il profilo che l'obbligatorieta', indipendentemente dalla natura del reato commesso, dell'iscrizione della condanna, anche dopo l'espiazione della pena, nei certificati del casellario da rilasciare ai privati, attribuirebbe al condannato uno status deteriore rispetto agli altri cittadini in contrasto con il principio per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Cfr.: sent. n. 182 del 1972.

SENT. 225/75 C. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175, PRIMO COMMA - NON MENZIONE DI CONDANNE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE SPEDITO A RICHIESTA DI PRIVATI - IPOTESI IN CUI E' ESCLUSO L'ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCATO COLLEGAMENTO A CIRCOSTANZE OGGETTIVE EGUALI PER TUTTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 175 cod. pen. - nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio - determina una disparita' di trattamento tra soggetti imputati per gli stessi reati a seconda che essi siano giudicati con un'unica sentenza o con procedimenti distinti, riportando distinte condanne. Essa pertanto in detta parte e' costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto fa dipendere l'applicabilita' del beneficio della non iscrizione da circostanze non oggettive uguali per tutti gli imputati, ma occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari provvedimenti. Cfr.: sent. n. 73 del 1971

Parametri costituzionali