Pronuncia 304/1988

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo e secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a carico di Barletta Vito, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis dell'anno 1985; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 304/88. CASELLARIO GIUDIZIALE - CERTIFICATO - BENEFICIO DI NON MENZIONE DI CONDANNA A PENA PECUNIARIA - CONDIZIONE CHE QUESTA NON SIA SUPERIORE A UN MILIONE, ANZICHE' A SOMMA PARI A QUELLA RISULTANTE DAL RAGGUAGLIO DELLA PENA DETENTIVA DI ANNI DUE A NORMA DELL'ART. 135 COD. PEN. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. PEN., ART. 175, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Non esiste ragionevole giustificazione al previsto limite (di un massimo) di un milione di pena, quale condizione per la conces- sione del beneficio della non menzione, nel certificato del casellario giudiziario, della condanna a sola pena pecuniaria; essendo evidente la disparita` di trattamento che esso determina, al confronto con il ben piu` ampio limite, che e`, invece, riserva- to o reso possibile nelle ipotesi - di indubbia maggiore gravita` - di condanna a pena detentiva, per la quale il limite, raggua- gliato ex art. 135 cod. pen., corrisponde a ben 18 milioni di lire, e di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecunia- ria, che puo` oltrepassare addirittura i 22 milioni. Per contrasto con l'art. 3 Cost. e`, pertanto, costituzionalmente illegittimo il primo comma dell'art. 175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche` a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 cod. pen.

Parametri costituzionali