Articolo 202 - CODICE PENALE
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(Applicabilita' delle misure di sicurezza)
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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Massime della Corte Costituzionale
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