Articolo 169 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua. - S. n. 461/1990.
La diversita' di trattamento legislativo del perdono e della sospensione condizionale in punto di reiterabilita' del beneficio gia' concesso si giustifica, di fronte all'art. 3 Cost., in quanto tra i due istituti sussistono - accanto ad elementi comuni - differenze notevoli, essenzialmente riconducibili al fatto che la concessione del perdono non implica sentenza di condanna determcinando, piuttosto, l'inassoggettabilita' del minore alla pena; la sospensione condizionale, invece, postulando una condanna, produce una situazione gia' realizzativa di contenuti punitivi, in cui la definitiva estinzione (solo) di alcuni effetti penali non e' immediata, ma subordinata al verificarsi di precise condizioni sostanziali e temporali. Tali differenze giustificano la denunciata diversita' di trattamento legislativo nel caso di specie, concernente fatti commessi successivamente a quelli gia' coperti dal perdono. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui, diversamente da quanto previsto per l'affine istituto della sospensione condizionale della pena, preclude la reiterazione della concessione del perdono giudiziale anche nel caso in cui il cumulo delle pene non superi il limite previsto).
Anche le pene e non soltanto le misure liberatorie (quali il perdono giudiziale) tendono alla rieducazione; ne consegue che dalla mancata possibilita' di reiterare il beneficio del perdono giudiziale non puo' farsi discendere una violazione dell'art. 2 Cost. sotto il profilo che un "precoce" impatto con il carcere potrebbe pregiudicare il fondamentale diritto del minore alla sua educazione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 2 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 c.p. nella parte in cui non consente di reiterare l'applicazione del perdono giudiziale).
Non e' irrazionale la diversita' di trattamento dei minori gia' "perdonati" per fatti contravvenzionali (ai quali non e' consentito beneficiare di un "secondo" perdono) rispetto ai minori gia' condannati per consimili reati (ai quali e' consentito godere del perdono per un secondo "fatto"), poiche' diverso e', nelle ipotesi poste a raffronto, il significato della "ricaduta" nel reato: la quale, nel primo caso, oltre a dimostrare errata la prognosi favorevole che ha indotto il giudice a concedere il perdono, evidenzia che il minore non ha utilizzato, a fini auto-rieducativi, il provvedimento penalmente liberatorio e l'ammonimento in esso implicito e non ha restituito alla societa' la fiducia in lui riposta; nel secondo (lungi dal rivelare analoga insensibilita') puo' risultare frutto di immaturita' derivante dalla minore eta'. Il che non preclude, comunque, al giudice la possibilita' (in esito alla relativa "prognosi") di concedere al minore gia' perdonato per fatti contravvenzionali il beneficio, reiterabile, della sospensione condizionale della pena. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 ultimo comma nella parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi).
Presupposto incontestato e ragionevole del perdono giudiziale e' la presunzione che il minore si astenga per il futuro dal commettere ulteriori reati, con la conseguenza che appare senz'altro congruo che una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta' sia ostativa alla concessione del beneficio. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169, terzo comma, c.p. in relazione all'art. 164 cpv., stesso codice, nella parte in cui sancisce il divieto di concedere il perdono giudiziale a chi abbia riportato una nuova condanna per fatto commesso successivamente al compimento della maggiore eta'). - S. n. 95/1976.
La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e' giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita' di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi' (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita' rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio', data la diversita' di situazioni che intercorre tra seminfermita' mentale e minore eta', e' da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' puo' essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio' sia, come e' ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.
L'art. 169, quarto comma, Cod. pen., puo' determinare una ingiustificata disparita' di trattamento, in quanto, non essendo la riunione dei procedimenti sempre possibile (come nel caso in cui essi si svolgano in tempi diversi), ne' obbligatoriamente prescritta, nell'ipotesi di connessione, per i reati commessi dallo stesso soggetto prima della sentenza con cui viene concesso il perdono, soltanto coloro nei cui confronti si sia proceduto congiuntamente possono godere del beneficio suddetto, restandone esclusi gli altri. E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio. - S. nn. 73/1971, 86/1970, 108/1973.
E' illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost. l'art. 169 c.p., nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione ad altri per i quali e' stato concesso il beneficio. Cio' in analogia a quanto deciso con sentenza n. 86 del 1970, sull'estensione della sospensione condizionale della pena ai reati legati col vincolo della continuita', successivamente giudicati, e, per qualche riflesso in analogia a quanto deciso con sentenza n. 73 del 1971, sulla reiterazione del beneficio per quei reati anteriormente commessi che potevano essere giudicati, per connessione, insieme a quelli per i quali e' concessa la sospensione.