Articolo 169 - CODICE PENALE

. (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto) Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164. Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. ((75)) (57)
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