Articolo 98 - CODICE PENALE
Massime della Corte Costituzionale
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.
Le questioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 10, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nei confronti del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen., per la lamentata possibilita' - in virtu' del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti ed attenuanti (fra cui la minore eta') cosi' come disciplinato dalla novella del 1974 (d.l. n. 99 conv. in l. n. 200) che ha esteso il meccanismo di comparazione alle circostanze eterogenee, nelle ipotesi in cui, rispetto alla attenuante della minore eta' vengano ritenute dal giudice talvolta prevalenti, talaltra anche solo equivalenti, le circostanze aggravanti - che la pena dell'ergastolo sia inflitta anche ai minori, richiede un intervento sostitutivo del legislatore che definisca, nell'ambito di una pluralita' di possibili scelte, la portata e l'ampiezza della richiesta modifica. A parte infatti che, pur essendo il problema venuto in evidenza, nel caso di specie, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, per la contestata inapplicabilita', in conseguenza delle norme sostanziali denunciate, del rito abbreviato, un intervento sulle norme processuali, al fine di ammettere sempre il rito abbreviato nei confronti dei minori, risulterebbe comunque precluso in questa sede per non essere stata impugnata la relativa disciplina, non appare d'altro canto adeguata neppure una sentenza meramente caducatoria dell'impugnato combinato disposto. Occorre invece un intervento normativo, certo auspicabile, ed anche urgente, che, conforme all'esigenza - anche dalla Corte piu' volte evidenziata - di diversificare il piu' possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale, stabilisca, riguardo alle ipotesi in cui, ricorrendo con altre la circostanza della minore eta', si ritenga di non far luogo al bilanciamento, una delimitazione, senza la quale la pronuncia caducatoria produrrebbe l'effetto, eccedente la finalita' del quesito, di assicurare la prevalenza della diminuente in questione anche quando non si sia in presenza di reati punibili con l'ergastolo. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 22, 98, 65 e 69 cod. pen.). - Sulle necessita' di diversificazione del sistema punitivo nei confronti dei minori v. S. nn. 128/1987 e 125/1992; - Sulla inammissibillita' del rito abbreviato per i reati punitivi con l'ergastolo v. S. n. 176/1991 e O. n. 163/1992.
La prevista concessione del perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) solo ai minori e non anche agli imputati seminfermi di mente, e' giustificata dalla circostanza che l'istituto in parola trova il suo fondamento non nella scemata capacita' di intendere e volere al momento della commissione del reato, bensi' (analogamente alla sospensione condizionale) in una previsione del giudice che il minore si asterra' per il futuro dal commettere ulteriori reati. Inoltre la ratio del perdono giudiziale va ricercata nella minore fiducia del legislatore sulla capacita' rieducativa del carcere per i minori ultraquattordicenni, e nella maggior fiducia del loro recupero sociale dopo il primo incontro con la giustizia penale. Percio', data la diversita' di situazioni che intercorre tra seminfermita' mentale e minore eta', e' da escludersi che l'art. 169 c.p., consentendo la concessione del perdono giudiziale solo ai minori, si ponga in contrasto con il principio di uguaglianza. Ne' puo' essere ipotizzato un contrasto con l'art. 27 della Costituzione, - secondo il quale le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato - e cio' sia, come e' ovvio, a proposito del minore che beneficia del perdono giudiziale, sia riguardo al seminfermo di mente, in quanto la condanna non esclude il fine rieducativo della pena. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nei confronti degli artt. 89 e 169 cod. pen. in relazione agli artt. 98 e 169 stesso codice.